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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 336 del 1983

Decisione
decisa il 1983-11-17, depositata il 1983-11-28
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:336
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 14681

  • In.v.im. (imposta sull'incremento di valore degli immobili)
  • Regime del calcolo
  • Assunta violazione dei principi di uguaglianza e della capacità contributiva
  • Disposizioni in parte già dichiarate illegittime o abrogate con effetto retroattivo dalla sopravvenuta normativa
  • Necessità di nuova valutazione della rilevanza
  • Restituzione degli atti al giudice a quo.
Leggi la massima
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 53, comma primo, Cost. - degli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, concernenti rispettivamente l'imponibile e le detrazioni con riguardo all'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili, sollevata sotto il profilo che il vizio delle disposizioni denunziate derivi dall'avere il legislatore assoggettato a tassazione "un utile monetariamente apparente, corrispondendo la differenza fra valore iniziale e valore finale, in tutto o in parte, alla diminuzione del valore della moneta". Successivamente all'emissione dell'ordinanza di rinvio sono infatti intervenute una decisione in materia della Corte - che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 del d.P.R. n. 643 del 1972, mentre ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 dello stesso decreto (nonché dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904), nella parte in cui il regime del calcolo del valore imponibile netto determina, in relazione al periodo in cui l'incremento si è formato, ingiustificata disparità di trattamento fra i soggetti passivi del tributo - e le disposizioni adottate con il d.l. 12 novembre 1979, n. 571 (convertito nella legge 12 gennaio 1980, n. 2), applicabile anche ai rapporti precedenti e non ancora definiti, il cui art. 1 ha abrogato il censurato art. 14 del d.P.R. n. 643 del 1972 e dettato una nuova disciplina delle aliquote, in sostituzione dell'art. 15 dello stesso decreto, introducendo nuovi criteri in base ai quali l'incremento tassabile va calcolato in rapporto all'arco temporale della sua maturazione, e ciò rende necessaria la restituzione degli atti al giudice a quo perché valuti, alla stregua della sopravvenuta normativa, la rilevanza della proposta questione. - S. n. 126/1979.

Massima n. 14682

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Ordinanza di rimessione
  • Norma costituzionale di riferimento
  • Mancanza di espressa indicazione
  • Sostanziale individuabilità dalla parte motiva
  • Ammissibilità della questione.
Leggi la massima
È ammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in via incidentale, anche quando nell'ordinanza di rimessione manchi l'espresso riferimento a parametri costituzionali di raffronto, allorché sia possibile attraverso l'esame della parte motiva del provvedimento individuare la norma la cui lesione si vuole in sostanza prospettare.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'INVIM) promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1978 dalla Commissione tributaria di primo grado di Nuoro sul ricorso proposto dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni iscritta al n. 467 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 del 1981; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 il Giudice relatore Antonio La Pergola.
punto 1
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Nuoro - con ordinanza emessa, su ricorso proposto dall'INA, il 19 giugno 1978 e pervenuta alla Corte il 12 giugno 1981 - ha censurato come costituzionalmente illegittimi gli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643; che detta Commissione deduce la rilevanza della questione così prospettata, in quanto il giudizio di cui essa è investita non può essere definito indipendentemente dalla pronunzia rimessa a questa Corte; e nel merito assume che il vizio delle disposizioni denunziate derivi dall'avere il legislatore assoggettato a tassazione "un utile monetariamente apparente, corrispondendo la differenza fra valore iniziale e valore finale, in tutto o in parte, alla diminuzione del valore della moneta"; che le norme di legge investite dall'ordinanza in esame concernono rispettivamente l'imponibile (art. 6) e le detrazioni (art. 14) con riferimento all'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili; che nel presente giudizio si è costituito, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri; che l'Avvocatura osserva come, successivamente all'emissione dell'ordinanza di rinvio, siano intervenute la sentenza n. 126/1979 di questa Corte e le disposizioni adottate con il d.l.12 novembre 1979, n. 571: la suddetta pronuncia ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 del d.P.R. n. 643 del 1972, mentre ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 dello stesso decreto (nonché dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904), nella parte in cui il regime del calcolo del valore imponibile netto determina - in relazione al periodo in cui l'incremento si è formato - ingiustificate disparità di trattamento fra i soggetti passivi del tributo; il d.l. n. 571/1979, applicabile anche ai rapporti precedenti e non ancora definiti, ha abrogato l'art. 14 del d.P.R. n. 643/1972 e successive modificazioni (art. 8 legge n. 904/1977) ed introdotto, in sostituzione dell'art. 15 dello stesso decreto, nuovi criteri in base ai quali l'incremento tassabile va calcolato in rapporto all'arco temporale della sua maturazione; che l'Avvocatura dello Stato chiede quindi che la questione avente per oggetto l'art. 6 del d.P.R. n. 643/72 sia dichiarata infondata, in conformità di quanto questa Corte ha statuito, con la sentenza n. 126/1979, in ordine alla pretesa violazione degli artt. 3 e 53 Cost.; mentre la questione relativa all'art. 14 dello stesso decreto e dell'art. 8 della legge n. 904 del 1977 non avrebbe più ragione d'essere, in seguito all'abrogazione retroattiva delle disposizioni censurate.
punto 2
Considerato che, come rileva l'Avvocatura, è stata in altra decisione dichiarata l'infondatezza della questione di legittimità concernente l'art. 6 del d.P.R. n. 643/72, in riferimento a vari parametri, ivi inclusi gli artt. 3 e 53 Cost.; che, sebbene la questione sia nel presente giudizio posta senza espresso riferimento a norme di raffronto costituzionali, essa può tuttavia ritenersi ammissibile, risultando dalla parte motiva dell'ordinanza che si vuole in sostanza prospettare la lesione dell'art. 53 Cost.; che, d'altra parte, la Corte non ravvisa ragioni per discostarsi nel merito dalla soluzione in precedenza adottata;
punto 3
considerato, infine, che le più recenti norme contenute nell'art. 1 del d.l. n. 571/79 e nella relativa legge di conversione (12 gennaio 1980, n. 2), hanno abrogato il censurato art. 14 del d.P.R. n. 643 del 1972 e dettato una nuova disciplina delle aliquote, in sostituzione dell'art. 15 dello stesso decreto, con gli effetti temporali ivi configurati, e che si rende in conseguenza necessaria la restituzione degli atti al giudice a quo perché valuti, alla stregua della normativa sopravvenuta, la rilevanza della proposta questione.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli atti al giudice a quo. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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