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Sez. 2, Sentenza n. 635 del 26/01/1980 (Rv. 404031 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - COMPETENZA PER MATERIA - DEROGA PER RAGIONI CONCERNENTI OBBLIGAZIONI E DIRITTI DI NATURA PERSONALE INTRODOTTE DAL CONVENUTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404031-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - COMPETENZA PER MATERIA - DEROGA PER RAGIONI CONCERNENTI OBBLIGAZIONI E DIRITTI DI NATURA PERSONALE INTRODOTTE DAL CONVENUTO - ESCLUSIONE.*

La Competenza per materia del pretore, con riguardo ad Azione di reintegrazione o manutenzione nel possesso (art 8 cod proc civ), non trova deroga nel caso in cui il convenuto introduca, nell'ambito del giudizio possessorio, ragioni concernenti obbligazioni e diritti di natura personale (nella specie, sostenendo di aver operato nell'Esercizio dei poteri spettantigli nella qualita di affittuario-coltivatore diretto), tenuto conto che l'accertamento sul fondamento di tali ragioni va effettuato al limitato fine del riscontro o meno dei presupposti della richiesta tutela possessoria.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)