Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 508 del 1993
Massime (1)
Massima n. 20205
- Agricoltura
- Agricoltura e foreste
- Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia, a seguito della abrogazione referendaria della legge istitutiva del ministero dell'agricoltura e foreste
- Istituzione del ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali
- Attribuzione ad esso e ad altre strutture centrali dello stato (comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali; istituti di ricerca e di sperimentazione; A.I.M.A.; corpo forestale dello stato) di funzioni in materia
- Ricorsi delle regioni toscana e lombardia
- Lamentata elusione della predetta abrogazione referendaria e violazione delle competenze regionali, nonché dei principi di ragionevolezza e di sovranità popolare
- Mancata conversione nei termini del d.l. contenente le norme impugnate
- Manifesta inammissibilità delle questioni.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità delle questioni in quanto concernenti norme contenute in decreto-legge non convertito nei termini, dovendosi ritenere conseguentemente assorbita l'istanza regionale di sospensione relativa alle norme stesse. - Giurisprudenza costante in tema di questioni di costituzionalità riguardanti decreti-legge non convertiti. V., da ultimo, O. 470/1993.
Norme impugnate
- art. 3, comma 2, d.l. 4 agosto 1993, n. 272
- art. 2, comma 3, d.l. 4 agosto 1993, n. 272
- art. 3, comma 6, d.l. 4 agosto 1993, n. 272
- art. 4, comma 4, d.l. 4 agosto 1993, n. 272
- art. 2, comma 2, d.l. 4 agosto 1993, n. 272
- art. 5, comma 2, d.l. 4 agosto 1993, n. 272
- art. 5, comma 1, d.l. 4 agosto 1993, n. 272
- art. 2, comma 5, d.l. 4 agosto 1993, n. 272
- art. 3, comma 4, d.l. 4 agosto 1993, n. 272
- art. 4, comma 1, d.l. 4 agosto 1993, n. 272
- art. 3, comma 5, d.l. 4 agosto 1993, n. 272
- art. 1, comma 1, d.l. 4 agosto 1993, n. 272
- art. 3, comma 3, d.l. 4 agosto 1993, n. 272
- art. 5, comma 4, d.l. 4 agosto 1993, n. 272
- art. 3, comma 1, d.l. 4 agosto 1993, n. 272
- art. 5, comma 3, d.l. 4 agosto 1993, n. 272
- art. 2, comma 6, d.l. 4 agosto 1993, n. 272
- art. 4, comma 3, d.l. 4 agosto 1993, n. 272
- art. 4, comma 2, d.l. 4 agosto 1993, n. 272
- art. 2, comma 4, d.l. 4 agosto 1993, n. 272
- art. 5, comma 5, d.l. 4 agosto 1993, n. 272
- art. 2, comma 1, d.l. 4 agosto 1993, n. 272
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale:
1) degli artt. 1, comma primo, inciso "con l'esclusione di quelle di cui agli artt. 2 e 3"; 3, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto; 4, commi primo, secondo, terzo e quarto; 5, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto del decreto-legge 4 agosto 1993, n. 272 (Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali);
2) degli artt. 1, comma primo, inciso "con l'esclusione di quelle di cui agli artt. 2 e 3"; 2, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto; 3; 4; 5 del medesimo decreto-legge 4 agosto 1993, n. 272, promossi con ricorsi delle Regioni Toscana e Lombardia, notificati il 2 e 4 settembre 1993, depositati in cancelleria il 9 e 11 successivi ed iscritti ai nn. 44 e 52 del registro ricorsi 1993;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 1 dicembre 1993 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
punto 1
Ritenuto che la Regione Toscana, con ricorso regolarmente notificato e depositato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, inciso "con l'esclusione di quelle di cui agli articoli 2 e 3"; 3, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto; 4, commi primo, secondo, terzo e quarto; 5, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto del decreto-legge 4 agosto 1993, n. 272 (Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali), deducendo la violazione degli artt. 1, 3, 5, 75, 95, 97, 117, 118, 119 della Costituzione;
che la Regione Lombardia, con ricorso regolarmente notificato e depositato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma primo, inciso "con l'esclusione di quelle di cui agli articoli 2 e 3"; 2, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto; 3; 4; 5 del medesimo decreto-legge 4 agosto 1993, n. 272, deducendo la violazione degli artt. 1, 5, 75, 117, 118, 119 e della VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione;
che, ad avviso della Regione Toscana, il decreto-legge impugnato avrebbe ripristinato il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, abrogato a seguito del referendum del 18 aprile 1993 e sarebbe, perciò, lesivo del principio della sovranità popolare, oltre che delle competenze regionali in materia di agricoltura e del principio di ragionevolezza;
che, anche ad avviso della Regione Lombardia, il decreto-legge impugnato avrebbe "re-istituito" il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, contraddicendo la volontà popolare espressa nel referendum del 18 aprile 1993, in violazione del principio della sovranità popolare;
che, sempre ad avviso della Regione Lombardia, le disposizioni impugnate sarebbero lesive delle competenze regionali in materia di agricoltura e foreste e di tutela della fauna, in quanto attribuiscono a strutture centrali dello Stato - e in particolare al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali (art. 2, commi terzo e quarto); al comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali (art. 2, comma sesto); agli istituti di ricerca e di sperimentazione (art. 3); all'A.I.M.A. e al corpo forestale dello Stato (art. 4) - funzioni spettanti alle Regioni ai sensi del d.P.R. n. 616 del 1977 e della legge n. 157 del 1992;
che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che entrambi i ricorsi siano dichiarati inammissibili ovvero infondati;
che la Regione Toscana ha presentato istanza di sospensione, adducendo che il decreto-legge impugnato produce danni gravi ed irreparabili alla Regione ricorrente;
che, in prossimità della Camera di consiglio, la Regione Lombardia ha presentato memoria chiedendo che il ricorso sia discusso in pubblica udienza e che le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti delle disposizioni del decreto-legge n. 272 del 1993, che non è stato convertito dalle Camere nel termine previsto dall'art. 77 della Costituzione, siano estese alle corrispondenti disposizioni contenute nel decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 393, con il quale è stato reiterato il decreto-legge impugnato;
punto 2
Considerato che i giudizi investono, anche se per diversi profili, le medesime disposizioni normative ed è perciò opportuno che siano riuniti e decisi con unica ordinanza;
che il decreto-legge 4 agosto 1993, n. 272, non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1993;
che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, l'ordinanza n. 470 del 1993), le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Toscana e dalla Regione Lombardia devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;
che, di conseguenza, l'istanza di sospensione delle disposizioni impugnate, proposta dalla Regione Toscana, deve considerarsi assorbita;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma primo, inciso "con l'esclusione di quelle di cui agli articoli 2 e 3"; 3, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto; 4, commi primo, secondo, terzo e quarto; 5, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto del decreto-legge 4 agosto 1993, n. 272 (Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali), sollevata dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 1, 3, 5, 75, 95, 97, 117, 118, 119 della Costituzione;
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma primo, inciso "con l'esclusione di quelle di cui agli articoli 2 e 3'; 2, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto; 3; 4; 5 del medesimo decreto-legge 4 agosto 1993, n. 272 sollevate dalla Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 1, 5, 75, 117, 118, 119 e della VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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