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Sez. 1, Sentenza n. 9364 del 06/06/1985 Ud. (dep. 19/10/1985) Rv. 170763 - 01

REATO - IN GENERE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - IN GENERE - NELLE CONTRAVVENZIONI - BUONA FEDE - CONDIZIONI - SUSSISTENZA DELLA COLPA - IGNORANZA O ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA PENALE - ESCLUSIONE DELLA BUONA FEDE.*
Stato
decisa il 1985-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170763-01

REATO - IN GENERE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - IN GENERE - NELLE CONTRAVVENZIONI - BUONA FEDE - CONDIZIONI - SUSSISTENZA DELLA COLPA - IGNORANZA O ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA PENALE - ESCLUSIONE DELLA BUONA FEDE.*

Nel vigente codice penale che ha accolto una concezione naturalistica dell'elemento soggettivo del reato, in materia contravvenzionale non si esige né la coscienza dell'antigiuridicità della condotta né l'intenzione di violare la legge penale, ma occorre almeno la colpa. In questo ambito la buona fede acquista giuridica Rilevanza solo se si traduca, a causa di un elemento positivo estraneo all'agente, in uno stato soggettivo tale da escludere anche la colpa, mentre non è sufficiente ad integrare la buona fede l'errore dipeso da ignoranza, nella quale rientra anche l'erronea interpretazione, della legge penale, che non scusa ai sensi dell'art. 5 cod. pen.. (V mass n 147972).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)