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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 117 del 1982

Decisione
decisa il 1982-06-03, depositata il 1982-06-18
ECLI
ECLI:IT:COST:1982:117
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14547

  • Posta e telecomunicazioni
  • Tariffe telefoniche
  • Determinazione
  • Nuovi criteri
  • Questione sollevata contestualmente all'emissione del provvedimento ex art. 700 c.p.c. senza aver provveduto ai sensi dell'art. 702 c.p.c.
  • Esaurimento del giudizio a quo. manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, che stabilisce un nuovo sistema per la determinazione delle tariffe telefoniche, sollevata in riferimento all'art. 23 Cost., in quanto detta questione è stata prospettata contestualmente all'emanazione del provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. senza avere nello stesso tempo provveduto ai sensi dell'art. 702 st. cod., e il giudizio a quo, di conseguenza, deve considerarsi esaurito. - S. n. 186/1976.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 304 del d.P.R.29 marzo 1973, n. 156 (Determinazione delle tariffe telefoniche) promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1975 dal Pretore di Lodi, nel procedimento civile vertente tra Boriani Carmela ed altri e la S.I.P., iscritta al n. 187 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 14 aprile 1976. Visti l'atto di costituzione della S.I.P. e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1982 il Giudice relatore Oronzo Reale.
punto 1
Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe il pretore di Lodi ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 che stabiliva un nuovo meccanismo per la determinazione delle tariffe telefoniche, per contrasto con l'art. 23 della Costituzione, e che tale questione è stata sollevata contestualmente all'emanazione del provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c., senza avere nello stesso tempo provveduto ex art. 702 c.p.c.; e che pertanto il giudizio sottoposto al suo esame deve considerarsi esaurito.
punto 2
Considerato che questione identica è stata già dichiarata inammissibile con la sentenza n. 186 del 14 luglio 1976; che non sussistono motivi perché la Corte debba discostarsi dal proprio orientamento giurisprudenziale.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative peri giudizi davanti alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, sollevata dal pretore di Lodi con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 23 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1982. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze