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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 436 del 1987

Decisione
decisa il 1987-11-12, depositata il 1987-12-03
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:436
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 3672

  • Amnistia e indulto
  • Scelta del criterio di discriminazione dei reati da amnistiare
  • Discrezionalità del legislatore
  • Insindacabilità
  • Limiti.
Leggi la massima
Rientra nella competenza del legislatore la scelta del criterio di discriminazione tra reati amnistiabili e non, e le relative valutazioni non possono essere sindacate, salvo che ricorrano casi in cui la sperequazione normativa tra figure omogenee di reati assuma dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione. - cfr. Sent. nn. 214/1975, 59/1980.

Massima n. 3673

  • Amnistia e indulto
  • Applicazione ai reati contravvenzionali
  • Assimilazione agli illeciti amministrativi già costitutivi di contravvenzioni depenalizzate
  • Omessa previsione
  • Manifesta inammissibilità della questione.
  • D.P.R. 4 agosto 1978, n. 413.
  • Art.3 Cost.
Leggi la massima
Non è sindacabile, con riferimento al principio di eguaglianza, un provvedimentodi concessione di amnistia che contempli, nel suo ambito di applicazione, reati contravvenzionali e non anche ille- citi amministrativi, sul presupposto di una maggiore gravità dei primi rispetto ai secondi, in quanto non sussiste omogeneità tra le due categorie di illeciti appartenenti a settori dell'ordina- mento giuridico del tutto distinti.Peraltro le scelte eminente- mente discrezionali del legislatore di assegnare le varie condot- te all'una o all'altra categoria sono insindacabili essendo fon- date unicamente su criteri di politica legislativa. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 nella parte in cui non prevede una norma avente effetti assimilabili a quelli tipici dell'amnistia sui reati contravvenzionali,anche per gli illeciti amministrativi già costi- tutivi di contravvenzioni cosiddette "depenalizzate"). - cfr. O.n. 420/1987.

Norme impugnate

  • d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (Concessione di amnistia e indulto) promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1981 dal Pretore di Voltri, iscritta al n. 282 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 dell'anno 1981; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Voltri, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, con riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (Concessione di amnistia e indulto) nella parte in cui non prevede una norma avente effetti assimilabili a quelli tipici dell'amnistia sui reati contravvenzionali, anche sugli illeciti amministrativi già costitutivi di contravvenzioni cosiddette "depenalizzate"; che, ad avviso del giudice rimettente, da tale omissione sarebbe derivata una ingiustificata disparità di trattamento, in quanto sanzioni pecuniarie di condotte meno pericolose, tanto da essere state depenalizzate, non sono state estinte, mentre, per effetto delle ammende amnistiate, sono state estinte sanzioni relative ad illeciti più pericolosi, già punibili con pene criminali, le quali peraltro non sono oggi più convertibili in pene detentive; che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva chiedendo che la questione fosse dichiarata infondata;
punto 2
Considerato che, a parte la già di per sé esaustiva considerazione circa l'ambito di applicazione dell'istituto della amnistia, che non riguarda propriamente gli illeciti amministrativi, la denunciata disparità di trattamento, basata sul presupposto di una maggiore gravità degli illeciti contravvenzionali, rientranti nell'odierno provvedimento di clemenza, rispetto ai meno gravi illeciti amministrativi, per converso non contemplati dall'amnistia, è del tutto priva di fondamento. I reati contravvenzionali e gli illeciti amministrativi configurano situazioni giuridiche differenziate ed incomparabili in quanto fanno parte di settori dell'ordinamento giuridico del tutto distinti; non si vede, pertanto, quale omogeneità possa sussistere tra le due categorie che consenta di istituire un valido raffronto con riferimento al principio di eguaglianza. Peraltro le scelte del legislatore di assegnare le varie condotte all'una o all'altra categoria sono eminentemente discrezionali, fondate unicamente su criteri di politica legislativa, insindacabili in questa sede; che "compete esclusivamente al legislatore la scelta del criterio di discriminazione tra reati amnistiabili e non, e che le relative valutazioni non possono essere sindacate, salvo che ricorrano casi in cui la sperequazione normativa tra figure omogenee di reati assuma dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione" (sentt. nn. 214/1975, 59/1980);
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza, in epigrafe citata, emessa dal Pretore di Voltri. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: DELL'ANDRO Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987. Il cancelliere: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze