Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 424 del 1992
Massime (1)
Massima n. 18859
- Previdenza e assistenza sociale
- Crediti previdenziali (pensione di riversibilità)
- Ratei arretrati
- Interessi legali e rivalutazione monetaria
- Intervenuta modifica legislativa
- Modalità di calcolo con detrazione delle somme spettanti per il maggior danno
- Lamentata disparità di trattamento rispetto ai crediti di lavoro con incidenza sulla garanzia del trattamento previdenziale
- Irrilevanza della questione nel giudizio 'a quo'
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione per non essere la stessa pregiudiziale alla definizione del giudizio ' a quo' in quanto la norma impugnata non è applicabile quando - come nel caso - la fattispecie del ritardo imputabile del pagamento della prestazione previdenziale si sia perfezionata anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 (31 dicembre 1991). - nello stesso senso, S. n. 394/1992.
Norme impugnate
- art. 16, comma 6, legge 30 dicembre 1991, n. 412
Parametri
- art. 36 Cost.
- art. 3 Cost.
- art. 38, comma 2, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1992 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Chiusa Levanda e l'I.N.P.S., iscritta al n. 248 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
punto 1
Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile promosso da Levanda Chiusa ved. Pastore contro l'INPS per ottenere la riversibilità della pensione già in godimento del defunto marito con gli interessi e la rivalutazione monetaria dei ratei arretrati, il Pretore di Parma, con ordinanza del 17 febbraio 1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, secondo cui l'importo dovuto dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria a titolo di interessi per ritardato pagamento è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subìto dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito;
che, ad avviso del giudice remittente, la norma denunciata viola gli artt. 3, 36 e 38, secondo comma, Cost., perché introduce una ingiustificata disparità di trattamento dei crediti previdenziali rispetto ai crediti di lavoro, in ordine ai quali l'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. viene interpretato nel senso del cumulo della rivalutazione con gli interessi calcolati sulla somma rivalutata;
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
punto 2
Considerato che, secondo l'interpretazione accolta da questa Corte con sentenza n. 394 del 1992, la norma impugnata non è applicabile quando la fattispecie del ritardo imputabile del pagamento della prestazione previdenziale si sia perfezionata anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 (31 dicembre 1991);
che tale ipotesi si verifica nel caso di cui si controverte, onde la questione non è pregiudiziale alla definizione del giudizio a quo;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Parma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 9 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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