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Codice civile

Testo in vigore al

Art. 2627 Omissione delle indicazioni obbligatorie

1. Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori che contravvengono alle disposizioni dell'art. 2250 sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.

Capo II. Disposizioni speciali per le societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata e per le societa' cooperative

Art. 2628 Manovre fraudolente sui titoli della societa'

1. Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che diffondono notizie false o adoperano altri mezzi fraudolenti atti a cagionare nel pubblico mercato o nelle borse di commercio un aumento o una diminuzione del valore delle azioni della societa' o di altri titoli ad essa appartenenti, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire tremila.

Art. 2629 Valutazione esagerata dei conferimenti in natura

1. I promotori ed i soci fondatori, che nell'atto costitutivo esagerano fraudolentemente il valore dei conferimenti in natura, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duemila a ventimila.

2. La stessa pena si applica anche nel caso di aumento di capitale agli amministratori e ai soci conferenti, che esagerano fraudolentemente la valutazione dei conferimenti in natura e, nel caso di trasformazione di societa', agli amministratori, che esagerano fraudolentemente la valutazione del patrimonio della societa' che si trasforma.

Art. 2630 Violazione di obblighi incombenti agli amministratori

1. Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duemila a diecimila gli amministratori, che:

  1. 1) emettono azioni o attribuiscono quote per somma minore del loro valore nominale, ovvero emettono nuove azioni o attribuiscono nuove quote prima che quelle sottoscritte precedentemente siano interamente liberate;

  2. 2) violano le disposizioni degli articoli 2357 e 2358 o quelle degli articoli 2483 e 2522, o le disposizioni degli articoli 2359 e 2360;

  3. 3) influiscono sulla formazione della maggioranza dell'assemblea, valendosi di azioni o di quote non collocate o facendo esercitare sotto altro nome il diritto di voto spettante alle proprie azioni o quote, ovvero usando altri mezzi illeciti.

2. Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire mille a diecimila gli amministratori, che:

  1. 1) percepiscono compensi o partecipazioni in violazione dell'art. 2389;

  2. 2) omettono di convocare, nei termini prescritti dalla legge, l'assemblea dei soci nei casi previsti dagli articoli 2367 e 2446;

  3. 3) assumono per conto della societa' partecipazioni in altre imprese, che, per la misura e per l'oggetto, importano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo.

Art. 2631 Conflitto d'interessi

1. L'amministratore, che, avendo in una determinata operazione per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della societa', non si astiene dal partecipare alla deliberazione del consiglio relativa all'operazione stessa, e' punito con la multa da lire duemila a ventimila.

2. Se dalla deliberazione e' derivato un pregiudizio alla societa', si applica, oltre la multa, la reclusione fino a tre anni.

Art. 2632 Violazione di obblighi incombenti ai sindaci

1. Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire mille a lire diecimila i sindaci, che omettono:

  1. 1) nel caso previsto dal n. 2 dell'art. 2621, di adempiere gli obblighi imposti dalla legge, fuori dei casi di concorso nel delitto da esso previsto;

  2. 2) di convocare l'assemblea nei casi previsti dagli articoli 2406 e 2408.

Art. 2633 Irregolarita' dei titoli azionari o obbligazionari

1. Gli amministratori delle societa' per azioni e in accomandita per azioni, che emettono azioni o certificati provvisori senza l'osservanza dell'art. 2354, oppure emettono obbligazioni in violazione dell'art. 2413, sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

Art. 2634 Rappresentante comune degli obbligazionisti

1. Il rappresentante comune degli obbligazionisti, che omette di richiedere l'iscrizione della sua nomina nel registro delle imprese nei termini previsti dall'art. 2417, e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.

Capo III. Disposizioni speciali per i consorzi

Art. 2635 Omissione dell'iscrizione nel registro delle imprese

1. Agli amministratori dei consorzi, che omettono di richiedere nel termine prescritto le iscrizioni previste dall'art. 2612, si applica la pena prevista dall'art. 2626.

Capo IV. Degli amministratori giudiziari e dei commissari governativi

Art. 2636 Amministratori giudiziari e commissari governativi

1. Agli amministratori giudiziari previsti dagli articoli 2091 e 2409, nonche' ai commissari governativi previsti dagli articoli 2543 e 2619 si applicano le pene stabilite dagli articoli 2621, 2622, 2623, 2624, 2626, 2627, 2628 e 2630, se commettono alcuno dei fatti in essi previsti.

2. Nel caso di mancata convocazione dell'assemblea a norma del quinto comma dell'art. 2409, all'amministratore giudiziario si applica la pena prevista dal secondo minima dell'art. 2630.

Art. 2637 Interesse privato dell'amministratore giudiziario e del commissario governativo

1. Salvo che al fatto siano applicabili gli articoli 315, 317, 318, 319 e 323 del codice penale, l'amministratore giudiziario o il commissario governativo che, direttamente o per interposta persona o con atti simulati, prende interesse privato in qualsiasi atto della gestione a lui affidata, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a lire duemila.

2. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 2638 Accettazione di retribuzione non dovuta

1. L'amministratore giudiziario o il commissario governativo che riceve o pattuisce una retribuzione, in denaro o in altra forma, in aggiunta di quella legalmente attribuitagli, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duemila a diecimila.

2. Nei casi piu' gravi puo' inoltre essere disposta l'incapacita' temporanea ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata non inferiore a tre e non superiore a dieci anni.

Art. 2639 Omessa consegna o deposito di cose detenute a causa dell'ufficio

1. L'amministratore giudiziario o il commissario governativo che non ottempera all'ordine dell'autorita' di consegnare o depositare somme o altra cosa, da lui detenute a causa del suo ufficio, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire quindicimila.

2. Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a lire tremila.

Capo V. Disposizioni comuni

Art. 2641 Pene accessorie

1. La condanna alla pena della reclusione pronunziata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori per delitti commessi nell'esercizio o a causa del loro ufficio, importa l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per un periodo di dieci anni, salve le altre pene accessorie previste dal capo III, titolo II, libro I del codice penale.

2. Gli uffici direttivi a cui si riferisce l'incapacita' preveduta nel comma precedente e nel secondo comma dell'art. 2638 sono quelli di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale.

Art. 2642 Comunicazione della sentenza di condanna

1. Ogni sentenza penale pronunziata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e commissari di qualsiasi impresa per delitti commessi nell'esercizio od a causa del loro ufficio e' comunicata, a cura del cancelliere dell'autorita' giudiziaria che ha emesso la sentenza, per gli eventuali provvedimenti, all'organo che esercita la funzione disciplinare sugli iscritti nell'albo professionale al quale essi appartengono.

Libro sesto. Della tutela dei diritti

Titolo I. Della trascrizione

Capo I. Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili

Art. 2643 Atti soggetti a trascrizione

1. Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:

  1. 1) i contratti che trasferiscono la proprieta' di beni immobili;

  2. 2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell'enfiteuta;

  3. 3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti;

  4. 4) i contratti che costituiscono o modificano servitu' prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione;

  5. 5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti;

  6. 6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la proprieta' di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente;

  7. 7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico;

  8. 8) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;

  9. 9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;

  10. 10) i contratti di societa' e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della societa' o dell'associazione eccede i nove anni o e' indeterminata;

  11. 11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato dal numero precedente;

  12. 12) i contratti di anticresi;

  13. 13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti;

  14. 14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.

Art. 2644 Effetti della trascrizione

1. Gli atti enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi.

2. Seguita la trascrizione, non puo' avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore.

Art. 2645 Altri atti soggetti a trascrizione

1. Deve del pari rendersi pubblico, agli effetti previsti dall'articolo precedente, ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell'art. 2643, salvo che dalla legge risulti che la trascrizione non e' richiesta o e' richiesta a effetti diversi.

Art. 2646 Trascrizione delle divisioni

1. Si devono trascrivere le divisioni che hanno per oggetto beni immobili, come pure i provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto, i provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividenti e i verbali di estrazione a sorte delle quote.

2. Si devono pure trascrivere la domanda di divisione giudiziale e l'atto di opposizione indicato dall'art. 1113, per gli effetti ivi enunciati.

Art. 2647 Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni

1. Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, la costituzione del fondo patrimoniale, le convenzioni matrimoniali che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli atti e i provvedimenti di scioglimento della comunione, gli atti di acquisto di beni personali a norma delle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo 179, a carico, rispettivamente, dei coniugi titolari del fondo patrimoniale o del coniuge titolare del bene escluso o che cessa di far parte della comunione.

2. Le trascrizioni previste dal precedente comma devono essere eseguite anche relativamente ai beni immobili che successivamente entrano a far parte del patrimonio familiare o risultano esclusi dalla comunione tra i coniugi.

3. La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale costituito per testamento deve essere eseguita d'ufficio dal conservatore contemporaneamente alla trascrizione dell'acquisto a causa di morte.