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Sez. 3, Sentenza n. 19255 del 13/04/2005 Ud. (dep. 20/05/2005) Rv. 231992 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Provvedimento amministrativo di cosiddetta "fiscalizzazione dell'illecito" ex art. 122 Legge 22 del 1991 della Provincia di Trento - Valore di concessione in sanatoria ex art. 13 Legge n. 47 del 1985 con conseguente estinzione del reato edilizio - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2005-04-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231992-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di reati edilizi, il provvedimento amministrativo di ammissione alla procedura di cosiddetta "fiscalizzazione dell'illecito" di cui all'art. 122 Legge n. 22 del 1991 della Provincia di Trento, esaurisce i suoi effetti nella sede amministrativa, in quanto consente il solo mantenimento delle opere edilizie realizzate in difformità della concessione edilizia e non sanabili, ma non costituisce titolo idoneo ad estinguere il reato, perché non è assimilabile alla concessione in sanatoria ex art. 13 Legge n. 47 del 1985.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 13 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Legge Prov. Trentino Alto Adige 05/09/1991 num. 22 art. 122

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)