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Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle forze di polizia

Testo in vigore al

Art. 4-bis Modificazioni all'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121

1. All'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

  1. a) al comma ventiduesimo, dopo le parole: "del ruolo dei commissari", sono inserite le seguenti: "ed equiparati della Polizia di Stato";

  2. b) al comma ventitreesimo, dopo le parole: "del ruolo dei commissari", sono inserite le seguenti: "ed equiparati della Polizia di Stato".

Art. 5 Servizi in aree aeroportuali non richiedenti l'impiego di personale delle forze di polizia

1. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorita' di pubblica sicurezza e dell'autorita' doganale, nonche' i poteri di polizia e di coordinamento attribuiti dalle disposizioni vigenti agli organi locali dell'Amministrazione della navigazione aerea, e' consentito l'affidamento in concessione dei servizi di controllo ... esistenti nell'ambito aeroportuale, per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego di appartenenti alle forze di polizia.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con proprio decreto stabilisce le condizioni , gli ambiti funzionali , gli ambiti funzionali e le modalita' per l'affidamento in concessione dei servizi predetti, i requisiti dei soggetti concessionari, le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, nonche' ogni altra prescrizione ritenuta necessaria per assicurare il regolare svolgimento delle attivita' aeroportuali.

3. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina altresi' gli importi dovuti all'erario dal concessionario e quelli posti a carico dell'utenza a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso.

4. In caso di necessita' l'autorita' di pubblica sicurezza o il direttore dell'aeroporto possono richiedere che siano attuate da parte del concessionario particolari misure di controllo.

4-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1989, n. 425 (a), le parole: "(Francia e Svizzera)" sono sostituite dalle seguenti: "(Francia, Svizzera e Austria)" .

Art. 6 Spese per acquisto di beni e servizi

1. Al fine di consentire i necessari approvvigionamenti di beni e servizi connessi con l'aumento degli organici di cui al presente capo e per far fronte alle spese di funzionamento della commissione di cui all'articolo 9, e' autorizzata per gli anni 1992, 1993 e 1994, la maggiore spesa annua in misura non superiore al 10 per cento di quella occorrente per il predetto aumento degli organici.

Art. 7 Copertura finanziaria

1. All'onere complessivo derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, valutato in lire 19.989 milioni per l'anno 1992, in lire 179.820 milioni per l'anno 1993 ed in lire 328.877 milioni per l'anno 1994 - ivi comprese le spese per acquisto di beni e servizi pari, rispettivamente, a lire 1.817 milioni per l'anno 1992, a lire 16.346 milioni per l'anno 1993 ed a lire 29.898 milioni per l'anno 1994 - si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Potenziamento delle forze di polizia".

1-bis. In relazione agli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente Capo, per gli anni 1995 e seguenti, tenuto conto delle dotazioni dei competenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri dell'interno, della difesa e delle finanze, le Amministrazioni interessate non possono provvedere alla copertura delle vacanze di organico per collocamento in quiescenza o nelle corrispondenti posizioni di stato fino a concorrenza dei predetti ulteriori oneri previsti per la spesa a regime, determinati in lire 38.865 milioni per la Polizia di Stato, in lire 40.529 milioni per l'Arma dei carabinieri ed in lire 22.446 milioni per la Guardia di finanza .

Capo II. Infrastrutture, impianti e attrezzature tecnico-logistiche delle forze di polizia

Art. 8 Determinazione del programma pluriennale degli interventi

1. Il Ministro dell'interno, nel quadro del coordinamento e della pianificazione previsti dall'articolo 6 della legge 1 aprile 1981, n.
121
, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui all'articolo 18 della stessa legge, predispone un programma pluriennale straordinario di interventi per il triennio 1992-1994, al fine di acquisire opere, infrastrutture ed impianti e mezzi tecnici e logistici, compresi quelli destinati all'equipaggiamento e alle attrezzature di sicurezza, necessari allo sviluppo e all'ammodernamento delle strutture, delle dotazioni e degli apparati strumentali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, l'Amministrazione puo' assumere impegni pluriennali, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori, ovvero stipulare contratti di locazione, anche finanziaria.

3. Per le finalita' di cui al comma 1 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 80.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 e di lire 100.000 milioni per l'anno 1994.

4. Per l'attuazione di un piano di potenziamento delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, da utilizzare con le modalita' di cui al comma 2.

5. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, possono essere trasferiti dal capitolo 2653 dello stato di previsione del Ministero dell'interno fondi ai capitoli 2615, 2632, 2635 e 2754 del medesimo stato di previsione nel limite complessivo massimo di 10.000, 12.000 e 15.000 milioni di lire, rispettivamente, per gli anni 1992, 1993 e 1994.

Art. 9 Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma. Stipulazione dei contratti e delle convenzioni

1. Presso il Ministero dell'interno e' istituita una commissione avente il compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui all'articolo 8, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna fornitura o progetto.

2. La commissione, presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato, e' composta:

  1. a) dal capo della polizia - direttore generale della pubblica
    sicurezza;

  2. b) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

  3. c) dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza;

  4. d) da un consigliere di Stato;

  5. e) da un ispettore generale capo e da un dirigente della
    Ragioneria generale dello Stato;

  6. f) dal direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'articolo 6 della legge 1› aprile 1981, n. 121;

  7. g) dal direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza.

3. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario designato dal Ministro dell'interno.

4. Per l'attuazione del piano di potenziamento di cui all'articolo 8, comma 4, la commissione e' integrata da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia.

5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i compensi da corrispondere ai componenti della commissione.

6. La commissione puo' decidere di chiedere specifici pareri anche ad estranei all'amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica.

7. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 2, commi 2 e 3, e dell'articolo 4, comma 2, della legge 5 dicembre 1988, n. 521.

8. I contratti e le convenzioni inerenti all'attuazione del programma di cui all'articolo 8, comma 1, sono stipulati dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, per l'Amministrazione della pubblica sicurezza; dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o da un suo delegato, per quelli dell'Arma stessa; dal comandante generale della Guardia di finanza o da un suo delegato, per quelli di detto Corpo e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno, acquisito il parere della commissione di cui al presente articolo.

Art. 10 Acquisizione di immobili

1. Per le realizzazioni immobiliari ricomprese nel programma di cui all'articolo 8, e fino al limite massimo del 30 per cento delle stesse, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'interno, determina, con proprio decreto, la quota dei fondi disponibili da parte degli enti gestori di forme obbligatorie di assistenza e di previdenza, da destinare all'acquisto di fabbricati, ultimati o in corso di costruzione, ovvero di aree edificabili, anche se prive del relativo progetto, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente a cui sono sottoposti i singoli enti ed in deroga agli eventuali piani di impiego dei fondi, ancorche' approvati. Gli enti gestori, quanto alle realizzazioni comprese nel programma di cui all'articolo 8, operano sulla base di priorita' indicate dal Ministro dell'interno.

2. Gli immobili acquistati o realizzati in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 1 sono concessi in locazione alle amministrazioni destinatarie. In caso di successiva vendita il termine di sessanta giorni per l'esercizio del diritto di prelazione, stabilito dall'articolo 38, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, e' elevato a centottanta giorni.

3. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro della difesa, individua, all'atto della proposta di cui al comma 1, le opere e le realizzazioni immobiliari da considerarsi destinate alla difesa militare dello Stato ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dandone comunicazione al Ministro dei lavori pubblici.

Art. 11 Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente capo, pari a lire 100.000 milioni per l'anno 1992, lire 200.000 milioni per l'anno 1993 e lire 300.000 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Potenziamento infrastrutturale delle forze di polizia - (limiti di impegno)".

Capo III. Aumento degli organici e potenziamento delle dotazioni tecnico-logistiche del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 12 Aumento degli organici

1. Per le esigenze connesse con i compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le relative dotazioni organiche dei capi reparto, dei capi squadra e dei vigili sono complessivamente aumentate di milleottantasette unita' ripartite, rispettivamente, come segue: settantacinque, centocinquantatre e duecentosettantuno unita' a partire dal 1› gennaio 1993; ottantasei, centottantatre e trecentodiciannove unita' a partire dal 1› gennaio 1994.

2. Per le esigenze di cui al comma 1 le dotazioni organiche del ruolo del supporto amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono incrementate di trecentoventicinque unita' ripartite come segue:

  1. 1) responsabile amministrativo . . . . . . . . . . . . . . n. 32 assistente amministrativo . . . . . . . . . . . . . . . " 36 responsabile amministrativo contabile . . . . . . . . . " 32 ragioniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 36 operatore amministrativo contabile . . . . . . . . . . . " 34
    dattilografo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 155

3. Il predetto aumento e' attuato, per ciascuna qualifica, nella misura del cinquanta per cento per anno a decorrere dal 1› gennaio 1993 e dal 1 gennaio 1994.

4. La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo e' valutata in lire 21.673 milioni per l'anno 1993 ed in lire 46.320 milioni a decorrere dall'anno 1994.

5. Al fine di consentire i necessari approvvigionamenti di beni e servizi connessi con l'aumento degli organici di cui al presente articolo, e' autorizzata per gli anni 1993 e 1994, la maggiore spesa annua in misura non superiore al 10 per cento di quella occorrente per il predetto aumento degli organici.

Art. 13

1. Ai fini dell'attuazione di un programma di potenziamento dei mezzi e delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con decreto del Ministro dell'interno potranno effettuarsi interventi da finanziare nell'ambito delle disponibilita' di cui all'articolo 11, coerentemente con l'attuazione del programma di cui all'articolo 8, secondo i criteri di cui al medesimo articolo 8 e all'articolo 9.

Art. 14 Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, valutato in lire 23.840 milioni per l'anno 1993 ed in lire 50.952 milioni per l'anno 1994 - ivi comprese le spese per acquisto di beni e servizi pari, rispettivamente, a lire 2.167 milioni per l'anno 1993 ed a lire 4.632 milioni per l'anno 1994 - si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Potenziamento delle forze di polizia".

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 15 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 gennaio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
SCOTTI, Ministro dell'interno
ROGNONI, Ministro della difesa
FORMICA, Ministro delle finanze
CIRINO POMICINO, Ministro del
bilancio e della programmazione
economica
CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI