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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 77 del 1986

Decisione
decisa il 1986-03-20, depositata il 1986-04-02
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:77
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 12318

  • Ordinamento penitenziario
  • Istituti di prevenzione e pena
  • Lavoro dei detenuti
  • Misura della remunerazione
  • Reclami
  • Decisioni del magistrato di sorveglianza mediante ordini di servizio
  • Natura giurisdizionale del provvedimento
  • Esclusione
  • Questione già esaminata
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost. - dell'art. 69, quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) "nella parte in cui consente al magistrato di sorveglianza l'adozione di provvedimenti decisori di carattere giurisdizionale". La Corte infatti ha già deciso la questione, nel senso dell'inammissibilità, escludendo - a conferma di un principio già enunciato in un precedente giudizio sull'ammissibilità di un conflitto di attribuzione - che gli ordini di servizio del magistrato di sorveglianza sui reclami dei detenuti in materia di lavoro (riguardanti l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede, la remunerazione, il tirocinio, il lavoro e le assicurazioni sociali), rientrino nell'ambito dell'attività giurisdizionale, in quanto tali reclami non sostituiscono "la tutela giurisdizionale che è riservata al giudice dei diritti". - S. nn. 103/1984; 87/1978.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso con l'ordinanza emessa il 22 marzo 1984 dal Magistrato di sorveglianza di Padova sui reclami riuniti proposti da Tamiello Antonio ed altri, iscritta al n. 862 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321 dell'anno 1984. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Giovanni Conso.
punto 1
Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza di Padova, chiamato a pronunciarsi sui reclami proposti da alcuni detenuti lavoratori circa la misura della remunerazione, ha, con ordinanza del 22 marzo 1984, denunciato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 69, quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, "nella parte in cui consente al Magistrato di sorveglianza l'adozione di provvedimenti decisori di carattere giurisdizionale in violazione del diritto di difesa"; e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;
punto 2
considerato che la questione è già stata decisa nel senso dell'inammissibilità con la sentenza n. 103 del 1984, la quale, ribadendo un principio già enunciato in sede di giudizio sull'ammissibilità di un conflitto di attribuzione (v. sentenza n. 87 del 1978), ha escluso che gli ordini di servizio del magistrato di sorveglianza sui reclami dei detenuti in materia di lavoro rientrino nell'ambito dell'attività giurisdizionale, dal momento che tali reclami non sostituiscono "la tutela giurisdizionale che è riservata al giudice dei diritti".
punto 3
Visti gli artt. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione dal Magistrato di sorveglianza di Padova con ordinanza del 22 marzo 1984. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986. F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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