Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' consentito il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico.
2. Il prelievo puo' essere effettuato anche in deroga alle disposizioni vigenti concernenti il periodo di osservazione previsto dagli articoli 7, 8 e 9 del regolamento di polizia mortuaria approvato con regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, previo accertamento della morte nei casi e con le modalita' di cui agli articoli seguenti.
3. Salvo quanto disposto nel successivo articolo 2 e' vietato il prelievo dal cadavere dello encefalo e delle ghiandole della sfera genitale e della procreazione.
Art. 2
1. Dai cadaveri sottoposti a riscontro diagnostico ai sensi della legge 15 febbraio 1961, n. 83, o ad operazioni autoptiche ordinate dall'autorita' giudiziaria e' consentito il prelievo a scopo di trapianto terapeutico.
2. Dai cadaveri di cui al precedente comma e' consentito il prelievo dell'ipofisi, al fine di produrre estratti iniettabili per la cura dei soggetti affetti da nanismo ipofisario ormonosensibile, o di altri ormoni necessari per la terapia di altre insufficienze ipofisarie.
3. E' consentito ancora per gli stessi fini il prelievo di ipofisi nei casi previsti dagli articoli 3 e 4 secondo le modalita' degli articoli 5 e 6.
Art. 3
1. Fermo l'obbligo dei medici curanti, in caso di cessazione del battito cardiaco, di compiere tutti gli interventi suggeriti dalla scienza e dalla tecnica per salvaguardare la vita del paziente, quando, previo adempimento di tutte le condizioni previste dalla legge, il corpo di una persona deceduta viene destinato ad operazioni di prelievo, l'accertamento della morte deve essere effettuato, salvo i casi di cui all'articolo 4, mediante il rilievo continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di venti minuti primi e l'accertamento di assenza di respirazione spontanea, dopo sospensione, per due minuti primi, di quella artificiale e di assenza di attivita' elettrica cerebrale, spontanea e provocata.
2. Gli ospedali, gli istituti universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, qualora dotati di reparti di rianimazione e di chirurgia generale, sono tenuti a svolgere attivita' di prelievo, previa comunicazione in tal senso trasmessa al Ministero della sanita'. Il prelievo puo' effettuarsi altresi' nelle case di cura private all'uopo autorizzate dal Ministero della sanita'.
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 NOVEMBRE 1994 N. 694.
4. Le operazioni di prelievo della cornea possono essere effettuate anche in luoghi diversi da quelli indicati nei commi precedenti purche' eseguite da sanitari appartenenti agli enti, istituti o case di cura indicati nel presente articolo.
5. La morte deve essere accertata da un collegio di tre medici, di cui uno esperto in cardiologia ed uno esperto in elettroencefalografia.
Art. 4
1. Nei soggetti affetti da lesioni cerebrali primitive e sottoposti a rianimazione presso enti ospedalieri od istituti universitari, la morte si verifica quando in essi venga riscontrata la contemporanea presenza delle seguenti condizioni:
1) stato di coma profondo accompagnato da:
a) atonia muscolare;
b) ariflessia tendinea dei muscoli scheletrici innervati dai nervi cranici;
c) indifferenza dei riflessi plantari;
d) midriasi paralitica con assenza del riflesso corneale e del riflesso pupillare alla luce;
2) assenza di respirazione spontanea, dopo sospensione, per due minuti primi, di quella artificiale;
3) assenza di attivita' elettrica cerebrale, spontanea e provocata.
2. L'inizio della coesistenza delle condizioni predette determina il momento della morte, ma questa deve essere accertata attraverso la loro ininterrotta presenza durante un successivo periodo di almeno dodici ore, in assenza di somministrazione di farmaci depressivi del sistema nervoso centrale e di condizioni di ipotermia indotta artificialmente.
3. Le condizioni di cui ai punti 1) e 2) del primo comma devono essere controllate e rilevate ad intervalli di tempo non superiori ad un'ora. Invece l'accertamento dell'assenza dell'attivita' elettrica cerebrale, spontanea e provocata, dovra' essere effettuato per periodi di trenta minuti primi, ripetuti ogni quattro ore durante le dodici ore di osservazione.
4. Qualora, durante il periodo di osservazione, si verifichi la cessazione spontanea del battito cardiaco, l'accertamento della morte viene effettuato con le modalita' indicate nel primo comma dell'articolo 3.
Art. 5
1. L'accertamento della morte nei casi di cui all'articolo precedente deve essere effettuato da un collegio medico composto da un medico legale, da un medico anestesista-rianimatore e da un medico neurologo esperto in elettroencefalografia.
2. Tale collegio deve esprimere un giudizio unanime circa il momento della morte. - Al momento dell'osservazione delle condizioni indicate nel primo comma dell'articolo precedente, i sanitari predetti devono avvertire la direzione sanitaria della presenza di un probabile donatore.
3. Durante l'osservazione delle condizioni indicate nel primo comma dell'articolo precedente, i sanitari predetti curano che siano effettuati gli accertamenti dei caratteri immuno-genetici del probabile donatore. I risultati degli accertamenti debbono essere immediatamente comunicati al centro regionale o interregionale di riferimento di cui all'articolo 13.
4. Sulle persone la cui morte e' stata accertata nei modi indicati nel precedente articolo e' consentito il prelievo di parti del corpo a scopo di trapianto terapeutico, purche' sia le operazioni di accertamento della morte, sia quelle di prelievo siano compiute presso enti ospedalieri od istituti universitari.
Art. 6
1. Il prelievo da cadavere non sottoposto a riscontro diagnostico o ad operazioni autoptiche ordinate dall'autorita' giudiziaria, e' vietato quando in vita il soggetto abbia esplicitamente negato il proprio assenso.
2. Il prelievo e' altresi' vietato quando, non ricorrendo l'ipotesi di cui al comma precedente, intervenga da parte del coniuge non separato, o in mancanza, dei figli se di eta' non inferiore a 18 anni o, in mancanza di questi ultimi, dei genitori, in seguito a formale proposta del sanitario responsabile delle operazioni di prelievo, opposizione scritta entro il termine previsto nell'articolo 3, primo comma, e nell'articolo 4, secondo comma.
Art. 7
1. Il prelievo deve essere praticato in modo da evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie.
2. Dopo il prelievo il cadavere deve essere ricomposto con la massima cura.
Art. 8
1. Dell'accertamento della morte e delle operazioni di prelievo vengono redatti e sottoscritti appositi analitici verbali.
2. Sia il primo, sia il secondo dei predetti verbali devono essere trasmessi in copia entro le quarantotto ore successive al procuratore della Repubblica e al medico provinciale competente per territorio.
3. L'originale dei verbali con la relativa documentazione clinica rimane custodito nell'archivio dell'ente ospedaliero, dell'istituto universitario o di ricerca, dell'ospedale militare o della casa di cura privata ove e' stato eseguito il prelievo.
4. I verbali delle operazioni di prelievo effettuate ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 sono conservati nell'archivio dell'ente, istituto o casa di cura ai quali appartengono i sanitari che hanno effettuato il prelievo.
Art. 9
1. I medici che effettuano il prelievo delle parti di cadavere ed il successivo trapianto devono essere diversi da quelli che accertano la morte.
2. I medici autorizzati ad effettuare il trapianto possono effettuare le operazioni di prelievo in tutte le strutture ospedaliere pubbliche indicate all'articolo 3, secondo comma, della presente legge.
3. I collegi medici previsti dall'articolo 3, ultimo comma, e dall'articolo 5 della presente legge sono tenuti, a richiesta, ad accertare la morte del probabile donatore presso strutture ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
Art. 10
1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 NOVEMBRE 1994 N. 694.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 NOVEMBRE 1994 N. 694.
3. L'autorizzazione deve indicare i nomi dei sanitari dell'ente ospedaliero o dell'istituto universitario abilitati al trapianto di parti di cadavere. Essa deve essere rinnovata ogni cinque anni, ma puo' essere revocata in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, le condizioni che ne hanno consentito il rilascio.
4. /noteart;
Art. 11
1. Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, l'assistenza pre e post ospedaliera dei soggetti sottoposti a trapianto non assistibili dagli enti o casse indicate nell'articolo 12 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e' regolata dalle norme indicate nell'articolo 13 dello stesso decreto.
Art. 12
1. Se per la morte della persona di cui si intende utilizzare il corpo per prelievi a scopo di trapianto, sorge sospetto di reato, l'ente ospedaliero o l'istituto universitario che intende effettuare tali operazioni deve chiedere all'autorita' giudiziaria apposita autorizzazione.
2. Nel caso che l'autorita' giudiziaria ritenga necessarie indagini autoptiche essa puo' disporre che queste vengano eseguite contestualmente alle operazioni di prelievo.
3. In tal caso l'autorita' giudiziaria puo' incaricare delle operazioni autoptiche lo stesso sanitario che esegue il prelievo il quale viene all'uopo nominato perito ai sensi dell'articolo 314 del codice di procedura penale.
4. L'autorita' giudiziaria concede l'autorizzazione solo quando non vi sia pericolo di intralciare o deviare le indagini.
Art. 13
1. In ogni regione, gli enti ospedalieri, gli istituti universitari, gli istituti di ricerca e le case di cura private autorizzati ai sensi degli articoli 3 e 10 ad effettuare i prelievi o i trapianti devono convenzionarsi per la istituzione e la gestione di un centro regionale o interregionale di riferimento per l'individuazione dei soggetti idonei a ricevere il trapianto di organi.
2. Le regioni promuovono la costituzione dei centri indicati nel comma precedente.
3. Il centro regionale o interregionale comunica agli enti convenzionati i dati necessari per stabilire la compatibilita' genetica fra soggetto donante e soggetto ricevente il trapianto, sulla base dei dati forniti dagli stessi.
Art. 14
1. Presso l'Istituto superiore di sanita' e' istituito, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il centro nazionale di riferimento per i trapianti di organi con il compito di determinare gli standards genetici, biologici e tecnici necessari per stabilire la compatibilita' fra soggetti donanti e soggetti riceventi il trapianto.