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Sez. 3, Sentenza n. 330 del 08/02/1967 (Rv. 326183 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - PRESUPPOSTI - AUTORE DEL FALSO - LITISCONSORTE NECESSARIO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI VENDITA.*
Stato
decisa il 1967-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326183-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - PRESUPPOSTI - AUTORE DEL FALSO - LITISCONSORTE NECESSARIO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI VENDITA.*

La querela di falso deve essere proposta soltanto contro chi voglia servirsi del documento impugnato, per fondarvi una domanda o un 'eccezione e non anche contro coloro che, pur volendo vantare in base ad esso, non intendono concretamente avvalersene e neppure contro l'autore vero o presunto della falsificazione. (nella specie, in cui si sosteneva la falsita di una procura a vendere alcuni immobili del mandante, al fine di dedurne l'invalidita delle compravendite concluse dal mandatario, quest'ultimo non era stato convenuto in giudizio. La Corte regolatrice, enunziando il principio di cui in massima, ha escluso che tale omissione abbia comportato la nullita del giudizio di falso, in quanto il mandatario non aveva manifestato l'intendimento di avvalersi comunque dell'atto impugnato). (Conf. 2070-63, 1641-58, 1032-58, 3966-55).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)