Sez. 3, Sentenza n. 11377 del 24/05/2011 (Rv. 618293 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE - LEGITTIMAZIONE DEL CUSTODE | Limiti - Azione di annullamento del contratto di locazione dei beni sequestrati, stipulato prima del sequestro - Legittimazione del custode - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE - LEGITTIMAZIONE DEL CUSTODE
Il custode dei beni oggetto di sequestro giudiziario è legittimato ad agire o resistere nei soli giudizi concernenti l'amministrazione di tali beni o la loro conservazione in relazione ai rapporti da lui posti in essere o che attengano a circostanze verificatesi in pendenza della custodia cautelare; pertanto, non è legittimato ad agire per l'annullamento di un contratto di locazione delle cose sequestrate (nella specie, perchè concluso dal rappresentante in conflitto di interessi), stipulato prima del sequestro, trattandosi di azione preesistente alla custodia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 521, Cod. Proc. Civ. art. 676
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)