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Sez. U, Sentenza n. 1390 del 21/04/1976 (Rv. 380099 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE) - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - DIRITTI MARITTIMI - TASSA DI SBARCO - D'IMBARCO - MISURA - RIPARTIZIONE - DISCIPLINA NORMATIVA - POSIZIONE SOGGETTIVA DEGLI UTENTI DEI SERVIZI PORTUALI - INTERESSE LEGITTIMO - TUTELABILITA DINANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1976-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380099-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE) - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - DIRITTI MARITTIMI - TASSA DI SBARCO - D'IMBARCO - MISURA - RIPARTIZIONE - DISCIPLINA NORMATIVA - POSIZIONE SOGGETTIVA DEGLI UTENTI DEI SERVIZI PORTUALI - INTERESSE LEGITTIMO - TUTELABILITA DINANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

Di fronte all'eventuale illegittimita del decreto con il quale il Presidente della Repubblica, in attuazione del DL 28 febbraio 1974 n 47 (convertito con modificazioni in legge 16 aprile 1974 n 117), stabilisce le misure e le ripartizioni delle tasse di imbarco e sbarco delle merci nei porti dello stato, la posizione soggettiva dell'operatore economico, destinatario del provvedimento nella veste di utente dei servizi di quei porti e, quindi, di futuro possibile debitore d'imposta, va qualificata come interesse legittimo, tutelabile dinanzi al giudice amministrativo. Invero, in detta situazione, da una parte, non e ravvisabile un mero interesse di fatto, sfornito di tutela giurisdizionale, in quanto il provvedimento amministrativo in questione, ancorche di portata regolamentare e comunque generale, non riguarda indistintamente tutti gli appartenenti alla collettivita, ma solo una determinata categoria di soggetti portatori di interessi particolari distinti da quelli della comunita di cui fanno parte; d'altra parte, non e ravvisabile un diritto soggettivo, tutelabile dinanzi all'autorita giudiziaria ordinaria, in quanto il diritto medesimo, e conseguentemente la possibilita del verificarsi di una lesione per effetto dell'illegittimita del provvedimento, non sorge se non quando, con il prodursi in concreto degli elementi integrativi della fattispecie impositiva, divenga effettivo ed attuale l'Obbligo alla prestazione astrattamente previsto nel provvedimento. (V 1094/74, mass n 369058 e n 369059; (V 1294/50).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Legge 09/02/1963 num. 82, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 28/02/1974 num. 47, Legge 16/04/1974 num. 117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)