Sez. 2, Sentenza n. 13785 del 22/07/2004 (Rv. 574877 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - CONCLUSIONI DEL P.M. E DELLE PARTI | Omissione - Nullità della sentenza - Condizioni e limiti.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - CONCLUSIONI DEL P.M. E DELLE PARTI
La mancata o incompleta trascrizione, nell'epigrafe della sentenza, delle conclusioni delle parti costituisce una semplice imperfezione formale irrilevante ai fini della validità della sentenza, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante sulla sentenza, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di avere comportato o una mancata pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)