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Sez. L, Sentenza n. 24348 del 15/11/2006 (Rv. 593198 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Assegnazione definitiva delle mansioni superiori - Condizioni - Cessazione del rapporto di lavoro del dipendente sostituito immediatamente preceduta, senza soluzione di continuità, da periodi di sospensione del rapporto - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593198-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

In tema di assegnazioni a mansioni superiori, la circostanza che la cessazione del rapporto di lavoro del dipendente sostituito sia stata immediatamente preceduta, senza soluzione di continuità, da periodi di sospensione dello stesso rapporto, non incide sulla distinzione da operare tra le diverse cause alle quali va riferita la necessità di applicazione di altro dipendente nella posizione di quello assente. Nelle ipotesi di sospensione legale o convenzionale del rapporto sussiste l'obbligo di conservazione del posto del lavoratore assente e si realizza, quindi, il presupposto della regola che impedisce, in caso di sostituzione, la c.d. promozione automatica del lavoratore applicato, presupposto assente, invece, ove il posto in organico corrispondente alla posizione da ricoprire risulti vacante, presentandosi così in termini completamente diversi l'esigenza aziendale di copertura delle mansioni proprie del titolare (principio applicato in fattispecie, concernente dipendente postale, in cui la vacanza del posto in organico del titolare dell'ufficio si era verificata solo con la cessazione del rapporto di lavoro, per pensionamento, del soggetto destinato a tale posizione di lavoro. La S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale secondo cui fino al momento del collocamento a riposo, nonostante le precedenti assenze, per fruire dell'ultimo periodo di ferie, era perdurato, nei confronti del medesimo, l'obbligo di conservazione del posto, non potendosi ritenere, già da prima definitivo, ai fini dell'applicazione della regola di diritto, l'allontanamento dal servizio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)