REGOLAMENTO (CEE) N. 822/87 DEL CONSIGLIO del 16 marzo 1987 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo
Testo in vigore al
Art. 3
1.
Ogni anno:
a)i produttori di uve destinate alla vinificazione nonché i produttori di mosto e di vino dichiarano i quantitativi di prodotti dell'ultimo raccolto;
b)i produttori di mosto e di vino e i commercianti che non siano rivenditori al minuto dichiarano i quantitativi di mosto e di vino da essi detenuti, che provengano sia dal raccolto dell'annata sia da raccolti precedenti. Il mosto ed i vini importati da paesi terzi sono menzionati a parte.
2. Finché lo sviluppo della politica vitivinicola comune non esigerà che le dichiarazioni delle giacenze siano fatte prima della vendemmia ad una data da fissare secondo la procedura prevista dall'articolo 83, le dichiarazioni di raccolto e delle giacenze sono fatte simultaneamente in ogne Stato membro, al più tardi il 31 dicembre.
3. Questa disposizione non pregiudica il mantenimento in taluni Stati membri di due date diverse, l'una per le dichiarazioni delle giacenze e l'altra per le dichiarazioni di raccolto, purché mediante una aggiornamento sia possibile utilizzare sul piano comunitario le informazioni raccolte.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83.
Art. 4
1. Quando la produzione viticola di uno Stato membro supera 25 000 ettolitri annui, questo Stato procede, nei casi previsti all'articolo 5, alla classificazione, secondo la loro vocazione viticola naturale, delle superfici coltivate a viti per la produzione di vino, nonché delle superfici che fanno oggetto di una dichiarazione d'intenzione d'impianto di viti destinate alla produzione di vino ai sensi dell'articolo 8.
2. La classificazione delle superfici di cui al paragrafo 1 è effettuata in base a tre categorie conformemente al paragrafo 4.
3.
I titoli alcolometrici volumici di cui al paragrafo 4 si intendono come titoli alcolometrici volumici ottenuti in un'annata media, alle condizioni di produzione tradizio-
nali, segnatamente in materia di conduzione del vigneto, di resa e di varietà di viti.
4.
Per quanto riguarda la zona viticola A e la parte tedesca della zona viticola B:
a)la categoria 1 comprende le superfici che gli Stati membri hanno riconosciuto o riconosceranno come idonee alla produzione dei v.q.p.r.d.;
b)la categoria 2 non comprende alcuna superficie;
c)la categoria 3 comprende le superfici diverse da quelle di cui alla lettera a). Per quanto riguarda la parte francese della zona viticola B: a)la categoria 1 comprende le superfici:
ii)che la Francia ha riconosciuto o riconoscerà come idonee alla produzione dei v.q.p.r.d. o
ii)situate
-su colline, su versanti collinari o
-su terreni poco profondi, aventi un buon drenaggio e comportanti molti elementi grossolani
e idonee alla produzione di vino con titolo alcolometrico volumico naturale medio non inferiore a 8,5 %; b)la categoria 2 comprende le superfici:
ii)situate su colline, versanti collinari o terreni poco profondi corrispondenti alle condizioni geologiche, pedologiche e topografiche relative alla categoria 1, nelle quali le condizioni climatiche non permettono di ottenere un grado di maturazione che consenta di raggiungere il titolo acolometrico volumico naturale medio rechiesto, di cui alla lettera a), o
ii)non incluse alla lettera a) o alla lettera c); c)la categoria 3 comprende le superfici situate:
iii)su alluvioni recenti, o
iii)su terre profonde con scarsi elementi grossolani o
iii)a fondo valle. Per quanto riguarda la zona viticola C I: a)la categoria 1 comprende le superfici:
ii)che gli Stati membri hanno riconosciuto o riconosce-
ranno come idonee alla produzione dei v.q.p.r.d. o ii)situate:
-su colline, su versanti collinari o
-su terreni poco profondi, aventi un buon drenaggio o comportanti molti elementi grossolani,
e dionee alla produzione di vino con titolo alcolometrico volumico naturale medio non inferiore a 9,0 %; b)la categoria 2 comprende le superfici:
ii)situate su colline, versanti collinari o terreni poco profondi corrispondenti alle condizioni geologiche, pedologiche e topografiche relative alla categoria 1, ma nelle quali le condizioni climatiche non permettono di ottenere un grado di maturazione che consenta di raggiungere il titolo alcolometrico volumico naturale medio richiesto, di cui alla lettera a), o
ii)non incluse alla lettera a) o lettera c); c)la categoria 3 comprende le superfici: iii)situate:
-su alluvioni recenti o
-su terreni profondi con scarsi elementi grossolani o
-a fondo valle o
ii)chiaramente non idonee alla viticoltura, in particolare a causa delle condizioni naturali pedologiche sfavorevoli, pendenze inadeguate, umidita eccessiva, esposizione sfavorevole, altitudine eccessiva, microclima sfavorevole, ovvero
iii)idonee a dare raccolti sufficienti con colture diverse dalla vite per cui esistono interessanti possibilità di smercio. Per quanto riguarda le zone viticole C II, C III a) e C III b): a)la categoria 1 comprende le superfici:
ii)che gli Stati membri hanno riconosciuto o riconosceranno come idonee alla produzione dei v.q.p.r.d. ii)o situate:
-su colline, su versanti collinari, o
-in pianure su sostrato autoctono di rocce calcaree, marne, sabbia, o di natura colluviale di origine morenica, glaciale o vulcanica, ovvero di origine alluvionale ma di composizione grossolana,
e idonnee alla produzione di vino con titolo alcolometrico volumico naturale medio non inferiore a 10 % nella zona viticola C III e a 9,5 % nella zona viticola C II; b)la categoria 2 comprende le superfici:
ii)situate in pianure di origine alluvionale recente con suoli profondi e fertili composti in prevalenza d'argilla o di limo, ovvero
ii)corrispondenti alle condizioni geologiche, pedologiche e topografiche relative alla categoria 1, ma nelle quali le condizioni climatiche non consentono di ottenere un grado di maturazione tale da garantire il titolo alcolometrico volumico naturale medio richiesto, di cui alla lettera a); c)la categoria 3 comprende le superfici:
ii)chiaramente non idonnee alla viticoltura, in particolare a causa delle condizioni naturali pedologiche sfavorevoli, pendenze inadeguate, umidità eccessiva, esposizione sfavorevole, altitudine eccessiva, microclima sfavore vole, ovvero
ii)situate in pianura o a fondo valle, che sono idonee a dare raccolti sufficienti con colture diverse dalla vite, per cui esistonò interessanti possibilità di smercio.
5. Tutte le superfici delle regioni non comprese in una zona viticola sono incluse nella categoria 3.
6. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo.
Art. 5
1.
Quando un conduttore di superfici vitate presenta domanda intesa a beneficiare:
-di un'autorizzazione per un nuovo impianto ai sensi dell'allegato V, comformemente alla normativa comu-
nitaria, su superfici destinate alla produzione di vino, o
-di un premio di abbandono previsto dal regolamento (CEE) n. 456/809 o dal regolamento (CEE) n. 777/8510, o
-delle misure di ristrutturazione previste nell'azione comune di cui al regolamento (CEE) n. 458/8011,
le autorità competenti dello Stato membro procedono, se necessario, alla classificazione delle superfici in causa, prima di decidere in merito alla domanda.
2. In caso di un'azione collettiva avente per oggetto il ricorso ad una o più delle disposizioni menzionate al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro procedono, se necessario ed alle stesse condizioni, alla classificazione delle superfici interessate dal complesso dell'azione.
3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo.
Art. 6
1.
Ogni nuovo impianto di viti è vietato fino al 31 agosto 1990.
Tuttavia, nuovi impianti possono essere autorizzati dagli Stati membri per superfici destinate alla produzione di v.q.p.r.d. per i quali la Commissione ha riconosciuto che la produzione, a causa delle sue caratteristiche qualitative, è largamente inferiore alla domanda.
2.
In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono concedere autorizzazioni di nuovi impianti per quanto riguarda:
-le superfici destinate alla coltura delle viti madri di portinnesto;
-le superfici destinate a nuovi impianti nell'ambito di misure di ricomposizione o di esproprio per motivi di pubblica utilità, adottate in applicazione delle legislazioni nazionali vigenti;
-negli Stati membri in cui la produzione di v.q.p.r.d. è stata, nelle campagne 1975/1976, 1976/1977 e 1977/1978, inferiore al 60 % della produzione totale di vino, le superfici destinate a nuovi impianti da realizzare in esecuzione di piani di sviluppo delle aziende agricole alle condizioni fissate dalla direttiva 72/159/CEE;
-le superfici destinate alla sperimentazione viticola.
3. Non può essere prodotto vino da tavola con uve provenienti da viti piantate contravvenendo alle disposizioni comunitarie o nazionali in materia di nuovi impianti di viti ai sensi dell'allegato V. I prodotti che risultano da queste uve possono essere messi in circolazione soltanto se sono destinati a distillerie. Tuttavia, partendo da questi prodotti, non può distillarsi un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80 % vol.
4.
Il riconoscimento di cui al paragrafo 1, secondo comma, è deciso a richiesta di uno Stato membro secondo la procedura prevista all'articolo 83.
Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la stessa procedura. Articolo 7 1. I reimpianti di viti sono consentiti soltanto nel caso in cui una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone disponga:
-d'un diritto di reimpianto ai sensi dell'allegato V,
oppure
-di un diritto di reimpianto acquisito in base ad una precedente legislazione nazionale.
A titolo transitorio, i produttori degli Stati membri la cui legislazione nazionale non prevedeva, alla data del 27 maggio 1976, diritti di reimpianto, e che hanno proceduto ad una estirpazione di viti debitamente provata e attestata dallo Stato membro interessato, dopo tale data possono essere autorizzati ad effettuare, entro il 27 maggio 1984, un impianto, di viti su una superficie di coltivazione effettiva equivalente a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione, alle condizioni fissate dal presente, regolamento.
2.
Il diritto di reimpianto di cui al paragrafo 1:
-può essere esercitato all'interno della stessa azienda; tuttavia gli Stati membri possono stabilire che questo diritto sia esercitato solo sulla superficie in cui ha avuto luogo l'esortpazione;
-può essere parzialmente o totalmente trasferito soltanto nel caso in cui una parte dell'azienda in questione diventi di proprietà di un'altra azienda; in questo caso tale diritto può essere esercitato all'interno di quest'ultima entro i limiti delle superfici trasferite.
Tuttavia, il diritto di reimpianto può essere parzialmente o totalmente trasferito alle condizioni fissate dalla Stato membro interessato, verso superfici destinate alla produzione di v.q.p.r.d. in un'altra azienda.
3. In tutti i casi in cui il diritto di reimpianto non viene esercitato sulla superficie in cui ha avuto luogo l'estirpazione, il reimpianto può essere realizzato unicamente su una superficie classificata, per quanto riguarda le superfici oggetto della classificazione di cui agli articoli 4 e 5, nella stessa categoria della superficie in cui ha avuto luogo l'estirpazione o in una categoria superiore.
4. Non può essere prodotto vino da tavola con uve provenienti da viti piantate contravvenendo alle disposizioni comunitarie o nazionali in materia di reimpianti di viti ai sensi dell'allegato V. I prodotti che risultano da queste uve possono essere messi in circolazione soltanto se sono destinati a distillerie. Tuttavia, partendo da questi prodotti, non può distillarsi un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80 % vol.
5. Prima del 1o gennaio 1986 il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni relative alle limitazioni dell'esercizio dei diritti di reimpianto, necessarie per adeguare il potenziale viticolo alle esigenze del mercato.
6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83.
Art. 8
1. Ogni persona fisica o giuridica o associazione di persone che intenda effettuare un nuovo impianto di viti di cui all'articolo 6 o all'articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, ne chiede per iscritto l'autorizzazione ai servizi competenti designati dagli Stati membri, prima di una data che verrà stabilita da tali servizi.
2.
Allo scopo di consentire l'organizzazione dei controlli da parte degli organismi competenti, gli Stati membri possono prevedere che ogni persona fisica o giuridica, ovvero associazione di persone che abbia l'intenzione di effettuare un'estirpazione, un reimpianto o un nuovo impianto di viti autorizzato, ne informi per iscritto l'organismo competente entro il termine da questo stabilito.
Ogni persona fisica o giuridica ovvero associazione di persone che ha effettuato un'estirpazione, un reimpianto o un nuovo impianto di viti ne informa per iscritto l'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio l'operazione è stata effettuata, entro il termine che deve essere stabilito da detto organismo.
3. Un nuovo impianto di viti autorizzato può essere realizzato non oltre la fine della seconda campagna viticola che segue quella nel corso della quale l'autorizzazione è stata rilasciata.
Art. 9
1.
Anteriormente al 1o settembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione, tenuto conto in particolare:
-delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma,
-delle indagini statistiche sulle superfici viticole previste dal regolamento (CEE) n. 357/7912,
una comunicazione sull'evoluzione del potenziale viticolo che comprende una rilevazione delle superfici coltivate a vite sul loro territorio. La predetta rilevazione:
a)è effettuata per le unità geografiche seguenti
-per la Repubblica federale di Germania: le regioni viticole conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 338/79;
-per la Francia: i «départements»;
-per l'Italia: le province;
-per la Grecia: i «nomoi»;
-per la Spagna: le province e le regioni;
-per il Portogallo: le regioni;
-per gli altri Stati membri interessati: l'intero territorio nazionale;
è suddivisa conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera B del regolamento (CEE) n. 357/79.
2.
Anteriormente al 1o dicembre di ogni anno la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'evoluzione del potenziale viticolo, tenendo conto delle comunicazioni degli Stati membri menzionate al paragrafo 1.
Nella relazione deve essere stabilito il rapporto esistente tra il potenziale produttivo e gli impieghi e deve essere valutata l'evoluzione prevedibile di tale rapporto.
Sulla base di tale relazione, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere, in deroga all'articolo 6, che gli Stati membri possano concedere autorizzazioni di nuovi impianti su superfici destinate alla produzione di vini da tavola classificati nella categoria 1, se l'evoluzione del mercato dei vini da tavolo lo giustifica. Nel contempo e con la stessa procedura, il Consiglio fissa le condizioni alle quali possono essere concesse tali autorizzazioni.
Art. 10
Il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato decide, prima del 1o ottobre 1986, le misure necessarie per assicurare l'equilibrio tra il potenziale viticolo e il fabbisogno del mercato, tenuto conto in particolare della vocazione viticola, nonché dell'esistenza di alternative economicamente valide in materia di colture agricole, delle diverse superfici quali risultano dalla classificazione elaborata conformemente all'articolo 4.
Art. 11
1. Gli articoli da 6 a 9 non si applicano negli Stati membri in cui la produzione di vini non supera 25 000 ettolitri per campagna viticola.
2.
Il presente titolo lascia impregiudicata la possibilità per gli Stati membri:
-di adottare normative nazionali più restrittive in materia di nuovi impianti o di reimpianti di viti;
-di prescrivere che le domande o le informazioni previste dal presente titolo siano completate da altre indicazioni necessarie ai fini del controllo dell'evoluzione del potenziale viticolo.
Art. 12
In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 3, i diritti di nuovi impianti su superfici destinate alla produzione di v.q.p.r.d. acquisiti alla data del 1o maggio 1984 nella Comunità a dieci e del 31 dicembre 1985 in Spagna possono essere esercitati:
-fino al 31 agosto 1984, e in Spagna fino al 31 agosto 1986, liberamente;
-a decorrere dal 1o settembre 1984, e in Spagna dal 1o settembre 1986, con riserva di una conferma da parte dello Stato membro interessato. Questa conferma può riguardare soltanto i v.q.p.r.d. per i quali la Commissione ha concesso una autorizzazione secondo la procedura prevista all'articolo 83.
Art. 13
1.
Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali relative alla classificazione delle varietà di viti. Tali norme prevedono in particolare:
-la classificazione delle varietà, per unità amministrativa o parti di unità amministrative, in varietà raccomandate, varietà autorizzate e varietà temporaneamente autorizzate;
-la possibilità per uno Stato membro di derogare alle disposizioni del paragrafo 2 per esaminare l'idoneità di una varietà di vite alla coltura, eseguire ricerche scientifiche, lavori di selezione e di incrocio, nonché produrre materiale di moltiplicazione vegetativa della vite riservati all'esportazione.
2. Salvo disposizioni comunitarie più restrittive, potranno essere utilizzate per gli impianti, i reimpianti e gli innesti nella Comunità soltanto le varietà raccomandate e autorizzate.
3.
L'eliminazione della coltura dagli appezzamenti in cui sono coltivate: a)varietà di viti appartenenti, alla data del 31 dicembre 1976, a varietà temporaneamente autorizzate deve essere effettuata:
-prima del 31 dicembre 1979, quando si tratta di varietà derivanti da incroci interspecifici (ibridi produttori diretti),
-prima del 31 dicembre 1983, quando si tratta di altre varietà.
Le date di cui sopra sono state rinviate, per la Grecia, al 31 dicembre 1984 e, per la Spagna, rispettivamente al 31 dicembre 1990 e al 31 dicembre 1992;
b)varietà di viti classificate come autorizzate temporanea-
mente dopo il 31 dicembre 1976, viene effettuata al più tardi venticinque
Il mantenimento della coltura delle varietà di viti non comprese nella classificazione è vietato.
4.
Salvo deroga decisa dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione,
-le uve fresche,
-i mosti di uve,
-i mosti di uve parzialmente fermentati.
-i vini nuovi ancora in fermentazione,
-i vini,
provenienti da varietà di viti che non figurano nella classificazione possono circolare soltanto se sono destinati ad acetifici o distillerie. Tali prodotti possono inoltre essere utilizzati per il consumo familiare del viticoltore.
5. La classificazione delle varietà di viti e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83.
Art. 14
È vietato ogni aiuto nazionale all'impianto di superfici destinate alla produzione di vino da tavola e classificate nella categoria 3.
Titolo II. Norme relative alle pratiche ed ai trattamenti enologici
Art. 15
1. Per i prodotti definiti ai punti da 1 a 7, da 10 a 13 e 15 dell'allegato I, nonché per i mosti di uve concentrati, i mosti di uve concentrati retficati e i vini spumanti definiti in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4, secondo comma, sono autorizzati soltanto le pratiche e i trattamenti enologici previsti dal presente titolo, dall'allegato VI o da altre disposizioni comunitarie applicabili al settore vitivinicolo.
2.
In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono, per quanto riguarda le pratiche e i trattamenti enolgici previsti dall'allegato VI, imporre condizioni più rigorose, intese a garantire il mantenimento delle caratteristische essenziali dei v.q.p.r.d. e dei vini da tavola designati conformemente all'articolo 72, paragrafo 2, prodotti nel loro territorio.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni adottate in applicazione del comma precedente.
La Commissione adotta misure adeguate per portare queste disposizioni a conoscenza degli altri Stati membri.
3. I requisiti di purezza e di identità delle sostanze enologiche di cui all'allegato VI sono quelli stabiliti dalle disposizioni del diritto comunitario applicabili in materia o, in mancanza di tali disposizioni, quelli che sono conformi alla legislazione nazionale.
4. Salvo deroghe decise dal Consiglio su proposta della Commissione, a maggioranza qualificata, l'aggiunta, di acqua ai prodotti di cui all'articolo 1 è vietata. Tuttavia la dissoluzione nell'acqua di talune sostanze enologiche è tollerata quando sia indispensabile al loro impiego.
5. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, a maggioranza qualificata, può limitare o vietare, per i prodotti di cui al paragrafo 1, l'applicazione delle pratiche o dei trattamenti enologici di cui all'allegato VI.
6.
Sono adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 83:
-le modalità relative alla comparabilità di talune pratiche e trattamenti enologici applicati nei paesi terzi con quelli esposti nell'allegato VI;
-le condizioni alle quali gli Stati membri possono consentire fino ad una data da determinare l'impiego di acido malico per l'acidificazione dei vini prodotti nel loro territorio;
-le altre modalità di applicazione del presente articolo.
Art. 16
1.
Le pratiche e i trattamenti di cui all'articolo 15, paragrafo 1 possono essere utilizzati soltanto per consentire una buona vinificazione e/o una buona conservazione dei prodotti in questione; è vietato in particolare mescolare o tagliare:
-vini da tavola tra loro, o
-vini atti a diventare vini da tavola tra loro o con vini da tavoloa, o
-v.q.p.r.d. tra loro, o
-vini importati tra loro,
se uno dei componenti non è conforme alle disposizioni del presente regolamento o a quelle adottate in applicazione di esso.
2. Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, la miscela di uve fresche, di mosti di uve, di mosti di uve parzialmente fermentati o di vini nuovi ancora in fermentazione - se uno dei prodotti anzidetti non risponde alle caratteristiche previste per dare vino atto a diventare vino da tavola o vino da tavola - con prodotti atti a dare tali vini o con vino da tavola, non può fornire un vino atto a diventare vino da tavola o un vino da tavola.
3. In caso di taglio e fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, sono vini da tavola soltanto i prodotti del taglio tra vini da tavola e di vini da tavola con vini atti a diventare vini da tavola, purché detti vini atti a diventare vini da tavola abbiano un titolo alcolometrico volumico naturale totale non superiore a 17 % vol.
4.
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 67, paragrafo 5, il taglio di un vino atto a diventare vino da tavola con:
a)un vino da tavola può dare vino da tavola soltanto se l'operazione ha luogo all'interno della zona viticola in cui è stato prodotto il vino atto a diventare vino da tavola; b)un altro vino atto a diventare vino da tavola può dare vino da tavola soltanto se:
-il secondo vino atto a diventare vino da tavola proviene dalla stessa zona viticola e
-l'operazione ha luogo nella stessa zona viticola.
5.
Il taglio di un vino atto a diventare vino da tavola bianco o di un vino da tavola bianco con un vino atto a diventare vino da tavola rosso o con un vino da tavola rosso non può dare vino da tavola.
taglio di un vino atto a diventare un vino da tavola bianco o di un vino da tavola bianco con un vino atto a diventare un vino da tavola rosso o con un vino da tavola rosso, purché il prodotto ottenuto abbia le caratteristiche di un vino da tavola rosso.
6. È vietato il taglio di un mosto di uve o di un vino da tavola che sono stati oggetto della pratica enologica di cui all'allegato VI, punto 1, lettera n), con un mosto di uve o un vino che non è stato oggetto di questa pratica enologica.
7.
Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, sono vietati il taglio di un vino originario di un paese terzo con un vino della Comunità e il taglio tra vini originari dei paesi terzi che si trovano nel territorio geografico della Comunità.
Tuttavia, i tagli di cui al primo comma sono autorizzati nelle zone franche, purché i vini che ne risultano siano destinati alla spedizione verso un paese terzo.
PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 387R0822.1
Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le disposizioni di applicazione del secondo comma, in particolare quelle relative alla designazione del vino in questione e quelle che permettano di evitare qualsiasi confusione con un vino comunitario.
8.
Qualora siano constatate difficoltà in talune regioni viticole della Comunità in seguito all'applicazione delle disposizioni dei paragrafi da 3 a 7, gli Stati membri interessati possono rivolgersi alla Commissione, che prenderà le disposizioni appropriate; tali disposizioni non potranno limitare le disposizioni definite nel presente articolo in materia di taglio.
k
9. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare quelle riguardanti l'utilizzazione dei vini atti a diventare vini da tavola, sono stabilite, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 83.
Art. 17
1. Gli Stati membri possono autorizzare l'impiego di solfato di rame di cui all'allegato VI, punto 3, lettera w), per eliminare difetti di gusto o di odore del vino nelle regioni di produzione in cui il solfato di rame non sia stato utilizzato per il trattamento delle viti.
2.
Per quanto riguarda i trattamenti di cui all'allegato VI, punto 3, lettera p), gli Stati membri possono decidere, per tutti i vini rossi prodotti nel loro territorio, di sostituire il ferrocianuro di potassio con il fitato di calcio.
L'impiego di alginato di sodio di cui all'allegato VI, punto 3, lettera t), per l'elaborazione di alcuni vini spumanti è ammesso fino al 31 agosto 1990.
3.
L'utilizzazione di tartrato di calcio o di acido tartarico di cui all'allegato VI, punto 1, lettera m), e punto 3, lettera l), per la disacidificazione è ammessa fino al 31 agosto 1990 e per quanto riguarda l'acido tartarico soltanto per i prodotti:
-ottenuti con varietà di viti che forniscono uve relativamente acide e
-ottenuti da uve raccolte in talune regioni viticole da determinare nella parte settentrionale della zona viticola A. L'impiego di resina di pino di Aleppo di cui all'allegato VI, punto 1, lettera n), è ammesso solo per ottenere un vino da tavola «retsina». Questa pratica enologica può essere utilizzata solo:
-nel territorio geografico della Grecia,
-per un mosto di uve le cui varietà e la cui zona di produzione e di vinificazione sono state determinate dalle disposizioni elleniche in vigore al 31 dicembre 1980,
-aggiungendo un quantitativo di resina pari o inferiore a 1 000 grammi per ettolitro di prodotto impiegato,
-prima della fermentazione o, purché il titolo alcolometrico volumico effettivo non sia superiore al terzo del titolo alcolometrico volumico totale, durante la fermentazione.
Se la Grecia ha intenzione di modificare dopo il 31 dicembre 1980 le disposizioni menzionate al secondo comma, secondo trattino essa ne informa la Commissione. In tal caso può essere decisa, secondo la procedura prevista all'articolo 83, la modifica di tale data.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate, se del caso, secondo la procedura prevista all'articolo 83.
Art. 18
1.
Quando le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo rendano necessario, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve tresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione, ottenuti dai vitigni di cui all'articolo 69, del vino atto a dare vino da tavola e del vino da tavola. Per i prodotti di cui al primo comma, il titolo alcolometrico volumico naturale puó essere aumentato soltanto se il titolo alcolometrico volumico naturale minimo degli stessi è:
-nella zona viticola A: 5 % vol,
-nella zona viticola B: 6 % vol,
-nella zona viticola C I a): 7,5 % vol,
-nella zona viticola C I b): 8 % vol,
-nella zona viticola C II: 8,5 % vol,
-nelle zone viticole C III: 9 % vol. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo ha luogo secondo le pratiche enologiche menzionate all'articolo 19 e non può superare i limiti seguenti:
-nella zona viticola A: 3,5 % vol,
-nella zona viticola B: 2,5 % vol,
-nelle zone viticole C: 2 % vol.
2.
Negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, l'aumento del titolo alcolometrico volumico di cui al paragrafo 1, terzo comma, può essere portato ai limiti seguenti:
-nella zona viticola A: 4,5 % vol,
-nella zona viticolo B: 3,5 % vol.
3. Le zone viticole di cui al presente articolo formano oggetto dell'allegato IV.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare le decisioni che autorizzano gli aumenti di cui al paragrafo 2, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83.
Art. 19
1.
L'aumento del titolo alcometrico volumico naturale di cui all'articolo 18 può essere ottenuto:
a)per quanto riguarda le uve fresche, il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione, soltanto mediante aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato;
b)per quanto riguarda il mosto di uve, soltanto mediante aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato o mediante concentrazione parziale;
c)per quanto riguarda il vino atto a diventare vino da tavola e il vino da tavola, soltanto mediante concentrazione parziale a freddo.
2. Ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 1 esclude il ricorso alle altre.
3. L'aggiunta di saccarosio di cui al paragrafo 1, lettera a) e b), può effettuarsi soltanto mediante zuccheraggio a secco e unicamente nelle regioni viticole in cui sia tradizionalmente o eccezionalmente praticata conformemente alla legislazione esistente all'8 maggio 1970.
4.
L'aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato non può avere l'effetto di aumentare il volume iniziale delle uve fresche pigiate, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino nuovo ancora in fermentazione di più dell'11 % nella zona viticola A, dell'8 % nella zona viticola B e del 6,5 % nelle zone viticole C.
In caso di applicazione delle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 2, i limiti dell'aumento di volume sono portati rispettivamente al 15 % nella zona viticola A e all'11 % nella zona viticola B.
5. La concentrazione non può avere l'effetto di ridurre di oltre il 20 % il volume iniziale e in nessun caso di aumentare di oltre 2 % vol il titolo alcolometrico volumico naturale del mosto di uve, del vino atto a diventare vino da tavola o del vino da tavola oggetto di tali operazioni.
6.
In nessun caso le suddette operazioni possono avere l'effetto di portare a oltre 11,5 % vol nella zona viticola A, 12 % vol nella zona viticola B, 12,5 % vol nelle zone viticole C I a) e C I b), 13 % vol nella zona viticola C II e 13,5 % vol nelle zone viticole C III il titolo alcolometrico volumico totale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione, del vino atto a diventare vino da tavola o del vino da tavola oggetto di tali operazioni.
Tuttavia, per il vino rosso, il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti di cui al primo comma può essere portato a 12 % vol nella zona viticola A e a 12,5 % vol nella zona viticola B.
7. Il vino atto a diventare vino da tavola e il vino da tavola non possono essere concentrati qualora i prodotti dai quali sono stati ottenuti siano stati a loro volta oggetto di una delle operazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).
8. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83.
Art. 20
1. La Commissione intraprende uno studio approfondito delle possibili utilizzazioni del mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato, e dello zucchero per l'arricchimento. Questo studio riguarda in particolare gli aspetti enologici dei vari metodi autorizzati, gli aspetti economici dell'utilizzazione del saccarosio o del mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato, nonché i metodi di controllo di tali utilizzazioni.
2. Nel 1990, la commissione presenterà al Consiglio una relazione sui risultati dello studio di cui al paragrafo 1 ed eventualmente delle proposte adeguate. Il Consiglio si pronuncerà sulle misure da adottare nel settore dell'aumento della gradazione alcolometrica volumica naturale dei prodotti di cui all'articolo 18, paragrafo 1.
3. L'esecuzione dell'azione di cui al paragrafo 1 è finanziata dalla Comunità. Gli stanziamenti relativi sono fissati nel quadro della procedura di bilancio. Il costo è stimato a 2 milioni di ECU.
Art. 21
1.
Le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione e il vino possono formare oggetto:
-nelle zone viticole A, B, C I a) e C I b), di una disacidificazione parziale;
-nelle zone viticole C II e C III a), fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, di un'acidificazione e di una disacidificazione;
-nella zona viticola C III b), di un'acidificazione.
L'acidificazione dei prodotti diversi dal vino di cui al primo comma può essere effettuata soltanto entro un limite
massimo, espresso in acido tartarico, di 1,50 g/l, ossia di 20 milliequivalenti per litro.
L'acidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 2,50 g/l, ossia di 33,3 milliequivalenti per litro.
La disacidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1 g/l, ossia di 13,3 milliequivalenti per litro.
Inoltre, il mosto d'uva destinato alla concentrazione può essere sottoposto a disacidificazione parziale.
2.
Negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali, gli Stati membri possono autorizzare l'acidifica-
zione dei prodotti di cui al paragrafo 1 nelle zone viticole C I a) e C I b), alle condizioni contemplate al paragrafo 1 per quanto riguarda le zone C II e C III.
3. L'acidificazione e l'arricchimento, salvo deroga da decidersi caso per caso, nonché l'acidificazione e la disacidificazione di uno stesso prodotto, sono operazioni che si escludono a vicenda.
4. Le deroghe di cui al paragrafo 3 nonché le altre modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83.
Art. 22
1.
La dolcificazione del vino da tavola è autorizzata:
a)quando le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione, il vino atto a diventare vino da tavola o lo stesso vino da tavola sono stati sottoposti ad una delle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, soltanto con mosto di uva avente al massimo lo stesso titolo alcolometrico volumico totale del vino da tavola in questione;
b)quando i prodotti di cui alla lettera a) non sono stati sottoposti ad una delle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, soltanto con mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato o mosto di uve, purché il titolo alcolometrico volumico totale del vino da tavola in questione non venga aumentato di oltre 2 % vol.
2.
Nel territorio della Comunità è vietata la dolcificazione dei vini importati destinati al consumo umano diretto e designati da un'indicazione geografica.
La dolcificazione dei vini importati diversi da quelli di cui al primo comma è subordinata a norme da stabilire.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83.
Art. 23
1.
Ciascuna delle operazioni di cui agli articoli 19 e 21, ad eccezione dell'acidificazione e della disacidificazione dei vini, è autorizzata soltanto se effettuata in una sola volta al momento della trasformazione delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino nuovo ancora in fermentazione, in vino atto a diventare vino da tavola, in vino da tavola o in altra bevanda destinata al consumo umano diretto, prevista all'articolo 1, paragrafo 2, diversa dal vino spumante o dal vino spu-
mante gassificato, nella zona viticola in cui le uve fresche utilizzate sono state raccolte.
Lo stesso vale per la concentrazione, l'acidificazione e la disacidificazione dei vini atti a diventare vini da tavola.
La concentrazione dei vini da tavola deve essere effettuata nella zona viticola in cui le uve fresche utilizzate sono state raccolte.
L'acidificazione e la disacidificazione dei vini possono essere effettuate solo nell'azienda di vinificazione e nella zona viticola in cui le uve utilizzate per l'elaborazione del vino sono state raccolte.
2.
Ciascuno delle operazioni di cui al paragrafo 1 deve formare oggetto di una dichiarazione alle autorità competenti. Lo stesso dicasi per i quantitativi di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato detenuti, per l'esercizio della professione, da persone fisiche o giuridiche, o associazioni di persone, in particolare dai produttori, dagli imbottigliatori, dai trasformatori, nonché da negozianti da determinare, contemporaneamente e nello stesso luogo delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino sfuso. La dichiarazione di questi quantitativi può tuttavia essere sostituita da una loro iscrizione sul registro di carico e di utilizzazione.
Ciascuna delle operazioni di cui all'articolo 21 deve for-
mare oggetto di un'isrcizione sul documento di cui all'ar-
trattati.
3.
Salvo deroghe motivate da condizioni climatiche eccezionali, tali operazioni possono essere effettuate soltanto:
-anteriormente al 1o gennaio, nelle zone viticole C,
-anteriormente al 16 marzo, nelle zone viticole A e B,
e unicamente per i prodotti provenienti dalla vendemmia immediatamente precedente a tali date.
Tuttavia la concentrazione a freddo, l'acidificazione e la disacidificazione dei vini possono essere praticate durante tutto l'anno.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo e, in particolare, le eccezioni all'obbligo di cui al paragrafo 2, primo comma, nonché le deroghe alle date limite fissate al paragrafo 3, primo comma, sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83.
Art. 24
Le disposizioni degli articoli 18, 19, 21, 22 e 23, applicabili ai prodotti raccolti nelle regioni della Comunità non comprese nelle zone viticole di cui all'allegato IV sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 83.