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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 159 del 1981

Decisione
decisa il 1981-07-15, depositata il 1981-07-24
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:159
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 16099

  • Ordinamento giudiziario
  • Illeciti disciplinari dei magistrati
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 100/1981.

Norme impugnate

  • art. 18 r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 dei r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511 (responsabilità disciplinare dei magistrati), promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1980 dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura, nel procedimento disciplinare a carico di Giannino Paolo, iscritta al n. 28 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del 18 marzo 1981. Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1981 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.
punto 1
Ritenuto che la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura, con ordinanza in data 14 novembre 1980, ha sollevato questione di legittimità, in riferimento agli artt. 21, primo comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma, e 108, primo comma, della Costituzione, dell'art. 18 r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, nella parte in cui sottopone a sanzione disciplinare il magistrato che "tenga in ufficio o fuori condotta tale che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere. o che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario".
punto 2
Considerato che identica questione è già stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 100 del 7 maggio 1981, e che non sono prospettati nuovi profili o argomenti che possano indurre a discostarsi dalla precedente decisione.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 r.d.l 31 maggio 1946, n. 511, nella parte in cui sottopone a sanzione disciplinare il magistrato che tenga in ufficio o fuori condotta tale che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere o che comprometta il prestigio dell'Ordine giudiziario sollevata con ordinanza della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura in data 14 novembre 1980 in relazione agli artt. 21 primo comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma e, 108, primo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1981. F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - GIUSEPPE FERRARI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze