Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (Quinta Sezione) del 6 luglio 1995, causa C-259/94
Epigrafe
Sentenza della Corte (Quinta Sezione)
6 luglio 1995
Nella causa C-259/94,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Dimitrios Gouloussis, consigliere giuridico, e Anders Christian Jessen, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Goméz de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dal signor Panagiotis Mylonopoulos, collaboratore giuridico presso il servizio speciale del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, e dalla signora Ioanna Kild, segretaria presso lo stesso servizio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato e, in subordine, non avendo comunicato alla Commissione entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi interamente alla direttiva del Consiglio 5 giugno 1992, 92/44/CEE, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision-ONP) alle linee affittate (GU L 165, pag. 27), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma del Trattato CE,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, P. Jann, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward (relatore) e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: M.B. Elmer
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 17 maggio 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
punto 1
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 20 settembre 1994, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato e, in subordine, non avendo comunicato alla Commissione entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi interamente alla direttiva del Consiglio 5 giugno 1992, 92/44/CEE, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision-ONP) alle linee affittate (GU L 165, pag. 27, in prosieguo: la «direttiva»), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma del Trattato CE.
punto 2
L'art. 15, n. 1, della direttiva dispone che gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva stessa prima del 5 giugno 1993.
punto 3
Non essendo stata informata dalla Repubblica ellenica del recepimento della direttiva nell'ordinamento giuridico interno, la Commissione le ha inviato una lettera di diffida in data 9 agosto 1993. Essendo questa lettera rimasta priva di risposta, il 7 febbraio 1994 la Commissione ha notificato un parere motivato con cui ha invitato la Repubblica ellenica a conformarsi alle disposizioni della direttiva entro il termine di due mesi. Il governo ellenico non ha risposto neanche a detto parere motivato. La Commissione ha quindi proposto il ricorso di cui trattasi. Nel suo atto introduttivo essa ricorda che, ai sensi dell'art. 189 del Trattato, la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere.
punto 4
Il governo ellenico non nega che la direttiva non sia stata recepita entro il termine prescritto. Osserva che il ritardo è principalmente dovuto al fatto che, a suo avviso, il recepimento della direttiva era impossibile prima dell'adozione di una cornice normativa relativa al settore delle telecomunicazioni e che le misure necessarie a detto recepimento sono in corso di adozione.
punto 5
Secondo una giurisprudenza costante (v., ad esempio, sentenza 6 aprile 1995, causa C-147/94, Commissione/Spagna, Race. pag. I-1015, punto 5), uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti da una direttiva.
punto 6
Si deve pertanto dichiarare che, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi interamente alla direttiva, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma del Trattato.
Sentenza › Sulle spese
punto 7
A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. La Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica ellenica alle spese. Quest'ultima è rimasta soccombente e dev'essere quindi condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi interamente alla direttiva del Consiglio 5 giugno 1992, 92/44/CEE, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision-ONP) alle linee affittate, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma del Trattato CE.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
Firme
Gulmann
Jann
Moitinho de Almeida
Edward
Sevón
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 luglio 1995.
Il cancelliere
R. Grass
Il presidente della Quinta Sezione
C. Gulmann