Sez. 3, Sentenza n. 2809 del 21/04/1986 (Rv. 445846 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - LOCAZIONE DI IMMOBILI - DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MOROSITÀ DEL CONDUTTORE - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI ORDINARI - LIMITI.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - LOCAZIONE DI IMMOBILI - DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MOROSITÀ DEL CONDUTTORE - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI ORDINARI - LIMITI.*
Appartiene al giudice competente secondo gli ordinari criteri di valore posti dal codice di rito per la domanda di risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore, l'accertamento del canone dovuto alla stregua della legge n. 392 del 1978, ove siffatto accertamento non formi oggetto di specifica domanda, proposta in via principale o riconvenzionale, potendo la questione in ordine all'ammontare del canone essere conosciuta e risolta in via puramente mediante e strumentale dal giudice competente sulla domanda di risoluzione del contratto. (Conf 495/84, mass n 432726).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 12, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)