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Sez. 2, Sentenza n. 4634 del 08/08/1979 (Rv. 401168 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - DOMANDA PROPOSTA DAL DIFENSORE DELLA PARTE VITTORIOSA - OMESSA PRONUNCIA - CENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401168-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - DOMANDA PROPOSTA DAL DIFENSORE DELLA PARTE VITTORIOSA - OMESSA PRONUNCIA - CENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Incorre nel vizio di omessa pronuncia, denunziabile in Cassazione, direttamente e personalmente dal difensore interessato, il giudice del merito che, nel pronunziare la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese e degli onorari, non provveda sulla domanda di distrazione proposta dal difensore della parte vittoriosa. (Conf 2573/76, mass n 381370).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)