Sez. 3, Ordinanza n. 22460 del 30/06/2026 (Rv. 679404-01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI | Sospensione delle procedure esecutive ex art. 16, comma 7, d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012 - Interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002 - Esclusione per il periodo di sospensione - Debiti insoluti in fase di accertamento - Debenza degli interessi moratori - Fondamento.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI
In tema di debiti delle società di trasporto pubblico, il disposto dell'art. 16, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l'esclusione degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 è relativa ai soli debiti insoluti oggetto di azioni esecutive, per il periodo di sospensione, e non anche a quelli in fase di accertamento in sede di cognizione, essendo la norma volta ad impedire che il pignoramento di somme o di beni influisca negativamente sullo svolgimento di una funzione pubblica o di un pubblico servizio e non ad escludere che, anche al di fuori della procedura esecutiva, il creditore possa maturare interessi per il ritardo e possa avere il diritto di farli accertare.
Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 16 com. 7 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)