Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 225 del 1995
Massime (1)
Massima n. 21501
- Previdenza e assistenza sociale
- Contributi sulle somme versate o accantonate dai datori di lavoro a favore di gestioni eroganti prestazioni previdenziali ed assistenziali integrative, in adempimento di contrattazione collettiva
- Versamenti effettuati prima dell'entrata in vigore della l. n. 166 del 1991, di interpretazione autentica dell'art. 12 della l. n. 153 del 1969
- Esclusione del diritto alla ripetizione di quanto versato
- Prospettata disparità di trattamento in ragione di un dato puramente temporale
- Promozione da parte della corte come giudice 'a quo' di giudizio incidentale sulla norma, rispetto alla quale la disposizione impugnata dal giudice comune costituisce eccezione, che dispone l'esonero dal pagamento dei contributi.
Leggi la massima
Va sollevata dalla Corte costituzionale davanti a sé la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 38 e 81 Cost., dell'art. 9 bis, primo comma, del d.l. 29 marzo 1991 n. 103, aggiunto dalla legge di conversione 1 giugno 1991, n. 166, nella parte in cui in sede di interpretazione autentica dell'art. 12 della l. n. 153 del 1969, esonera dal pagamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale - dovuti fino alla data di entrata in vigore della citata legge di conversione sulle contribuzioni e somme versate o accantonate a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previste da contratti collettivi o da accordi o regolamenti aziendali - i datori di lavoro che alla data suddetta non abbiano ancora provveduto al pagamento o abbiano adempiuto posteriormente. Da siffatto esonero, di portata retroattiva, non sono infatti investiti, secondo lo stesso art. 9 bis, primo comma, ultima parte, coloro i quali i contributi abbiano versato in data anteriore all'entrata in vigore della stessa legge, essendo loro negato il diritto alla ripetizione. Nel corso del giudizio incidentale avente ad oggetto la disposizione, che così limita la retroattività, occorre pregiudizialmente valutare la legittimità costituzionale della norma che, prevedendo la ricordata retroattività, si pone come la previsione rispetto alla quale la norma impugnata dal giudice comune costituisce l'eccezione. Infatti, l'art. 9 bis, primo comma, del d.l. n. 103 del 1991, già configura esso stesso un'eccezione rispetto alla nozione generale di retribuzione imponibile di cui all'art. 12 della l. n. 153 del 1969 come precedentemente interpretato dalla Corte nella sent. n. 427 del 1990 in relazione ai contributi versati dalle imprese ai detti fondi di previdenza integrativa. - V. S. n. 427/1990 citata nel testo. red.: A. Greco
Norme impugnate
- art. 9-bis d.l. 29 marzo 1991, n. 103
- legge 1 giugno 1991, n. 166
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia previdenziale), aggiunto dalla legge di conversione 1 giugno 1991, n. 166, promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1994 dal Tribunale di Lecco nel procedimento civile vertente tra l'INPS e la Banca Briantea s.p.a., iscritta al n. 485 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visti gli atti di costituzione della Banca Briantea s.p.a. e dell'INPS nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1995 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
Uditi l'avv. Fabio Fonzo per l'INPS e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 1
Ritenuto che nel corso del giudizio di appello proposto dall'INPS avverso la sentenza n. 303 del 1993 del Pretore di Lecco, che l'aveva condannata a restituire alla Banca Briantea la somma di lire 306.472.000 indebitamente riscossa a titolo di contributi previdenziali, il Tribunale di Lecco, con ordinanza dell'11 marzo 1994, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3, secondo (recte: primo) comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, aggiunto dalla legge di conversione 1 giugno 1991, n. 166, nella parte in cui esclude il diritto alla ripetizione dei versamenti contributivi, effettuati in epoca anteriore alla data dell'entrata in vigore della legge predetta (16 giugno 1991), sulle somme versate o accantonate dai datori di lavoro a favore di gestioni eroganti prestazioni previdenziali ed assistenziali integrative, in adempimento di contrattazione collettiva;
che, ad avviso del giudice rimettente, la norma impugnata, letteralmente interpretata, crea una evidente disparità di trattamento fra situazioni sostanzialmente identiche sulla base di un dato puramente temporale, cioè a seconda che i contributi previdenziali ivi previsti siano stati versati prima o dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione oppure non siano stati pagati affatto;
che, sempre ad avviso del giudice a quo, non riesce a razionalizzare tale discriminazione la giurisprudenza della Corte di cassazione, che interpreta restrittivamente l'irripetibilità dei versamenti contributivi effettuati anteriormente alla data suddetta limitandola alle somme pagate "volontariamente"; anzi, questo requisito implicito - tratto dalla sentenza n. 885 del 1988 di questa Corte, relativa all'art. 1, comma 13, della legge 3 marzo 1987, n. 61 - introduce una discriminazione ulteriore fondata su un dato soggettivo estraneo alla disciplina generale della ripetizione dell'indebito oggettivo, e comunque non è sufficiente per esonerare nella specie la Banca Briantea dalla soluti retentio, la volontarietà non essendo esclusa dalla semplice riserva di ripetizione formulata all'atto del pagamento.
punto 2
Considerato che l'art. 9-bis, comma 1, del decreto-legge n. 103 del 1991, in quanto configura un'eccezione rispetto alla nozione generale di retribuzione imponibile di cui all'art. 12 della legge n. 153 del 1969, come precedentemente interpretato da questa Corte (sentenza n. 427 del 1990) in relazione ai contributi versati dalle imprese a fondi di previdenza integrativa previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, è una norma innovativa munita di efficacia retroattiva mediante l'autodefinizione come legge di interpretazione autentica;
che, peraltro, la retroattività viene limitata dall'ultima parte della disposizione, che attribuisce all'INPS la soluti retentio dei versamenti contributivi già effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione, dovendosi sottintendere, secondo l'interpretazione giurisprudenziale, il requisito della "volontarietà", la cui portata è di incerta definizione;
che, ai fini del giudizio sulla questione proposta dall'ordinanza in esame - la quale mira a rimuovere il detto limite alla retroattività della norma - è pregiudiziale valutare la legittimità costituzionale della norma che, prevedendo la ricordata retroattività, si pone come la previsione rispetto alla quale la norma impugnata costituisce l'eccezione;
che, pertanto, risulta necessario sollevare, in riferimento all'art. 3, 38 e 81 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-bis, comma 1, del decreto-legge n. 166 del 1991, nella parte in cui conferisce efficacia retroattiva all'esonero dall'obbligo dei contributi previdenziali sulle contribuzioni e somme ivi considerate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dispone la trattazione davanti a sé della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-bis del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia previdenziale), aggiunto dalla legge di conversione 1 giugno 1991, n. 166, nella parte in cui esonera dal pagamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale - dovuti fino alla data di entrata in vigore della citata legge di conversione sulle contribuzioni e somme versate o accantonate a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o regolamenti aziendali - i datori di lavoro che alla data suddetta non abbiano ancora provveduto al pagamento o abbiano adempiuto posteriormente, in riferimento agli artt. 3, 38 e 81 della Costituzione;
Ordina il rinvio del presente giudizio, per poter trattare la questione relativa congiuntamente a quella di cui al numero precedente;
Ordina che la Cancelleria provveda agli adempimenti di legge;
Ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze