Sez. 1, Sentenza n. 39090 del 24/06/2011 Ud. (dep. 27/10/2011) Rv. 251167 - 01
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA | Parti di armi insufficienti alla ricomposizione di arma intera - Obbligo di denuncia - Sussistenza - Fattispecie.
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA
La detenzione di parti di armi comporta l'obbligo di denuncia pur quando esse, nel loro insieme, non riescano a comporre un'arma, dato che le norme contenute nelle leggi n. 895 del 1967, n. 497 del 1974 e n. 110 del 1975 non pongono alcun problema di assemblaggio, ma fanno divieto di detenzione illegale anche delle parti di armi, in qualunque misura, pur se esse non siano sufficienti alla ricomposizione di un'arma intera. (Fattispecie in cui è stato ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 2 della l. n. 895 del 1967 nel caso della detenzione di una granata da esercitazione, priva della camera da scoppio ma perfettamente efficiente e suscettibile di funzionamento con l'inserimento della parte mancante).
Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 4 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 7 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 12 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)