DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (89/106/CEE)
Testo in vigore al
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,
visto il parere del Comitato economico e sociale3,
considerando che spetta agli Stati membri assicurarsi che sul proprio territorio le opere di edilizia e di ingegneria civile siano concepite e realizzate in modo da non compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni, pur soddisfacendo altri requisiti essenziali nell'interesse generale:
considerando che negli Stati membri esistono disposizioni che fissano requisiti concernenti non soltanto la sicurezza delle opere, ma anche la salute, la durabilità, i risparmi energetici,la tutela dell'ambiente, aspetti economici ed altri aspetti importanti per il pubblico interesse;
considerando che tali requisiti, che sono spesso oggetto di disposizioni nazionali legislative, regolamentari, amministrative, hanno un'influenza diretta sulla natura dei prodotti impiegati nella costruzione e sono ripresi nelle norme nazionali, nei benestare tecnici ed in altre specificazioni e disposizioni tecniche che, per la loro diversità, ostacolano gli scambi all'interno della Comunità;
considerando che il Libro bianco per il completamento del mercato interno, approvato dal Consiglio europeo del giugno 1985, precisa al punto 71 che nell'ambito della politica generale si porrà particolarmente l'accento su alcuni settori ed in particolare su quello della costruzione; che l'eliminazione degli ostacoli tecnici nel settore della costruzione, nella misura in cui questi non possono essere eliminati con il reciproco riconoscimento dell'equivalenza tra tutti gli Stati membri, deve conformarsi ai nuovi orientamenti previsti dalla risoluzione del Consiglio del 7 maggio 19854 la quale comporta la definizione di requisiti essenziali relativi alla sicurezza e ad altri aspetti importanti ai fini del benessere generale, senza ridurre i giustificati livelli di protezione in vigore negli Stati membri;
considerando che i requisiti essenziali costituiscono al contempo i criteri generali ed i criteri specifici che devono soddisfare le opere di costruzione e che essi devono essere interpretati nel senso che le opere di costruzione devono essere conformi, con un congruo grado di sicurezza, a uno o molti dei suddetti requisiti, o a tutti, se e quando ciò sia previsto nella regolamentazione;
considerando che, come base per le norme armonizzate o altri requisiti tecnici a livello europeo e per la stesura o la concessione del benestare tecnico europeo, saranno istituiti documenti (documenti interpretativi) al fine di dare forma concreta, a livello tecnico, ai requisiti essenziali;
considerando che tali requisiti essenziali costituiscono la base per la elaborazione di norme armonizzate a livello europeo in materia di prodotti da costruzione; che, al fine di dare un maggiore contributo ad un mercato interno unico, di aprire al maggior numero possibile di produttori l'accesso a tale mercato, di garantire la massima trasparenza del mercato e creare i presupposti per una normativa globale armonizzata a livello europeo nel settore della costruzione, devono essere istituite al più presto per quanto possibile norme armonizzate; che tali norme sono fissate da organismi privati e devono conservare carattere di testi non imperativi; che a tal fine il Comitato europeo per la standardizzazione (CEN) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sono riconosciuti come gli organismi competenti ad adottare norme armonizzate conformemente agli orientamenti generali per la cooperazione tra la Commissione e questi due organismi stipulati il 13 novembre 1984; che, ai fini della presente direttiva, per norma armonizzata si intende un requisito tecnico (norma europea o documento armonizzato) adottato da uno di questi organismi o da entrambi, su mandato della Commissione, conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche5:
considerando che la natura particolare dei materiali da costruzione richiede una precisa formulazione di queste norme armonizza.te: che è pertanto necessario redigere documenti interpretativi per stabilire la connessione tra norme e requisiti essenziali: che le norme armonizzate, espresse per quanto possibile in termini di rendimento dei prodotti, tengono conto di questi documenti interpretativi che sono elaborati in cooperazione con gli Stati membri;
considerando che i livelli di rendimento e i requisiti che i prodotti dovranno soddisfare negli Stati membri devono essere distinti in categorie nei documenti interpretativi e nelle specificazioni tecniche armonizzate, in modo da tener conto dei vari livelli dei requisiti essenziali a cui devono soddisfare talune opere e delle condizioni diverse esistenti negli Stati membri;
considerando che le norme armonizzate dovrebbero comprendere classificazioni che permettano di continuare ad immettere sul mercato i materiali da costruzione che soddisfino i requisiti essenziali e che siano legittimamente prodotti ed utilizzati in conformità alle tradizioni tecniche giustificate dalle locali condizioni climatiche e da altre considerazioni;
considerando che un prodotto è considerato idoneo all'uso se è conforme a una norma armonizzata, a un benestare tecnico europeo o ad una specificazione tecnica non armonizzata riconosciuta a livello comunitario; che quando i prodotti non hanno grande importanza ai fini dei requisiti essenziali e si discostano dalle specificazioni tecniche esistenti, la loro idoneità all'uso può essere certificata da un organismo riconosciuto;
considerando che i prodotti in tal modo considerati come idonei all'uso sono facilmente riconoscibili dal marchio CE; che essi devono poter circolare ed essere utilizzati liberamente, conformemente alla loro destinazione, in tutta la Comunita;
considerando che, nel caso di prodotti per cui le norme europee non possono essere fissate o previste entro un termine ragionevole, o di prodotti che si discostano in modo sostanziale dalle norme, l'idoneità all'uso può essere dimostrata da benestare tecnici europei rilasciati sulla base di direttive comuni; che le direttive comuni per il rilascio dei benestare tecnici europei saranno adottate sulla base dei documenti interpretativi;
considerando che, in assenza di norme armonizzate di benestare tecnici europei, le specificazioni nazionali o altre specificazioni tecniche non armonizzate possono essere riconosciute sufficienti quale congrua base per far presumere che i requisiti essenziali siano soddisfatti;
considerando che è necessario assicurare la conformità dei prodotti alle norme armonizzate e ai benestare tecnici non armonizzati riconosciuti a livello europeo attraverso procedure di controllo di produzione applicate dai fabbricanti, e procedure di controllo, di prova e di certificazione applicate da terzi indipendenti e qualificati o dai fabbricanti stessi;
considerando che occorre prevedere una procedura speciale come misura provvisoria per quei prodotti per cui non esistano ancora norme o benestare tecnici riconosciuti a livello europeo; che tale procedura deve facilitare il riconoscimento dei risultati delle prove effettuate in un altro Stato membro conformemente ai requisiti tecnici dello Stato membro di destinazione;
considerando che conviene istituire un comitato permanente della costruzione composto di esperti designati dagli Stati membri ed incaricato di fornire assistenza alla Commissione sulle questioni correlate con l'attuazione e l'applicazione pratica della presente direttiva;
considerando che la responsabilità degli Stati membri sul loro territorio per quanto concerne la sicurezza, la salute e gli altri aspetti inerenti ai requisiti essenziali dovrebbe essere riconosciuta in una clausola di salvaguardia la quale preveda misure di protezione adeguate,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Capo I. Campo di applicazione — Definizioni — Requisiti — Specificazioni tecniche — Libera circolazione delle merci
Art. 1
1. La presente direttiva si applica ai materiali da costruzione nella misura in cui valgano per essi i requisiti essenziali relativi alle opere previsti all'articolo 3, paragrafo 1.
2.
Ai fini della Presente direttiva, per «materiale da costruzione» s'intende qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere di costruzione, le quali comprendono gli edifici e le opere d'ingegneria civile.
I «materiali da costruzione» sono in appresso denominati «prodotti»; le opere di costruzione, le quali comprendono gli edifici e le opere d'ingegneria civile sono in appresso denominate «opere».
Art. 2
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per far sì che i prodotti di cui all'articolo 1 destinati ad essere impiegati in opere possano essere immessi sul mercato solo se idonei all'impiego previsto, se hanno cioè caratteristiche tali che le opere in cui devono essere inglobati, montati, applicati o installati possano, se adeguatamente progettate e costruite, soddisfare i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, se e nella misura in cui tali opere siano soggette a regolamentazioni che prevedano tali requisiti. 2.
a) Qualora i prodotti siano disciplinati da altre direttive comunitarie relative ad aspetti differenti e che prevedono l'apposizione della marcatura CE di conformità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, questa indica, in detti casi, che i prodotti si presumono soddisfare anche le disposizioni di queste altre direttive.
b) Tuttavia, nel caso in cui una o più delle suddette direttive lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformità alle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti a queste direttive pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee sono riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione previsti dalle suddette direttive e che accompagnano i prodotti.
2.
3. Qualora una direttiva futura riguardi soprattutto altri aspetti e solo in minor misura i requisiti essenziali definiti nella presente direttiva essa deve contenere disposizioni che assicurino che essa copre anche i requisiti previsti nella presente direttiva.
4. La presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di prescrivere — nel rispetto del trattato — i requisiti che essi reputino necessari per assicurare la protezione dei lavoratori nell'utilizzazione dei prodotti, purché ciò non implichi una modifica dei prodotti, non prevista nella presente direttiva.
Art. 3
1. I requisiti essenziali applicabili alle opere e suscettibili di influenzare le caratteristiche tecniche di un prodotto sono enunciati in termini di obiettivi nell'allegato I. Questi requisiti possono essere applicabili tutti, alcuni o soltanto uno; essi devono essere soddisfatti per una durata di esercizio economicamente ragionevole.
2. Per tener conto di eventuali differenze di condizioni geografiche o climatiche o di abitudini di vita, nonché dei diversi livelli di protezione esistenti sul piano nazionale, regionale o locale, ciascun requisito essenziale può dar luogo alla fissazione di classi di prestazione nei documenti di cui al paragrafo 3 e nelle specificazioni tecniche di cui all'articolo 4.
3. I requisiti essenziali sono precisati in documenti (documenti interpretativi) destinati a stabilire i collegamenti necessari tra i requisiti essenziali di cui al paragrafo 1 e i mandati di normalizzazione, i mandati per orientamenti per il benestare tecnico europeo oppure il riconoscimento di altre specificazioni tecniche ai sensi degli articoli 4 e 5.
Art. 4
1.
Ai fini della presente direttiva per «specificazioni tecniche» si intendono le norme e i benestare tecnici.
Ai fini della presente direttiva per «norme armonizzate» si intendono le specificazioni tecniche adottate dal CEN o CENELEC o da entrambi su mandato della Commissione, conferito conformemente alla direttiva 83/189/CEE, sulla base di un parere formulato dal comitato permanente della costruzione, e secondo gli orientamenti generali riguardanti la cooperazione tra la Commissione e i due organi suddetti, firmati il 13 novembre 1984.
2. Gli Stati membri presumono idonei al loro impiego i prodotti che consentono alle opere in cui sono utilizzati, se adeguatamente progettate e costruite, di soddisfare i requisiti essenziali di cui all'articolo 3 qualora i suddetti prodotti rechino la marcatura CE che indica che essi soddisfano tutte le disposizioni della presente direttiva, comprese le procedure di valutazione di conformità previste al capitolo V e la procedura prevista al capitolo III. La marcatura CE attesta:
a) che sono conformi alle relative norme nazionali in cui sono state trasposte le norme armonizzate, i cui estremi sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri pubblicano gli estremi di tali norme nazionali;
b) che sono conformi ad un benestare tecnico europeo rilasciato secondo la procedura di cui al capitolo III, oppure
c) che sono conformi alle specificazioni tecniche di cui al paragrafo 3 nella misura in cui non esistano specificazioni armonizzate; un elenco di tali specificazioni nazionali è redatto secondo la procedura prevista all'articolo 5, paragrafo 2.
3.
Gli Stati membri possono comunicare alla Commissione i testi delle rispettive specificazioni tecniche nazionali, che essi considerano conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3. La Commissione trasmette immediatamente tali specificazioni tecniche nazionali agli altri Stati membri. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, essa informa gli Stati membri delle specificazioni tecniche nazionali che si presumono conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3.
Tale procedura è avviata e seguita dalla Commissione di concerto con il comitato di cui all'articolo 19.
Gli Stati membri pubblicano gli estremi di tali specificazioni tecniche. La Commissione li pubblica anche nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
4. Qualora il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità non abbia applicato o abbia applicato solo in parte le esistenti specificazioni tecniche che sono menzionate al paragrafo 2 o secondo cui, conformemente ai criteri enunciati all'articolo 13, paragrafo 4, il prodotto deve fare l'oggetto di una dichiarazione di conformità quale quella definita all'allegato III, punto 2 ii), seconda e terza possibilità, allora si applicano le decisioni corrispondenti prese in virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, e dell'allegato IV e l'idoneità all'impiego di tale prodotto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, è stabilita secondo la procedura fissata all'allegato III, punto 2 ii), seconda possibilità.
5. La Commissione, in consultazione con il comitato di cui all'articolo 19, elabora, gestisce e rivede periodicamente un elenco di prodotti che hanno implicazioni minori per la salute e la sicurezza e che possono essere immessi sul mercato sulla base di una dichiarazione di conformità alle «regole dell'arte» rilasciata dal fabbricante.
6.
La marcatura CE indica che i prodotti soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 4. Spetta al fabbricante o al suo mandatario stabilito nella Comunità assumere la responsabilità di apporre la marcatura CE sul prodotto stesso, su un'etichetta apposta sul prodotto, sul suo imballaggio o sui documenti commerciali che lo accompagnano.
Il modello della marcatura CE e le condizioni per l'impiego sono indicati nell'allegato III.
I prodotti di cui al paragrafo 5 non recano la marcatura CE.
Art. 5
1.
Qualora uno Stato membro o la Commissione ritenga che le norme armonizzate o i benestare tecnici europei di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), oppure i mandati di cui al capitolo II non soddisfino le disposizioni degli articoli 2 e 3, lo Stato membro o la Commissione adiscono il comitato di cui all'articolo 19 ed espongono i propri motivi. Il comitato esprime un parere con urgenza.
Alla luce del parere del suddetto comitato e previa consultazione del comitato istituito dalla direttiva 83/189/CEE se si tratta di norme armonizzate, la Commissione indica agli Stati membri se le norme o i benestare in questione debbano essere ritirati o no dalle pubblicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3.
2.
Una volta ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, la Commissione consulta il comitato di cui all'articolo 19. Alla luce del parere del suddetto comitato, la Commissione indica agli Stati membri se la specificazione tecnica in questione debba beneficiare o no della presunzione di conformità e, in tal caso, pubblica un estratto in tal senso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Qualora la Commissione o uno Stato membro ritenga che una specificazione tecnica non soddisfi più i requisiti necessari per la presunzione di conformitá alle disposizioni degli articoli 2 e 3, la Commissione consulta il comitato di cui all'articolo 19. Alla luce del parere del suddetto comitato, la Commissione indica agli Stati membri se la specificazione tecnica nazionale in questione debba continuare o no a beneficiare della presunzione di conformità e, in caso contrario, se debba essere ritirato il relativo estratto di cui all'articolo 4, paragrafo 3.
Art. 6
1.
Gli Stati membri non ostacolano la libera circolazione, l'immissione sul mercato o l'utilizzazione nel proprio territorio di prodotti che soddisfano le disposizioni della presente direttiva.
Gli Stati membri provvedono affinché l'utilizzazione di tali prodotti ai fini cui sono destinati non venga proibita da norme o condizioni imposte da organismi pubblici o privati, che agiscono sotto forma di impresa pubblica o di organismo pubblico, in base ad una posizione di monopolio.
2. Gli Stati membri consentono tuttavia che i prodotti non contemplati dall'articolo 4, paragrafo 2, siano immessi sul mercato nel proprio territorio, se soddisfano prescrizioni nazionali conformi al trattato, fintantoché le specificazioni tecniche europee di cui ai capitoli II e III dispongano diversamente. La Commissione ed il comitato di cui all'articolo 19 seguono e rivedono periodicamente l'evoluzione delle specificazioni tecniche europee.
3. Qualora le pertinenti specificazioni tecniche europee facciano una distinzione esse stesse o sulla base di documenti interpretativi previsti all'articolo 3, paragrafo 3, tra diverse categorie corrispondenti a diversi livelli di prestazione, gli Stati membri possono determinare i livelli di prestazione da osservare anche nel proprio territorio soltanto nell'ambito delle classificazioni adottate a livello comunitario o soltanto utilizzando tutte, alcune o una sola categoria.
Capo II. Norme armonizzate
Art. 7
1. Per garantire la qualità delle norme armonizzate per i prodotti, tali norme sono elaborate dagli organismi europei di normalizzazione in base a mandati loro conferiti dalla Commissione conformemente alla procedura prevista nella direttiva 83/189/CEE e previa consultazione del comitato di cui all'articolo 19 conformemente alle disposizioni generali relative alla cooperazione tra la Commissione e detti organismi firmata il 13 novembre 1984.
2. Le norme così stabilite devono essere espresse nella misura del possibile in termini di requisiti di prestazione dei prodotti tenendo conto dei documenti interpretativi.
3. Quando le norme sono state elaborate dagli organismi europei di normalizzazione la Commissione ne pubblica gli estratti nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.
Capo III. Benestare tecnico europeo
Art. 8
1. Il benestare tecnico europeo è una valutazione tecnica positiva dell'idoneità di un prodotto per l'impiego previsto, fondata sulla corrispondenza ai requisiti essenziali per le opere per cui il prodotto deve essere utilizzato.
2.
Il benestare tecnico europeo può essere accordato ai:
a) prodotti per cui non esiste né una norma armonizzata, né una norma nazionale riconosciuta, né un mandato per una norma armonizzata e per cui la Commissione, previa consultazione del comitato permanente, non ritiene possibile o ancora possibile elaborare una norma; e
b) prodotti che si discostano notevolmente dalle norme armonizzate o dalle norme nazionali riconosciute.
Anche nel caso in cui sia stato rilasciato un mandato per una norma armonizzata, la lettera a) non esclude il rilascio del benestare tecnico europeo per prodotti per cui esistono orientamenti per tale benestare. La presente disposizione è applicabile fino all'entrata in vigore della norma armonizzata negli Stati membri.
3. In casi particolari la Commissione può, in deroga al paragrafo 2, lettera a), previa consultazione del comitato di cui all'articolo 19, autorizzare il rilascio di un benestare tecnico europeo per prodotti per cui esiste un mandato per una norma armonizzata o per cui la Commissione ha stabilito che è possibile elaborare una norma armonizzata. L'autorizzazione è valida per un periodo determinato.
4. Il benestare tecnico europeo è in generale rilasciato per un periodo di cinque anni. Questo periodo può essere prorogato.
Art. 9
1. Il benestare tecnico europeo per un prodotto si basa su esami, prove ed una valutazione sulla base dei documenti interpretativi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, come pure sugli orientamenti previsti all'articolo 11 riguardo al prodotto o alla famiglia di prodotti cui appartiene.
2. Qualora non esistano o non siano ancora disponibili gli orientamenti previsti all'articolo 11, può essere rilasciato un benestare sulla base dei relativi requisiti essenziali e dei documenti interpretativi se la valutazione del prodotto è adottata da organismi competenti per il benestare tecnico i quali agiscono congiuntamente nell'ambito dell'organizzazione di cui all'allegato II. Qualora gli organismi riconosciuti siano di parere discorde, viene adito il comitato di cui all'articolo 19.
3. Il benestare tecnico europeo per un prodotto è rilasciato in uno Stato membro, secondo la procedura di cui all'allegato II, a richiesta del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità.
Art. 10
1. Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione il nome e l'indirizzo degli organismi autorizzati al rilascio di benestare tecnici europei.
2. Gli organismi competenti per il benestare tecnico devono soddisfare i requisiti della presente direttiva e devono in particolare essere in grado:
— di valutare l'idoneità all'impiego dei nuovi prodotti sulla base di conoscenze scientifiche e pratiche;
— di pronunciarsi in modo imparziale rispetto agli interessi dei fabbricanti interessati o dei loro mandatari e
— di sintetizzare i contributi di tutte le parti interessate ai fini di una valutazione equilibrata.
3. L'elenco degli organismi competenti per rilasciare benestare tecnici europei ed ogni eventuale modifica dell'elenco sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.
Art. 11
1. Previa consultazione del comitato di cui all'articolo 19, la Commissione impartisce all'organizzazione, che è prevista all'allegato II e che raggruppa gli organismi riconosciuti designati dagli Stati membri, mandati per l'elaborazione di orientamenti per il benestare tecnico europeo per un prodotto o una famiglia di prodotti.
2. Gli orientamenti per il benestare tecnico europeo per un prodotto o una famiglia di prodotti devono segnatamente comprendere quanto segue:
a) l'elenco dei documenti interpretativi pertinenti di cui all'articolo 3, paragrafo 3;
b) i requisiti concreti del prodotto in termini di requisiti essenziali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1;
c) i metodi di prova;
d) i metodi di valutazione e di giudizio dei risultati delle prove;
e) le procedure di controllo e di conformità, che devono essere conformi agli articoli 13, 14 e 15;
f) il periodo di validità del benestare tecnico europeo.
3. Gli orientamenti per il benestare tecnico europeo sono pubblicati, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 19, dagli Stati membri nella(e) rispettiva(e) lingua(e) nazionale(i) ufficiale(i).
Capo IV. Documenti interpretativi
Art. 12
1. Previa consultazione del comitato di cui all'articolo 19, la Commissione incarica i comitati tecnici a cui partecipano gli Stati membri, di elaborare i documenti interpretativi di cui all'articolo 3, paragrafo 3.
2. I documenti interpretativi:
a) precisano i requisiti essenziali previsti all'articolo 3 e definiti nell'allegato I, armonizzando la terminologia ed i concetti tecnici di base e indicando le categorie o i livelli per ciascun requisito laddove ciò sia necessario e lo sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecniche lo consenta;
b) indicano metodi di correlazione tra detti livelli o categorie di requisiti e le specificazioni tecniche di cui all'articolo 4: metodi di calcolo e di determinazione, norme tecniche di concezione delle opere, ecc.;
c) costituiscono un riferimento per la definizione di norme armonizzate e di orientamenti per il benestare tecnico europeo, nonché per l'accettazione di specificazioni tecniche nazionali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3.
3. La Commissione pubblica i documenti interpretativi nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 19.
Capo V. Attestato di conformità
Art. 13
1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità è responsabile dell'attestato di conformità di un prodotto ai requisiti di una specificazione tecnica definita all'articolo 4.
2. I prodotti oggetto di un attestato di conformità beneficiano di una presunzione di conformità con le specificazioni tecniche definite all'articolo 4. La conformità è stabilita mediante prova o altre verifiche in base alle specificazioni tecniche, conformemente all'allegato III.
3. L'attestato di conformità di un prodotto presuppone che:
a) il fabbricante abbia un sistema di controllo della produzione il quale permetta di stabilire che la produzione corrisponde alle relative specificazioni tecniche ovvero
b) per taluni prodotti menzionati nelle relative specificazioni tecniche, un organismo di certificazione riconosciuto intervenga nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso in aggiunta al sistema di controllo della produzione applicato dalla fabbrica.
4.
La Commissione, previa consuItazione del comitato di cui all'articolo 19, sceglie la procedura di cui al paragrafo 3 per un dato prodotto o per un gruppo di prodotti determinati conformemente alle precisazioni di cui all'allegato III, in base:
a) all'importanza che riveste il prodotto rispetto ai requisiti essenziali ed in particolare rispetto a quelli in materia di salute e di sicurezza;
b) alla natura del prodotto;
c) all'influenza della variabilità delle caratteristiche del prodotto sulla sua destinazione;
d) ai potenziali difetti della fabbricazione del prodotto.
In ogni caso si sceglie la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza.
La procedura così fissata è indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche o nella pubblicazione delle stesse.
5. Nel caso di un esemplare unico (e non di serie) basta una dichiarazione di conformità secondo l'allegato III, punto 2, possibilità 3, salvo che non sia altrimenti disposto dalle specifiche tecniche per i prodotti che hanno implicazioni particolarmente importanti per quanto riguarda la salute e la sicurezza.
Art. 14
1.
Conformemente all'allegato III le procedure di cui sopra comportano,
a) nel caso dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), il rilascio di una dichiarazione di conformità per un prodotto da parte del fabbricante o del suo mandatario ovvero,
b) nel caso dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), il rilascio da parte di un organismo di certificazione di un certificato di conformità per un sistema di controllo e di verifica della produzione per il prodotto stesso.
Le modalità di applicazione delle procedure di attestato di conformità sono riportate nell'allegato III.
2. La dichiarazione di conformità del fabbricante o il certificato di conformità danno al fabbricante o al suo mandatario stabilito nella Comunità il diritto di apporre la marcatura CE sul prodotto stesso, su un'etichetta ad esso applicata, sull'imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento. Il modello della marcatura CE di conformità e le modalità d'impiego relative a ciascuna procedura dell'attestato di conformità figurano nell'allegato III.
Art. 15
1. Gli Stati membri vigilano sulla corretta utilizzazione della marcatura CE.
2. Fatto salvo l'articolo 21:
a) ogni constatazione da parte di uno Stato membro di apposizione indebita della marcatura CE, comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità l'obbligo di conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE e far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro stesso.
b) Nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro deve adottare tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato del prodotto in questione o a garantirne il ritiro dal commercio secondo le procedure previste all'articolo 21.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a vietare che si appongano sui prodotti o sui relativi imballaggi marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sull'etichetta applicata sull'imballaggio dei prodotti da costruzioni o sui documenti commerciali che li accompagnano può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.
Capo VI. Procedure speciali
Art. 16
1. Se, per un determinato prodotto, non esistono le specificazioni tecniche di cui all'articolo 4, lo Stato membro di destinazione, agendo a richiesta e in singoli casi, considera come conformi alle disposizioni nazionali in vigore i prodotti che hanno superato le prove e i controlli effettuati, nello Stato membro di produzione, da un organismo riconosciuto secondo i metodi in vigore nello Stato membro di destinazione o riconosciuti come equivalenti da tale Stato membro.
2. Lo Stato membro di produzione comunica allo Stato membro di destinazione, la cui regolamentazione è applicabile alle prove ed ai controlli da effettuare, quale organismo esso intenda riconoscere a tal fine. Lo Stato membro di destinazione e lo Stato membro produttore si scambiano tutte le informazioni necessarie. Finito tale scambio di informazioni lo Stato membro produttore riconosce l'organismo in tal modo designato. Se uno Stato membro nutre dubbi, esso provvede a motivarli ed a informarne la Commissione.
3. Gli Stati membri provvedono a che gli organismi designati si forniscano mutua assistenza.
4. Qualora uno Stato membro constati che un organismo riconosciuto non effettua i collaudi e i controlli regolarmente secondo le sue disposizioni nazionali, esso lo comunica allo Stato membro in cui l'organismo è riconosciuto. Quest'ultimo, entro un termine appropriato, informa lo Stato membro che ha effettuato la comunicazione, circa i provvedimenti presi. Qualora lo Stato membro che ha effettuato la comunicazione non ritenga sufficienti detti provvedimenti, esso può vietare o subordinare a particolari condizioni l'immissione sul mercato e l'utilizzazione del prodotto in questione. Esso ne informa l'altro Stato membro e la Commissione.