Sez. 4, Sentenza n. 504 del 08/11/1971 Ud. (dep. 29/01/1972) Rv. 119959 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IRREPERIBILE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA EMISSIONE DELL'ORDINANZA - INDICAZIONI SUCCESSIVE - IRRILEVANZA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IRREPERIBILE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA EMISSIONE DELL'ORDINANZA - INDICAZIONI SUCCESSIVE - IRRILEVANZA.*
Per stabilire la legittimita della notifica eseguita mediante deposito in cancelleria si deve aver riguardo alla situazione risultante dagli Atti del processo al momento in cui l'autorita giudiziaria dispone che le notificazioni vengano eseguite con le formalita dettate dal secondo comma dell'art 170 cod proc pen e non alle indicazioni fornite successivamente dall'imputato o dal suo difensore, anche se documentate.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)