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Sez. 2, Sentenza n. 11411 del 11/05/2010 (Rv. 612809 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - CONCILIAZIONE - IN GENERE - ISTANZA CONCILIAZIONE | Procedimento davanti al giudice di pace - Tentativo di conciliazione - Obbligatorietà - Omissione - Sanzione - Nullità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2010-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612809-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - CONCILIAZIONE - IN GENERE - ISTANZA CONCILIAZIONE

Nel giudizio innanzi al giudice di pace, l'omissione dell'obbligatorio tentativo di conciliazione delle parti alla prima udienza (art. 320 cod. proc. civ.) non è espressamente sanzionata con la previsione di nullità e può produrre tale effetto soltanto qualora abbia comportato, in concreto, un pregiudizio del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 320 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)