Sez. 1, Sentenza n. 2817 del 08/02/2006 (Rv. 586820 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Violazione del codice della strada - Ordinanza ingiunzione - Data di emissione - Fede privilegiata - Contestazione - Querela di falso - Necessità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, poichè le risultanze dell'ordinanza ingiunzione sono assistite da fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., il ricorrente che intenda far valere l'inosservanza dei termini di cui all'art. 203 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sostenendo di nutrire dubbi in ordine alla data di emissione, in riferimento alla quale dev'essere valutata la tempestività del provvedimento, ha l'onere di proporre querela di falso.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 204 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)