Sez. 1, Sentenza n. 1534 del 06/05/1969 (Rv. 340382 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - OGGETTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE- SOCIETA DI PERSONE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO PER LA SUA MORTE - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA SOCIALE DEL DEFUNTO - DIRITTO DI CREDITO PECUNIARIO DEGLI EREDI - SOGGEZIONE ALL'IMPOSTA - CONGRUITA DEL VALORE DEL TRASFERIMENTO - GIUDIZIO DI REVISIONE - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - OGGETTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE- SOCIETA DI PERSONE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO PER LA SUA MORTE - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA SOCIALE DEL DEFUNTO - DIRITTO DI CREDITO PECUNIARIO DEGLI EREDI - SOGGEZIONE ALL'IMPOSTA - CONGRUITA DEL VALORE DEL TRASFERIMENTO - GIUDIZIO DI REVISIONE - ESCLUSIONE.*
Nelle societa semplici, e cosi in quelle in nome collettivo ed in accomandita semplice, in caso di morte di uno dei soci, gli altri possono o liquidare la quota del socio defunto e continuare essi superstiti la societa, o sciogliere questa e porla in liquidazione, o continuare la societa con gli eredi del socio defunto. Nella prima ipotesi gli eredi non acquistano la titolarita della quota sociale del defunto, ma il diritto alla liquidazione della quota (ossia un diritto di credito ad una somma di danaro, che rappresenti il valore della quota). Quale diritto di credito esso e soggetto all'imposta di successione sul suo ammontare, ai sensi dell'art. 28 della legge tributaria sulle successioni approvata con RD 30 dicembre 1923, n. 3270. E, poiche l'effettivo incremento di ricchezza conseguito dall'erede del socio defunto e pari all'ammontare del credito, il trasferimento non e suscettibile di giudizio di revisione in ordine alla congruita del valore, posto che una somma di danaro esprime da se stessa il suo valore. (V. 2684-63 174-61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2284, Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 15, Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 28, Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 29, Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 16, Cod. Civ. art. 2293, Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 19, Cod. Civ. art. 2289, Cod. Civ. art. 2325
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)