Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 303 del 1990
Massime (2)
Massima n. 15747
- Ordinamento penitenziario
- Affidamento in prova al servizio sociale
- Possibilità di ammettervi anche i condannati che si trovano in stato di libertà sulla base di una valutazione del comportamento tenuto dagli stessi in libertà
- Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati in stato di detenzione i quali possono usufruire del beneficio solo dopo un periodo di osservazione carceraria
- Insussistenza
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
La previsione di diversi presupposti per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale (valutazione del comportamento tenuto in libertà, da un lato, osservazione in istituto, dall'altro) risponde alla esigenza di disciplinare diversamente situazioni differenti (stato di libertà e stato di detenzione) in cui può versare il condannato al momento della presentazione della domanda. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, l. 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 11 l. 10 ottobre 1986, n. 663, in riferimento all'art. 3 Cost.).
Norme impugnate
- art. 47, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354
- art. 11 legge 10 ottobre 1986, n. 663
- art. 47, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354
Parametri
- art. 3 Cost.
Massima n. 15749
- Ordinamento penitenziario
- Affidamento in prova al servizio sociale
- Possibilità di ammettervi anche i condannati che si trovano in stato di libertà sulla base di una valutazione del comportamento tenuto dagli stessi in libertà
- Contrasto con le finalità rieducative della pena
- Insussistenza
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Il principio della finalità rieducativa della pena non è violato dalla possibilità di ammettere all'affidamento in prova al servizio sociale i condannati in stato di libertà, già assoggettati a custodia cautelare, in base alla valutazione del comportamento tenuto dagli stessi in libertà. Come già sottolineato, infatti, la finalità rieducativa della pena potrebbe essere ostacolata proprio da una nuova sottoposizione a regime carcerario del condannato già in custodia cautelare. Inoltre in una misura di trattamento extra carcerario la pur imprescindibile valutazione della personalità può essere più opportunamente condotta in libertà, sia per i condizionamenti indotti dalla detenzione, che spesso generano psicosi erroneamente interpretabili come segno di ravvedimento, sia per evitare al condannato, che abbia possibilità di recupero, di subire la nefasta influenza criminogena dell'ambiente carcerario. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, in riferimento all'art. 27 Cost.). - O. n. 411/1989, S. n. 569/1989.
Norme impugnate
- art. 47, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354
- art. 47, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354
- art. 11 legge 10 ottobre 1986, n. 663
Parametri
- art. 27 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) quale modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 ottobre 1989 dal Tribunale di sorveglianza di Torino nel procedimento di sorveglianza relativo ad Aiello Giuseppe, iscritta al n. 126 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 16 ottobre 1989 dal Tribunale di sorveglianza di Torino nel procedimento di sorveglianza relativo a Ferraro Carlo, iscritta al n. 127 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Torino, con due ordinanze del 16 ottobre 1989 (Reg. ord. nn. 126 e 127/1990) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, quale modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;
che, in particolare, il giudice a quo ritiene violato il principio d'eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento introdotta dal testo dell'art. 47 della legge n. 354 del 1975 risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 663 del 1986, a norma del quale è possibile ammettere all'affidamento in prova al servizio sociale i condannati in stato di libertà, già assoggettati a custodia cautelare, in base alla valutazione del comportamento tenuto dagli stessi in libertà mentre, per i condannati che si trovino in custodia cautelare, al momento della proposizione dell'istanza, non è possibile ammetterli all'affidamento in prova senza un periodo d'osservazione all'interno d'un istituto carcerario;
che l'autorità remittente afferma inoltre che la previsione della concedibilità dell'affidamento in prova ad un condannato in stato di libertà contrasta anche con il principio della finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost.;
che, nel giudizio iscritto al n. 126 del registro ordinanze del 1990, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri concludendo per la non fondatezza della questione;
punto 2
Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano identiche questioni e, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti;
che non sussiste la lamentata lesione del principio d'eguaglianza, in quanto la previsione di diversi presupposti per la concessione dell'affidamento in prova (valutazione del comportamento tenuto in libertà, da un lato, osservazione in istituto, dall'altro) assolve all'esigenza di disciplinare in modo differenziato le diverse situazioni (stato di libertà o stato di detenzione) in cui può versare il condannato al momento della presentazione della domanda di affidamento in prova;
che non è irrazionale che il comportamento del condannato ancora in stato di libertà sia valutato sulla base dei comportamenti tenuti in libertà;
che non risulta violato neppure l'art. 27 Cost., in quanto, questa Corte recentemente ha sottolineato a) che "la finalità rieducativa della pena potrebbe...essere ostacolata proprio da una nuova sottoposizione a regime carcerario del condannato già in custodia cautelare" (ordinanza n. 411 del 1989) e b) che "in una misura di trattamento extra carcerario la pur imprescindibile valutazione della personalità può essere più opportunamente condotta in libertà, sia per i condizionamenti indotti dalla detenzione, che spesso generano psicosi erroneamente interpretabili come segno di ravvedimento, sia per evitare al condannato, che abbia possibilità di recupero, di subire la nefasta influenza criminogena dell'ambiente carcerario" (sentenza n. 569 del 1989);
che, di conseguenza, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Torino va dichiarata manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) quale modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dal Tribunale di sorveglianza di Torino con due ordinanze del 16 ottobre 1989.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 14 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze