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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 251 del 1998

Decisione
decisa il 1998-06-30, depositata il 1998-07-09
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:251
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 24060

  • Magistratura militare
  • Consiglio della magistratura militare
  • Procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati militari
  • Competenza del consiglio anziché di una apposita sezione disciplinare e senza la previsione, quanto meno, di meccanismi idonei ad assicurarne, in ogni caso, nella composizione del collegio giudicante, la invariabilità numerica
  • Lamentata irrazionale diversità rispetto alla disciplina vigente in materia per il consiglio superiore della magistratura
  • Asserita incidenza, altresì, sul principio del giudice naturale precostituito
  • Insussistenza
  • Richiamo a precedente decisione
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, comma primo, Cost., nei confronti dell'art. 1, commi 3 e 4, della legge, istitutiva del Consiglio della magistratura militare, 30 dicembre 1988, n. 561, nelle parti in cui non prevedono l'istituzione di una sezione disciplinare del Consiglio della magistratura militare, nonché di meccanismi che, nell'ipotesi in cui, nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari, alcuni dei componenti effettivi del Consiglio (per astensione, ricusazione o altri impedimenti) si trovino nell'impossibilità di prender parte alle rispettive deliberazioni, garantiscano, con la presenza di componenti supplenti, l'invariabilità numerica del collegio giudicante. Invero, riguardo al motivo dedotto in riferimento ai principi di eguaglianza e ragionevolezza, è da escludere - come la Corte costituzionale ha già affermato nel decidere analoga questione - che la omologazione del Consiglio della magistratura militare al Consiglio superiore della magistratura cui è ispirata la legge istitutiva del primo, debba, per esigenze costituzionali, spingersi fino a prescrivere le modifiche delle norme impugnate pretese dall'autorità rimettente. Mentre, riguardo al motivo svolto in riferimento al principio del giudice naturale precostituito per legge, va rilevato che a tale concetto la tematica della invariabilità numerica della composizione del collegio è sicuramente estranea. - Per la non fondatezza di questione già sollevata, nei confronti delle disposizioni oggetto dell'attuale impugnativa, in riferimento, oltre che all'art. 3, all'art. 108 Cost., v. S. n. 52/1998. Inoltre, sulle affinità tra Consiglio della magistratura militare e Consiglio superiore della magistratura, v., in particolare, S. n. 71/1995. Sulla non incidenza, in generale, della variabilità numerica del collegio giudicante sull'autonomia dell'esercizio della giurisdizione, v. S. n. 284/1986. red.: S. Pomodoro

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3 e 4, della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della magistratura militare), promossi con n. 3 ordinanze emesse il 14 ed il 21 ottobre (n. 2 ord.) 1997 del consiglio della magistratura militare rispettivamente iscritte al n. 907 del registro ordinanze 1997 ed ai nn. 33 e 87 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 3, 6 e 9, prima serie speciale, dell'anno 1998. Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1998 il giudice relatore Giuliano Vassalli.
punto 1
Ritenuto che il Consiglio della magistratura militare in sede disciplinare ha sollevato, con tre ordinanze di analogo tenore, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della magistratura militare), nelle parti in cui non prevedono l'istituzione di una sezione disciplinare del Consiglio della magistratura militare nonché meccanismi che garantiscano l'invariabilità numerica del collegio nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari, per l'ipotesi in cui alcuni dei componenti effettivi (per astensione, ricusazione o altri impedimenti) si trovino nell'impossibilità di prendere parte alle relative deliberazioni; che, a parere del rimettente, tali lacune legislative si porrebbero in primo luogo in contrasto con l'art. 3 della Costituzione perché altererebbero l'equilibrio del sistema, determinando una disparità di trattamento tra magistrati ordinari (il cui Consiglio superiore ha una disciplina ove non si riscontrano gli inconvenienti lamentati) e magistrati militari che sarebbe del tutto irragionevole, essendo costituzionalmente garantita l'indipendenza di entrambe le categorie di magistrati; che sarebbe violato anche il principio di precostituzione del giudice naturale, di cui all'art. 25, primo comma, della Costituzione, che comporterebbe la preventiva determinazione per legge non soltanto del tipo di collegio destinato a svolgere una certa attività giurisdizionale, ma anche del numero invariabile di componenti che deve garantire che lo svolgimento della suddetta attività non sia soggetto a cambiamenti contingenti, legati al singolo procedimento.
punto 2
Considerato che successivamente alle ordinanze di rimessione analoga questione di legittimità costituzionale, sollevata dallo stesso Consiglio della magistratura militare in sede disciplinare in riferimento agli artt. 3 e 108 Cost., è stata dichiarata non fondata (sentenza n. 52 del 1998); che nella suddetta decisione, è stato escluso che l'omologazione del Consiglio della magistratura militare al Consiglio superiore della magistratura, cui è ispirata la legge 30 dicembre 1988, n. 561 (sentenza n. 71 del 1995), debba, per esigenze costituzionali, spingersi fino a prescrivere una composizione fissa e la presenza di componenti supplenti nelle procedure disciplinari di competenza dell'organo di autogoverno della magistratura militare; che nella stessa sentenza è stato altresì sottolineato che, come più volte affermato da questa Corte, i collegi che esercitano funzioni giudiziarie in materia disciplinare non si pongono in contrasto con l'esigenza costituzionale di indipendenza quando la loro composizione sia "variabile", in quanto "la variabilità numerica, comunque la si consideri, non è idonea a pregiudicare l'autonomo esercizio della giurisdizione, rimanendo inalterata la libertà di giudizio dei membri intervenuti" (sentenza n. 284 del 1986); che neppure può considerarsi violato l'art. 25, primo comma, della Costituzione essendo la tematica della variabilità numerica della composizione del collegio estranea al concetto di "giudice naturale precostituito per legge"; che il giudice a quo non propone ulteriori argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati o comunque tali da indurre ad un diverso scrutinio di costituzionalità; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della magistratura militare) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, dal Consiglio della magistratura militare in sede disciplinare con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998. Il Presidente e redattore: Vassalli Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998. Il cancelliere: Fruscella

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze