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Sez. 3, Sentenza n. 1513 del 08/02/1993 (Rv. 480788 - 01)

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - In genere | Proponibilità dell'azione - Condizioni - Disciplina ex art. 22 legge n. 990 del 1969 - Domanda riconvenzionale del convenuto - Applicabilità.
Stato
decisa il 1993-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480788-01

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - In genere

In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli e natanti per i quali vi è obbligo di assicurazione a norma della legge 24 dicembre 1969 n. 990, l'art. 22 di tale legge, il quale subordina la proponibilità dell'azione risarcitoria alla richiesta del danno all'assicuratore ed al decorso di sessanta giorni da tale richiesta, trova applicazione, tenendo conto del difetto di espresse limitazioni e della "ratio" della disposizione (favore per il soddisfacimento stragiudiziale delle istanze di risarcimento), anche con riguardo alla domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto, che assuma a sua volta la responsabilità dell'attore, senza che ciò comporti menomazione della tutela del diritto al risarcimento del danno bensì potendone conseguire l'utile sua definizione, così da escludere la necessità di un ulteriore giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)