Sez. 5, Sentenza n. 22506 del 04/11/2015 (Rv. 637074 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Giudicato esterno - Formazione nel corso del giudizio di secondo grado - Omissione della relativa eccezione - Decisione di appello difforme dal giudicato - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Ricorso per revocazione - Necessità.
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO
In tema di impugnazioni, qualora il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio di secondo grado e la sua esistenza non sia stata ivi eccepita dalla parte interessata, la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da tale giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione e non con quello per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. Abrog. Disp. Att. e Trans. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)