Sez. 3, Sentenza n. 691 del 09/11/1981 Ud. (dep. 25/01/1982) Rv. 151757 - 01
SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - PROVVEDIMENTO NON DEFINITIVO - RICORRIBILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - PROVVEDIMENTO NON DEFINITIVO - RICORRIBILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
La concessione alla parte civile di una provvisionale costituisce provvedimento avente carattere delibativo e discrezionale emesso dal giudice penale allo stato degli Atti e, non avendo autorità di giudicato nel successivo giudizio civile, non pregiudica le successive definitive statuizioni sul punto da parte del giudice competente civile. Ne deriva, pertanto, che tale provvedimento non è ricorribile in Cassazione, sia perché esso, da un lato, fa salve le più ampie possibilità di difesa dell'imputato e del responsabile civile nel successivo giudizio di liquidazione definitiva del danno e non pregiudica eventuali diritti di altri terzi danneggiati, che, pur non essendosi costituiti parte civile, ben possono intervenire nel giudizio civile per far valere le loro ragioni, sia perché, comunque, risulta privo del carattere della decisorietà richiesto dalla legge per l'impugnabilità dei provvedimenti giurisdizionali. (Conf mass n 146859).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)