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REGOLAMENTO (CE) N. 1931/97 DEL CONSIGLIO del 22 settembre 1997 che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di zinco greggio, non legato, originario della Polonia e della Russia e che riscuote definitivamente il dazio antidumping provvisorio

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1, in prosieguo «regolamento di base», in particolare gli articoli 8, 9 e 23,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

A. MISURE PROVVISORIE1 Con il regolamento (CE) n. 593/972, di seguito denominato «il regolamento provvisorio», la Commissione ha imposto un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di zinco greggio, non legato, originario della Polonia e della Russia, classificato ai codici NC 7901 11 00, 7901 12 10 e 7901 12 30.

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO2 Tutte le parti interessate che hanno collaborato all'inchiesta, il denunziante e le autorità polacche e russe, sono state informate per iscritto dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali sono state istituite le misure provvisorie.

Nei limiti di tempo previsti nel regolamento, il governo polacco, i due produttori/esportatori polacchi che hanno collaborato, menzionati in detto regolamento, di seguito denominati «gli esportatori», come pure due importatori, hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto.

Le parti che ne hanno fatto richiesta sono state sentite dai servizi della Commissione.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE5 Il governo polacco, gli esportatori polacchi che hanno collaborato e un importatore di zinco originario della Russia hanno messo in dubbio che il loro prodotto potesse essere considerato simile a quello dei produttori comunitari in ragione di talune differenze a livello di caratteristiche fisiche e della classificazione sotto tre codici NC diversi.

Come stabilito nei punti da 9 a 15 del regolamento provvisorio, tutte le qualità di zinco greggio non legato sono sostanzialmente intercambiabili. Le qualità sono molto simili per quanto riguarda sia le caratteristiche tecniche e fisiche (tutte le qualità hanno un tenore di zinco almeno pari al 98,5 %), sia le principali applicazioni (ad es. produzione dell'ottone). Inoltre, i prezzi di tutte le qualità si basano sulle quotazioni della borsa londinese dei metalli (LME) relative alla qualità Special High Grade (SHG); di conseguenza, il mercato considera tutte queste qualità di zinco come un prodotto simile.

Tale conclusione non può essere invalidata, come chiesto dagli esportatori, neppure dall'esistenza di leggere differenze nel contenuto in zinco [Special High Grade (SHG) High Grade (HG) e Good Ordinary Brand (GOB)] e nel tenore di impurità (in particolare cadmio) tra lo zinco prodotto nella Comunità e quello polacco, poiché lo zinco delle qualità HG e GOB prodotto dagli esportatori e quello di qualità SHG prodotto dall'industria comunitaria sono in diretta concorrenza nel segmento di mercato nel quale vengono utilizzati (galvanizzazione ad immersione a caldo, produzione di ottone, produzione di leghe diverse da quelle di fonderia). Si noti inoltre che buona parte dello zinco prodotto dall'industria comunitaria è di qualità GOB ed è quindi in concorrenza diretta con lo zinco GOB e HG di produzione polacca, come pure con lo zinco di qualità SHG prodotto nella Comunità.

Di conseguenza, le conclusioni provvisorie esposte ai punti da 9 a 15 del regolamento provvisorio sono confermate.

D. DUMPING a) POLONIA (9) Anche se il metodo utilizzato per il calcolo del dumping non è stato contestato nelle linee generali, le società polacche che hanno collaborato hanno sollevato talune questioni specifiche in materia di costi di produzione, di valutazione delle normali operazioni commerciali e di adeguamenti. i) Valore normale a) Costo di produzione (10) Una società polacca ha chiesto alcune modifiche al calcolo dei propri costi di produzione ai fini della definizione del valore normale. In particolare, la società sosteneva che i costi e/o i proventi relativi a taluni sottoprodotti avrebbero dovuto essere esclusi dal calcolo del costo di produzione dello zinco. Non è stato possibile soddisfare tale richiesta di correzione poiché i costi di produzione erano stati calcolati in base ai dati forniti dalla società interessata nel questionario e debitamente controllati in occasione della verifica in loco. Inoltre, e più in generale, è opportuno notare che ai fini del procedimento antidumping il costo di produzione registrato nei libri contabili della società viene di norma utilizzato come base per le determinazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base. Le eventuali proposte di applicazione di un metodo di calcolo dell'allocazione dei costi diverso da quello normalmente utilizzato dalla società interessata devono essere presentate entro il termine specificato nell'avviso di apertura, in modo da permettere una verifica idonea sul posto. Ciò non è tuttavia stato fatto dalla società interessata.

La società ha inoltre affermato che gli importi relativi al costo di produzione su base mensile non erano rappresentativi poiché talune voci di costo non ricorrenti non erano state suddivise sull'intero periodo dell'inchiesta. A tale riguardo è opportuno notare che la Commissione ha basato i propri calcoli sui dati forniti dalla società interessata. Poiché i dati sui costi di produzione inizialmente trasmessi dalla società non riflettevano un'appropriata allocazione dei costi non ricorrenti, su richiesta della Commissione la società aveva fornito una nuova versione di tali dati, verificata dalla Commissione ed utilizzata ai fini delle determinazioni del caso. Di conseguenza, non è necessario rivedere nuovamente tali calcoli.

La società asseriva infine che, in presenza di un livello di inflazione elevato, sarebbe stato meglio calcolare un costo di produzione medio per tonnellata per l'intero periodo dell'inchiesta e correggere tale valore medio in relazione all'andamento dell'inflazione su base mensile al fine di determinare i costi di produzione mensili. Tale richiesta non è stata accolta in quanto il sistema contabile della società permetteva di stabilire con sufficiente precisione i costi effettivi di produzione mensili. Tali costi, basati sulle risposte fornite nel questionario e sulle informazioni ottenute in occasione delle verifiche nei locali della società, sono stati di conseguenza utilizzati per la determinazione. b) Vendite nel corso di normali operazioni commerciali (13) Una società ha obiettato in merito al metodo seguito per determinare se le vendite sul mercato nazionale fossero state effettuate nell'ambito di normali operazioni commerciali. La compagnia contestava, in particolare, l'esclusione di talune transazioni non remunerative dal calcolo dei valori normali.

A tale proposito, è opportuno ricordare che la Commissione ha stabilito, ai fini del regolamento che impone il dazio antidumping provvisorio, se le vendite siano state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base. In considerazione dell'elevato tasso di inflazione in Polonia nel periodo dell'inchiesta, i calcoli sono stati effettuati su base mensile affinché il confronto tra le vendite e i costi di produzione fosse effettuato, per quanto possibile, contemporaneamente (vedi i punti da 17 a 19 del regolamento che impone il dazio antidumping provvisorio).

Sebbene tale approccio non sia stato di per sé contestato, la società interessata ha asserito che in presenza di un elevato tasso di inflazione i costi medi di produzione mensili non dovrebbero essere comparati a singole transazioni di vendita, bensì alla media mensile dei prezzi di vendita sul mercato nazionale. La società ha asserito inoltre che il metodo utilizzato dalla Commissione farebbe figurare, quasi automaticamente, un maggior numero di vendite effettuate all'inizio di un periodo come vendite in perdita, determinandone di conseguenza l'ingiustificata esclusione dal calcolo. Tale affermazione è tuttavia smentita dai risultati dell'inchiesta. Un'analisi condotta dalla Commissione ha dimostrato che, a differenza di quanto asserito dalla società, non è emerso alcun andamento delle vendite in cui le vendite remunerative si concentrassero a fine mese e quelle in perdita all'inizio del mese.

Inoltre, è stato asserito che talune vendite effettuate in perdita non avrebbero dovuto essere escluse poiché il periodo per il recupero dei costi, come previsto nell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base, è di almeno sei mesi. Tuttavia, nel caso di un esportatore, nell'intero periodo dell'inchiesta (un anno) oltre il 20 % delle vendite mensili erano state effettuate in perdita se comparate ai costi di produzione mensili. Di conseguenza, l'esclusione delle vendite in perdita è giustificata poiché le transazioni non si sono svolte nel corso di normali operazioni commerciali. Tali vendite in perdita sono state effettuate in gran numero e non è stato possibile un recupero sufficiente quale richiesto dall'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base.

Riguardo all'altra società che ha collaborato è stato stabilito che, (su base annuale) le vendite in perdita effettuate durante il periodo dell'inchiesta non hanno raggiunto il 20 %. È stato pertanto deciso di includere nel calcolo del valore normale tali vendite in perdita, con una conseguente leggera riduzione del valore normale per tale società. ii) Prezzo all'esportazione (18) Una società polacca ha asserito che l'ammontare totale delle sue vendite per l'esportazione era superiore a quello utilizzato dalla Commissione per la determinazione dei prezzi all'esportazione. Tale argomentazione non è stata accettata poiché nel calcolo dalla società interessata non era stato applicato il tasso di cambio allegato al questionario inviato dalla Commissione. iii) Confronto tra valore normale e prezzo all'esportazione (19) Una società ha chiesto che il valore normale venisse stabilito sulla base delle vendite sul mercato interno a clienti che acquistavano più di 2 000 tonnellate all'anno, in quanto anche i clienti del mercato d'esportazione (CE) acquistavano più di 2 000 tonnellate. Non è stato possibile accogliere tale richiesta poiché non era stata menzionata nella risposta al questionario e non sarebbe stato possibile effettuare altre visite dopo l'imposizione del dazio provvisorio. Di conseguenza, non si è potuto stabilire se la società applicasse effettivamente sul mercato interno una politica coerente di sconti legati alla quantità.

Entrambi gli esportatori polacchi hanno ripresentato le richieste, fatte prima dell'imposizione del dazio provvisorio, di adeguamenti per differenze relative allo stadio commerciale. A tale riguardo è stato tuttavia osservato che a sostegno di tali richieste non sono stati presentati nuovi elementi di prova. Di conseguenza, le conclusioni di cui al numero 24 del regolamento provvisorio sono confermate. iv) Margini di dumping (21) Dopo la summenzionata modifica del valore normale per una società, le altre conclusioni relative alla Polonia di cui ai punti da 17 a 28 del regolamento provvisorio sono confermate e i margini di dumping ricalcolati, espressi in percentuale rispetto al prezzo franco frontiera comunitaria, sono i seguenti:

Huta Cynku «Miasteczko Slaskie», Miasteczko Slaskie: 14,4 %;

Kombinat Gorniczco-Hutniczy Boleslaw, Bukowno: 5,2 %.

Il margine di dumping applicabile ai produttori/esportatori che non hanno collaborato rimane del 14,4 %. b) RUSSIA i) Valore normale (22) Poiché la Russia è considerata un paese non retto da un'economia di mercato, ai fini del procedimento antidumping [cfr. articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base che rimanda al regolamento (CE) n. 519/943], per la determinazione del valore normale si è fatto riferimento al valore normale rilevato in un paese analogo (nel presente procedimento la Polonia, vedi punto 29 del regolamento provvisorio). Essendo stato modificato il valore normale per la Polonia, anche quello per la Russia è stato modificato di conseguenza. ii) Prezzo all'esportazione (23) Un importatore di zinco di produzione russa ha asserito che le statistiche Eurostat concernenti la Russia potrebbero essere inesatte a causa di dichiarazioni d'origine erronee ed ha chiesto di fare riferimento alle sue transazioni all'esportazione come base per i prezzi all'esportazione. Non è stato possibile accogliere questa richiesta in quanto tali affermazioni non erano sostenute da prove sufficienti e - in questa fase del procedimento - non avrebbero potuto essere verificate. In ogni caso, tale denuncia avrebbe potuto invalidare solo una parte dei dati Eurostat. iii) Confronto tra valore normale e prezzo all'esportazione (24) La medesima società ha inoltre asserito che lo zinco polacco non è della stessa qualità di quello russo, chiedendo di conseguenza un adeguamento per le differenze fisiche. A tale proposito è stato osservato che il valore normale è stato definito in base alla società che produce zinco della stessa qualità della maggior parte delle società russe. Di conseguenza, non sono stati concessi ulteriori adeguamenti. iv) Margini di dumping (25) In considerazione della modifica del valore normale per il paese di riferimento e della conferma delle altre conclusioni concernenti la Russia di cui ai punti da 29 a 34 del regolamento provvisorio, il margine di dumping ricalcolato, espresso in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria, è pari al:

Russia: 6,9 %.

E. PREGIUDIZIO a) Elementi di pregiudizio (26) Le osservazioni degli esportatori riguardo alle conclusioni provvisorie concernenti gli elementi di pregiudizio si sono limitate alla sottoquotazione. Il governo polacco ha tuttavia asserito che il pregiudizio sarebbe limitato o nullo in considerazione del fatto che i produttori comunitari utilizzavano quasi pienamente la propria capacità produttiva. Tuttavia, questa affermazione non invalida quanto dichiarato al punto 51 del regolamento provvisorio, ossia che dall'inchiesta è risultato che, a causa delle caratteristiche del processo di produzione e degli elevati costi fissi sostenuti per la produzione di zinco greggio, non legato, è necessario utilizzare al massimo gli impianti, anche se successivamente i prodotti finiti devono essere venduti in perdita. Come dichiarato al summenzionato punto, se la produzione viene interrotta, l'impresa deve comunque sostenere elevati costi variabili (ad esempio per il notevole consumo di energia necessario all'avviamento degli impianti). Non si può quindi accettare l'affermazione che, per il fatto di operare quasi a piena capacità, i produttori comunitari non abbiano subito un grave pregiudizio.

Uno degli importatori di cui al punto 3 ha asserito che un aumento delle scorte di zinco di qualità GOB non potrebbe essere causato da importazioni di zinco HG originario della Russia ed ha contestato la valutazione cumulativa fatta accomunando Polonia e la Russia, asserendo che la Russia produce solamente zinco HG. Tale asserzione, tuttavia, non tiene conto del fatto che lo zinco GOB e quello HG sono in reciproca concorrenza nel segmento di mercato della galvanizzazione ad immersione a caldo e della produzione di ottone. Inoltre, le condizioni di concorrenza tra lo zinco originario della Polonia e quello originario della Russia sono simili in quanto né lo zinco HG, né quello GOB sono trattati alla LME, ed entrambe le qualità, come pure lo zinco SHG, leggermente più caro, possono essere utilizzate in tale segmento di mercato.

Di conseguenza, le conclusioni provvisorie concernenti, in particolare, il consumo sul mercato comunitario, la produzione, le vendite e la redditività dell'industria comunitaria, come pure l'occupazione nell'industria comunitaria, di cui ai punti 37, 38, da 40 a 45, e da 50 a 60 del regolamento, sono confermate. b) Sottoquotazione dei prezzi (29) In seguito alle osservazioni degli esportatori e di uno degli importatori di cui al considerando 3, le conclusioni provvisorie concernenti i prezzi dei produttori comunitari sono state riconsiderate. Per quanto concerne la maggiorazione del 3 % sui prezzi LME (punto 47 del regolamento provvisorio) è stato osservato che le pubblicazioni del gruppo di studio internazionale sul piombo e lo zinco confermano che durante il periodo dell'inchiesta lo zinco era venduto con una maggiorazione. La maggiorazione del 3 %, ossia 30 USD su un prezzo medio LME di 1 000 USD per tonnellata, pagato nel periodo dell'inchiesta, non sembra eccessiva o ingiustificata se si considera, ad esempio, che i costi di carico presso il magazzino LME (pagati dall'acquirente, ma non richiesti in caso di vendite dirette al di fuori dell'LME) ammontavano già a 15 USD/t.

Tale maggiorazione del 3 % riflette il fatto che il prezzo applicato dai produttori comunitari in caso di vendite dirette ad utilizzatori industriali è leggermente superiore alla quotazione LME al fine di coprire i costi di vendita e i costi di copertura sia della valuta che dello zinco, e che gli acquirenti accettano di pagare un prezzo leggermente maggiore se, ad esempio, possono avere la certezza di ricevere una specifica qualità di un determinato produttore o se i costi di trasporto sono inferiori a quelli applicabili a partire da un magazzino approvato dall'LME. La maggiorazione comprende tutti i costi connessi al servizio commerciale e tecnico offerto al cliente, che sono sostenuti dal produttore. Dal punto di vista dell'acquirente, la vendita diretta ha il vantaggio di evitare il pagamento della fede di deposito, della movimentazione della merce dal magazzino LME al camion, e del compenso del mediatore, che sarebbe stato richiesto in caso di vendita tramite la LME.

A questo proposito, è opportuno notare che il costo della copertura incluso in tale maggiorazione non può essere stato gonfiato, poiché tale costo comprende unicamente i costi amministrativi, il pagamento del compenso del mediatore e gli oneri finanziari, mentre i profitti o le perdite connessi all'operazione di copertura sono stati considerati separatamente ai fini di un equo confronto.

Gli esportatori e uno degli importatori di cui al considerando 3 hanno contestato il presupposto della Commissione in base al quale il prezzo delle tre qualità di zinco sarebbe identico, affermando che i prezzi dello zinco HG e GOB sarebbero inferiori a quello dello zinco SHG, utilizzato per il calcolo (poiché la quotazione LME si riferisce alla qualità SHG). Secondo gli esportatori, occorre tener conto della differenza di prezzo tra le tre qualità di zinco. Dato che i prezzi pubblicati dal gruppo di studio internazionale sul piombo e sullo zinco indicano che, effettivamente, durante il periodo dell'inchiesta vi erano leggerissime differenze di prezzo tra le tre qualità di zinco, è giusto tenere conto di tali differenze. Lo zinco HG è stato venduto ad un prezzo inferiore di non oltre lo 0,3 % rispetto allo zinco di qualità SHG, mentre la differenza di prezzo tra le qualità GOB e SHG era appena inferiore all'1 %.

Uno degli esportatori ha chiesto una detrazione, sostenendo che lo zinco GOB di sua produzione aveva un tenore in cadmio molto superiore allo zinco GOB di produzione comunitaria, ed ha proposto che il valore di mercato rappresentato da tale differenza, valutato in base al costo della raffinazione, fosse addizionato ai suoi prezzi all'esportazione ai fini di un equo calcolo della sottoquotazione.

Sebbene l'esportatore in questione abbia dimostrato che lo zinco dei produttori comunitari è conforme alla norma CEN 1179 mentre il suo (non rettificato) non lo è, i documenti presentati da tale esportatore non hanno permesso ai servizi della Commissione di effettuare una valutazione precisa dei prezzi dello zinco GOB di produzione non polacca avente lo stesso tenore in cadmio dello zinco esportato da tale esportatore e venduto sul mercato comunitario nel periodo dell'inchiesta. L'industria comunitaria ha fornito informazioni sui costi di rettificazione (la trasformazione, mediante distillazione, dello zinco GOB non conforme alle norme CEN 1179 in zinco di qualità SHG o GOB con un tenore in cadmio standard) che potrebbero essere allocati per l'eliminazione del cadmio in eccesso, qualora tale operazione abbia luogo immediatamente dopo la raffinazione dei concentrati di zinco. Tuttavia, non è stato possibile definire esattamente i costi (probabilmente sproporzionatamente elevati) di una specifica eliminazione del cadmio in eccesso mediante rettificazione effettuata in un altro impianto dopo il processo di raffinazione dei concentrati di zinco in zinco GOB non rettificato, poiché sia l'esportatore che l'industria comunitaria hanno fornito informazioni contraddittorie, tra l'altro, sulla fattibilità economica di una rettificazione per l'eliminazione di tutto il cadmio in eccesso da zinco GOB non rettificato.

Comunque, poiché l'elevato tenore in cadmio (e il conseguente rischio per la salute) spinge taluni utilizzatori, ma non tutti, come dimostrato dall'indagine, ad utilizzare lo zinco soltanto se raffinato, è stato necessario valutare le differenze di prezzo tra lo zinco GOB ad alto tenore di cadmio e lo zinco GOB conforme alla norma CEN 1179. A tal fine è opportuno notare, da un lato, che non è possibile concludere che il valore medio di mercato dello zinco avente un tenore «standard» in cadmio inferiore coincida con il prezzo dello zinco dell'esportatore in questione maggiorato del costo della raffinazione (in quanto è improbabile che tale costo di raffinazione possa sempre essere interamente caricato sul prezzo e quindi traslato completamente su tutti gli acquirenti). D'altro canto, le informazioni fornite dall'esportatore (che ha dimostrato l'esistenza di una differenza di prezzo tra zinco GOB e le quotazioni LME superiore all'1 % rilevato nella pubblicazione del gruppo di studio internazionale sul piombo e sullo zinco in merito alla differenza tra i prezzi della qualità GOB e SHG) e dall'industria comunitaria, dimostrano che è possibile stabilire una differenza attendibile tra prezzi medi dello zinco GOB ad alto tenore di cadmio e prezzi medi dello zinco GOB con un contenuto di cadmio conforme alla norma CEN, che è stata presa come riferimento per un adeguamento del prezzo all'esportazione dell'esportatore polacco interessato.

Inoltre, gli esportatori hanno asserito che è necessario tener conto di una differenza nello stadio commerciale in quanto la Polonia avrebbe effettuato vendite all'esportazione solamente ad operatori commerciali. Come dichiarato nel punto 46 del regolamento provvisorio, la sottoquotazione è stata calcolata facendo riferimento al prezzo sul mercato comunitario dello zinco di produzione comunitaria, che era stato stabilito tenendo conto del fatto che le raffinerie di zinco avevano venduto direttamente quantitativi considerevoli tanto agli utilizzatori industriali quanto agli operatori commerciali, al di fuori dell'LME. Di conseguenza, sono state prese in considerazione le vendite agli utilizzatori industriali e agli operatori commerciali e il prezzo calcolato applicato dai produttori comunitari sul mercato comunitario, risultato leggermente superiore alla quotazione LME, costituisce un prezzo medio per entrambe le categorie. È stato quindi ritenuto opportuno correggere a tale riguardo il calcolo della sottoquotazione aggiungendo ai prezzi all'esportazione utilizzati un margine adeguato per l'operatore commerciale.

Gli esportatori hanno inoltre asserito che era necessario un adeguamento per i costi di trasporto all'interno della Comunità, ed uno degli esportatori ha chiesto che i prezzi all'esportazione applicati dagli esportatori fossero confrontati con la quotazione LME del mese precedente quello in cui è avvenuta la transazione. Al fine del calcolo della sottoquotazione dei prezzi, sono stati confrontati i prezzi franco fabbrica dei produttori comunitari e il prezzo all'esportazione dello zinco polacco (sdoganato, franco frontiera comunitaria) per ciascun mese del periodo dell'inchiesta. Di conseguenza, non risulta opportuno effettuare ulteriori adeguamenti. c) Conclusioni in materia di pregiudizio (38) In considerazione della leggera differenza di prezzo tra le tre qualità di zinco, della differenza dello stadio commerciale e, per uno degli esportatori, del maggior tenore in cadmio dello zinco GOB originario della Polonia, i margini di sottoquotazione dei prezzi sono stati ricalcolati come segue:

Huta Cynku «Miasteczko Slaskie», Miasteczko Slaskie: 14,0 %,

Kombinat Gorniczco-Hutniczy Boleslaw, Bukowno: 6,6 %,

Altri produttori/esportatori polacchi: 14,0 %,

Russia: 5,2 %.

Fatte salve queste modifiche, le conclusioni provvisorie di cui ai punti da 37 a 60 del regolamento provvisorio sono confermate.

F. NESSO DI CAUSALITÀ (40) Uno degli importatori di cui al considerando 3 ha fatto alcune osservazioni in merito alle conclusioni della Commissione, basate essenzialmente sul presupposto che lo zinco della qualità HG e quello della qualità GOB non siano in concorrenza tra di loro. Poiché tale presupposto non è corretto, non è pervenuta alcuna osservazione sufficientemente circostanziata sulle conclusioni provvisorie in merito al nesso causale tra la vendita in dumping dello zinco originario della Polonia e della Russia e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria, di cui ai considerandi 61-70 del regolamento provvisorio, conclusioni che sono pertanto confermate.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ (41) Gli utilizzatori industriali e le associazioni che li rappresentano non hanno presentato alcuna dichiarazione per quanto concerne l'interesse della Comunità. Tuttavia, gli esportatori hanno osservato che, dalla fine del periodo dell'inchiesta, le scorte presenti nei depositi LME erano diminuite e che i prezzi sarebbero probabilmente aumentati entro breve tempo, non appena l'offerta fosse risultata insufficiente.

A tale riguardo va rilevato che esiste una correlazione diretta tra il prezzo del concentrato di zinco (la materia prima utilizzata dalle raffinerie di zinco) e il prezzo dello zinco raffinato. Di conseguenza, ogni aumento della quotazione LME dello zinco raffinato corrisponde automaticamente ad un aumento del costo della materia prima per i produttori comunitari. Perciò, non ci si può attendere alcun effetto correttivo dall'aumento del prezzo dello zinco raffinato a quel livello ed una simile evoluzione del prezzo non potrà essere tale da rendere ingiustificate le misure adottate nel presente caso.

Uno degli importatori di cui al punto 3 ha asserito che gli interessi dei consumatori finali non sarebbero stati considerati correttamente. A tal fine è opportuno notare che la Commissione ha rilevato che gli effetti delle misure previste sarebbero minimi sulle industrie utilizzatrici. Si può quindi prevedere che a livello dei consumatori finali non dovrebbero verificarsi aumenti di prezzo significativi.

Lo stesso importatore, che ha asserito che gli impianti metallurgici produrrebbero zinco per lui in conto lavorazione, ha aggiunto che le misure sarebbero contrarie all'interesse della Comunità poiché alcuni importanti produttori comunitari avrebbero acquistato zinco originario della Russia. Tale asserzione non era tuttavia sufficientemente circostanziata. Inoltre, a questo proposito è bene ricordare che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di base non prevede l'esclusione automatica dei produttori che siano essi stessi importatori del prodotto oggetto di dumping.

Le conclusioni provvisorie concernenti la valutazione dell'interesse comunitario (considerandi 71-75 del regolamento) sono confermate.

H. MISURE DEFINITIVE a) Impegni (46) Dopo l'imposizione del dazio antidumping provvisorio e la presentazione delle loro osservazioni in merito alle conclusioni provvisorie della Commissione, i due esportatori polacchi che hanno collaborato hanno offerto impegni ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di base. Entrambi gli esportatori si impegnano tra l'altro ad applicare, per le diverse qualità di zinco esportato, prezzi minimi direttamente collegati alle quotazioni LME dello zinco SHG, durante un determinato periodo di riferimento.

Tali impegni dovrebbero eliminare il pregiudizio causato dalle pratiche di dumping come previsto nell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento, e possono essere verificati fattivamente. La Commissione ha sentito il comitato consultivo in merito all'accettazione di tali impegni, e non sono state sollevate obiezioni. Gli impegni offerti sono quindi stati accettati con la decisione 97/644/CE della Commissione (4). L'inchiesta è di conseguenza chiusa per quanto riguarda tali esportatori. b) Dazio definitivo (48) È necessario imporre un dazio residuo sullo zinco originario della Polonia. Questa imposizione è ritenuta necessaria al fine di evitare che le parti che non hanno collaborato possano trarre vantaggio dall'omessa collaborazione. Inoltre, sebbene nella fattispecie gli esportatori abbiano contestato i dati della Commissione concernenti le esportazioni di zinco dalla Polonia nella Comunità, essi non sono stati in grado di chiarire se le discrepanze tra tali dati e le loro esportazioni rappresentino esportazioni indirette nella Comunità dei loro stessi prodotti oppure esportazioni di altro zinco. L'aliquota del dazio deve corrispondere al margine di pregiudizio, poiché tale margine è risultato inferiore al margine di dumping.

I produttori/esportatori russi non hanno collaborato all'inchiesta. Era stato affermato che l'aliquota del dazio per la Russia doveva essere almeno pari a quella applicata alle società polacche che non hanno collaborato. Questa richiesta non è stata accolta poiché le aliquote del dazio sono di norma calcolate sulla base di dati stabiliti per ciascun paese. Di conseguenza, considerando che le conclusioni concernenti la Russia sono state modificate unicamente per quanto riguarda il valore normale stabilito per il paese di riferimento ad economia di mercato, è necessario imporre un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di zinco originario della Russia con un'aliquota pari al livello di eliminazione del pregiudizio poiché il margine di pregiudizio è inferiore al margine di dumping riesaminato.

I. RISCOSSIONE DEFINITIVA DEI DAZI PROVVISORI (50) Uno degli importatori di cui al punto 3, una società costituita dopo la pubblicazione dell'avviso di apertura, ha chiesto che i suoi prodotti non sdoganati, giacenti in magazzino doganale al 5 aprile 1997, fossero esonerati dalla riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio, sostenendo che, alla luce delle circostanze specifiche, era giustificata l'aspettativa che non sarebbero stati imposti dazi. Tuttavia, poiché i dazi antidumping provvisori sono stati imposti in seguito ad un'inchiesta debitamente annunciata, in linea di principio gli importatori non hanno diritto all'esenzione dal pagamento di tali dazi. Le circostanze specifiche addotte dall'importatore non giustificano un'eccezione alla norma.

Poiché i produttori/esportatori polacchi che hanno collaborato si sono impegnati a rispettare, previa accettazione da parte della Commissione, gli impegni a partire dal 20 giugno 1997, non deve essere riscosso il dazio antidumping provvisorio sullo zinco immesso in libera pratica a partire da tale data prodotto dagli esportatori che hanno offerto tali impegni. Per quanto riguarda le importazioni di zinco prodotto dagli stessi esportatori e avvenute anteriormente al 20 giugno 1997, i dazi antidumping provvisori devono comunque essere riscossi alle aliquote che si sarebbero applicate qualora gli impegni non fossero stati accettati (ovvero 5,2 % per Kombinat Gorniczco-Hutniczy Boleslaw, Bukowno, e 14,0 % per Huty Cynku «Miasteczko Slaskie», Miasteczko Slaskie).

Per quanto concerne le importazioni di zinco originario della Polonia e prodotto da produttori diversi dai due che hanno collaborato, e tutte le importazioni di zinco originario della Russia, dazi antidumping provvisori devono essere riscossi definitivamente sino all'aliquota dei dazi definitivi, ossia rispettivamente 14,0 % e 5,2 %.

J. DISPOSIZIONI FINALI (53) L'industria comunitaria interessata è stata informata dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è deciso di raccomandare l'imposizione di misure definitive compresa l'accettazione di impegni e non ha fatto obiezioni.

Gli esportatori sono stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali la Commissione intendeva proporre l'adozione di misure definitive. Essi non hanno fatto ulteriori commenti.

Conformemente all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra5, il Consiglio di associazione e il governo polacco hanno ricevuto tutte le informazioni pertinenti e sono stati informati preventivamente del risultato dell'inchiesta che figura nel presente regolamento e della decisione della Commissione che accetta gli impegni offerti dagli esportatori. Il governo polacco ha espresso esplicitamente la propria soddisfazione per la soluzione adottata nei confronti dei due esportatori polacchi che hanno collaborato.

Conformemente all'accordo interinale sugli scambi commerciali e sulle questioni connesse tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da un parte, e la Federazione russa, dall'altra6, il governo russo ha ricevuto tutte le informazioni pertinenti ed è stato informato preventivamente del risultato dell'inchiesta che figura nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

1. È imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di zinco grezzo, non legato, di cui ai codici NC 7901 11 00, 7901 12 10 e 7901 12 30, originario della Polonia e della Russia.

2.

Per i prodotti di cui al paragrafo 1 originari della Polonia, l'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente: 14,0 % (codice addizionale Taric 8900) ad eccezione delle importazioni dei prodotti fabbricati e venduti nella Comunità da:

— Kombinat Gorniczco-Hutniczy Boleslaw, Bukowno

— Huta Cynku «Miasteczko Slaskie», Miasteczko Slaskie

(codice addizionale Taric 8965), oppure

(codice addizionale Taric 8093),

che sono esentati dal dazio, a condizione che tali importazioni siano accompagnate da un certificato EUR.1 rilasciato dopo il 19 giugno 1997, nel quale figuri, nella casella «esportatore», il nome e l'indirizzo di una di queste società e che nella casella relativa al paese di destinazione figuri la Comunità o uno dei suoi Stati membri, vidimato dalle autorità polacche, e rilasciato conformemente alle disposizioni dell'accordo europeo con la Polonia.

3. Per i prodotti di cui al paragrafo 1 originari della Federazione russa, l'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente: 5,2 %.

4. Salvo altrimenti disposto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Art. 2

1.

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CE) n. 593/97 sono riscossi definitivamente sino all'aliquota del dazio definitivo imposto sulle importazioni di zinco greggio, non legato, originario della Polonia e della Russia. Tuttavia, fatto salvo il paragrafo 2, il dazio antidumping provvisorio imposto sulle importazioni dei prodotti originari della Polonia fabbricati ed esportati da Kombinat Gorniczco-Hutniczy Boleslaw, Bukowno, è riscosso definitivamente sino all'aliquota del 5,2 %.

Gli importi depositati che eccedono l'aliquota del dazio antidumping definitivo sono liberati.

2. Il dazio provvisorio non viene riscosso definitivamente qualora si dimostri che lo zinco originario della Polonia è stato prodotto da Huta Cynku «Miasteczko Slaskie», Miasteczko Slaskie oppure da Kombinat Gorniczco-Hutniczy Boleslaw, Bukowno, e immesso in libera pratica a partire dal 20 giugno 1997.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 1997. Per il Consiglio Il presidente F. BODEN (4) Vedi pagina 50 della presente Gazzetta ufficiale.