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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 142 del 1977

Decisione
decisa il 1977-11-30, depositata il 1977-12-06
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:142
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 8955

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Dogana
  • D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 296
  • Applicazione della recidiva agli imputati di contrabbando
  • Assunta violazione dell'art. 3 della costituzione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 296 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U. delle leggi in materia doganale), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto con sent. n. 5 del 1977, è stata dichiarata infondata identica questione sollevata nei medesimi termini.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 296 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, (t.u. in materia doganale) promosso con ordinanza 1 ottobre 1975 dal tribunale di Como nel procedimento penale a carico di Salvatore Marchese, iscritta al numero 447 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218 del 18 agosto 1976. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1977 il Giudice relatore Luigi Oggioni.
punto 1
Ritenuto che con ordinanza 1 ottobre 1975 del tribunale di Como è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 296 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (t.u. delle leggi in materia doganale) in riferimento all'art. 3 Cost.: ciò in quanto la recidiva in materia di reati doganali sarebbe in tale articolo disciplinata in modo vincolante, diversamente dal D.L. 11 aprile 1974, n. 99 (nuovo testo codice penale) che la rimette alla discrezionalità del giudice.
punto 2
Considerato che identica questione è stata già sottoposta all'esame della Corte, che con sentenza n. 5 del 1977 la dichiarava non fondata;
punto 3
visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 296 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (t.u. in materia doganale): questione sollevata con ordinanza 1 ottobre 1975 dal tribunale di Como e già dichiarata non fondata con sentenza n. 5 del 1977 di questa Corte. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1977. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze