Sez. 3, Sentenza n. 11195 del 15/05/2007 (Rv. 596683 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Fondamento - Presunzione di adempimento - Conseguenze - Riconoscimento dell'esistenza del credito - Mezzi idonei a paralizzare la suddetta presunzione - Quanto al debitore - Ammissione di non aver estinto l'obbligazione - Quanto al creditore - Giuramento decisorio - Esito di questo mezzo istruttorio - Accertamento della verificazione dell'estinzione del debito.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Poichè la prescrizione presuntiva è fondata sulla presunzione di adempimento dell'obbligazione e implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore, al fine di paralizzare tale presunzione di pagamento unici mezzi idonei sono, quanto alla posizione del debitore opponente la prescrizione presuntiva, l'ammissione di non avere estinto l'obbligazione, quanto a quella del creditore, il deferimento al debitore del giuramento decisorio, la cui formula deve comprendere la tesi del debitore relativa all'estinzione del debito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2959, Cod. Civ. art. 2960 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)