Sez. 2 - , Ordinanza n. 16517 del 12/06/2023 (Rv. 668046 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - DETERMINAZIONE DEL "PETITUM" | Domanda riconvenzionale nulla ex art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c. - Sanatoria per integrazione ex art. 164, comma 5, c.p.c. - Ammissibilità - Mancata assegnazione o richiesta del termine per l'integrazione - Nullità dedotta come motivo d'appello - Fissazione del termine da parte del giudice del gravame - Esclusione - Conseguenze. PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITA' - SANATORIA - In genere. PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE - In genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - DETERMINAZIONE DEL "PETITUM"
In tema di domanda riconvenzionale, il difetto della determinazione della cosa oggetto della domanda e dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che ne costituiscono la ragione determina nullità della domanda, sanabile ex art. 164, comma 5, c.p.c.; qualora però il giudice non assegni d'ufficio un termine per integrare la domanda riconvenzionale incompleta e tale termine non sia richiesto dal convenuto, ove la nullità sia dedotta come motivo d'appello, il giudice del gravame non dovrà fissare alcun termine per l'integrazione dell'atto nullo ma dovrà definire il processo con una pronuncia di rito che accerti la sussistenza del vizio.
Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)