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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 1125 del 1988

Decisione
decisa il 1988-12-12, depositata il 1988-12-20
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1125
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14157

  • Opere pubbliche
  • Interventi urgenti nel settore
  • Provinca autonoma di bolzano
  • Lesione delle proprie competenze
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione in quanto concernente provvedimento legislativo non convertito in legge nel termine prescritto. - O. n. 665/1988.

Norme impugnate

  • art. 2 d.l. 5 marzo 1988, n. 59

Parametri

  • art. 8, n. 21) d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
  • art. 8, n. 13) d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
  • art. 107 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
  • art. 16, comma 1, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
  • art. 8, n. 14) d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
  • art. 8, n. 17) d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
  • art. 8, n. 24) d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)
  • art. 77, comma 2, Cost.
  • art. 9, n. 9) d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (statuto regione Trentino Alto Adige)

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 5 marzo 1988, n. 59 (Interventi urgenti nel settore delle opere pubbliche) promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, notificato il 1° aprile 1988, depositato in cancelleria il 15 successivo ed iscritto al n. 10 del registro ricorsi 1988. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella Camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.
punto 1
Ritenuto che la Provincia Autonoma di Bolzano ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 5 marzo 1988, n. 59 ("Interventi urgenti nel settore delle opere pubbliche") per violazione di vari articoli del suo statuto (8, nn. 13, 14, 17, 21 e 24; 9, n. 9; 16, primo comma; 107), approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione emanate con i decreti presidenziali 22 marzo 1974 nn. 279 e 381; 26 marzo 1977, n. 235; 31 luglio 1978, n. 1017, nonché dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione; che si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per il rigetto del ricorso, anche per i motivi illustrati in una successiva memoria.
punto 2
Considerato che il d.-l. 5 marzo 1988, n. 59 non è stato convertito in legge nel termine prescritto dall'art. 77 della Costituzione; che, pertanto, in conformità ad un consolidato orientamento di questa Corte (da ultimo, ord. n. 665 del 1988) va pronunciata la manifesta inammissibilità di tutte le questioni.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.l. 5 marzo 1988, n. 39 ("Interventi urgenti nel settore delle opere pubbliche"), in riferimento agli artt. 8, nn. 13, 14, 17, 21 e 24; 9, n. 9; 16, primo comma; 107 dello Statuto approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e alle relative norme di attuazione emanate con i decreti presidenziali 22 marzo 1974 nn. 279 e 381; 26 marzo 1977, n. 235; 31 luglio 1978, n. 1017, nonché all'art. 77, secondo comma della Costituzione, sollevata dal Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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