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Sez. 3, Sentenza n. 4585 del 03/09/1985 (Rv. 442047 - 01)

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - IN GENERE - OBBLIGAZIONI EX ARTT. 1712 E 1713 COD. CIV. - ADEMPIMENTO - CONDIZIONE DELL'AZIONE DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO - CONFIGURABILITÀ - PROVA RELATIVA - ONERE DEL MANDATARIO.*
Stato
decisa il 1985-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442047-01

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - IN GENERE - OBBLIGAZIONI EX ARTT. 1712 E 1713 COD. CIV. - ADEMPIMENTO - CONDIZIONE DELL'AZIONE DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO - CONFIGURABILITÀ - PROVA RELATIVA - ONERE DEL MANDATARIO.*

Il mandatario, a norma degli artt. 1712 e 1713 cod. civ., deve senza ritardo comunicare al mandante l'esecuzione del mandato, rendergli il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato. L'adempimento di tali obbligazioni è condizione dell'Azione per il pagamento del corrispettivo spettante al mandatario il quale, pertanto, ha l'Onere di fornirne la prova.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1712, Cod. Civ. art. 1713, Cod. Civ. art. 1720

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)