Sez. 6, Sentenza n. 4616 del 07/12/1983 Ud. (dep. 18/05/1984) Rv. 164266 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE - LEGAME SENTIMENTALE O FINALITÀ UMANITARIA - RILEVANZA AI FINI DELLA NON PUNIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE - LEGAME SENTIMENTALE O FINALITÀ UMANITARIA - RILEVANZA AI FINI DELLA NON PUNIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di reato di favoreggiamento personale, la presenza nello agente di un legame sentimentale, o di una finalità umanitaria o sociale, nei confronti di colui che si vuole aiutare, può essere presa in considerazione ai fini della valutazione della personalità dell'imputato, e non per escluderne la responsabilità. (Conf mass n 156302).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)