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Sez. 6, Sentenza n. 6475 del 22/10/2003 Cc. (dep. 17/02/2004) Rv. 228263 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Termine previsto dal terzo comma dell'art. 408 cod. proc. pen. per proporre opposizione - Natura perentoria - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228263-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA

Il rispetto del termine previsto dall'art. 408, comma terzo cod. proc. pen. per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione costituisce per la parte offesa un semplice onere, in quanto il suo mancato rispetto, pur non incidendo sull'ammissibilità dell'atto oppositivo, espone la parte offesa al rischio di investire il giudice a procedimento già definito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 com. 3 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 126 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 126 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)