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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 15 marzo 1978, causa 126/77

Decisione
decisa il 1978-03-15
ECLI
ECLI:EU:C:1978:64

Epigrafe

Nel procedimento 126/77, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla Cour de cassation del Belgio, nella causa dinanzi ad essa pendente fra Maria Frangiamore e Office national de L'EMPLOI domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 67, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, «relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità» (GU n. L 149, del 5 luglio 1971, pag. 2), LA CORTE (Seconda sezione), composta dai signori: M. Sørensen, presidente di sezione; A. J. Mackenzie Stuart e A. Touffait, giudici; avvocato generale: F. Capotorti; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia, le varie fasi del procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
La ricorrente nella causa principale, cittadina italiana, che era stata occupata in Italia come domestica dal 21 dicembre 1958 al 4 agosto 1973, lavorava per 83 giorni, dal 27 agosto 1973 al 30 novembre 1973, alle dipendenze di un'impresa nel Belgio.
paragrafo 2
Rimasta disoccupata, nel dicembre 1973 essa chiedeva di poter fruire, in questo Stato, delle prestazioni di disoccupazione.
paragrafo 3
Per soddisfare le condizioni riguardanti il periodo minimo di occupazione, stabilite all'art. 118 del regio decreto 20 dicembre 1963 relativo all'occupazione e alla disoccupazione (Moniteur,18 gennaio 1964; Pasinomie 1963, III, pag. 1615), e data la sua età, l'interessata doveva aver effettuato 450 giorni di lavoro o giorni assimilati durante i 27 mesi precedenti la domanda, e cioè dal 3 settembre 1971 al 2 dicembre 1973.
paragrafo 4
Gli 83 giorni di lavoro ch'essa aveva compiuto nel Belgio erano insufficienti, da soli, a farle acquistare il diritto alle prestazioni in forza della legislazione belga.
paragrafo 5
L'interessata chiedeva perciò di poter fruire, in forza dell'art. 67 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, per il periodo 2 luglio 1972 - 4 agosto 1973, del cumulo dei periodi belgi con i periodi di lavoro da essa svolti in Italia, in qualità di «addetta ai servizi domestici», ed ivi considerati, ai sensi del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403 (Gazzetta ufficiale n. 94, del 10 aprile 1972) come periodi di assicurazione contro la disoccupazione.
paragrafo 6
A norma dell'art. 67 del regolamento (CEE) n. 1408/71, che precisa la funzione del cumulo dei periodi ai fini dell'acquisto del diritto alle prestazioni di disoccupazione:
paragrafo 7
«1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione ch'essa applica, a condizione tuttavia che i periodi di occupazione venissero considerati come periodi di assicurazione se fossero stati maturati sotto tale legislazione. 2. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro come se si trattasse di periodi di occupazione compiuti sotto la legislazione ch'essa applica.»
paragrafo 8
L'Office national de l'emploi, ente competente belga, rifiutava di procedere al cumulo adducendo il motivo che, secondo la legislazione belga (art. 5 del regio decreto 28 novembre 1969, Moniteur5 dicembre 1969; Pasinomie 1969, pag. 1849), i giorni di lavoro effettuati nel settore domestico non possono essere presi in considerazione onde applicare gli artt. 118 e 120 del suddetto regio decreto 20 dicembre 1963.
paragrafo 9
L'interessata adiva allora il Tribunal du travail di Liegi, il quale, con sentenza 23 settembre 1975, condannava l'Office national de l'emploi a versare all'attrice le prestazioni di disoccupazione a decorrere dal 3 dicembre 1973.
paragrafo 10
Tale sentenza veniva però annullata in appello, il 29 giugno 1976, dalla Cour du travail di Liegi, che confermava il provvedimento di rifiuto delle prestazioni. Il giudice d'appello riteneva infatti che, nonostante quanto disposto dall'art. 1, lettere r) e s) del regolamento (CEE) n. 1408/71, dall'art. 67, n. 1, di questo testo risulta che, per essere presi in considerazione nell'ambito del regime belga di assicurazione contro la disoccupazione, i periodi di occupazione o di assicurazione maturati in Italia dovrebbero venire considerati come periodi di assicurazione se fossero stati compiuti nel Belgio.
paragrafo 11
La causa giungeva in ultima istanza davanti alla Corte di cassazione belga, che decideva, con sentenza 19 settembre 1977, di sospendere il procedimento e di sottoporre a questa Corte la seguente questione pregiudiziale:
paragrafo 12
«Se l'art. 67, n. 1, del regolamento n. 1408/71 — a norma del quale uno Stato membro deve tener conto di un periodo d'occupazione maturato in forza della legislazione di un altro Stato membro solo a condizione che tale periodo d'occupazione venisse considerato come periodo di assicurazione qualora fosse stato maturato in forza della legislazione del primo Stato membro — vada interpretato nel senso che tale condizione vale anche nel caso in cui il periodo di occupazione sia considerato nell'altro Stato membro come periodo di assicurazione.»
paragrafo 13
Va rilevato che la Corte di cassazione, nella sentenza di rinvio, parte dalla constatazione che la legislazione da applicare (nella fattispecie quella belga) subordina l'acquisto del diritto al compimento di periodi assicurativi.
paragrafo 14
Con ordinanza 1o febbraio 1978 del presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee, la causa è stata rimessa alla Seconda sezione.
paragrafo 15
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Seconda sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del Protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di Giustizia

paragrafo 1
La ricorrente nella causa principale osserva che l'art. 67 del regolamento (CEE) n. 1408/71 consente che vengano presi in considerazione, per l'acquisto, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni di disoccupazione, sia i periodi di assicurazione (n. 1), sia i periodi di occupazione (n. 2) compiuti sotto le leggi di ogni altro Stato membro. Ora, è solo per i periodi di occupazione non considerati periodi assicurativi in base alla legislazione sotto la quale essi sono stati compiuti che l'art. 67, n. 1, pone la condizione che detti periodi, perché se ne tenga conto, siano considerati come periodi assicurativi dall'ente competente.
paragrafo 2
La ricorrente nella causa principale ha compiuto in Italia, in qualità di domestica, dei periodi di occupazione fra il 21 dicembre 1958 e il 4 agosto 1973. Poiché in Italia, per il lavoro domestico, l'assicurazione contro la disoccupazione esiste dal 1o luglio 1972, l'unico periodo di occupazione valido come periodo di assicurazione è, nel suo caso, quello che va dal 2 luglio 1972 al 4 agosto 1973.
paragrafo 3
Detto periodo di lavoro, se non fosse considerato nel Belgio come periodo di occupazione, dato che per il lavoro domestico non esiste in tale Stato l'assicurazione contro la disoccupazione, dovrebbe valere come periodo di assicurazione in forza dell'art. 1, leu. r), del regolamento n. 1408/71. Questa norma impone infatti all'ente competente l'obbligo di riferirsi alla legislazione dello Stato in cui i periodi assicurativi considerati sono stati maturati, per valutare la possibilità di tenerne conto.
paragrafo 4
Applicando il combinato disposto dell'art. 67, n. 1, e dell'art. 1, leu. r) del regolamento n. 1408/71, l'ente belga dovrebbe quindi ammettere la validità dei periodi di assicurazione italiani per riconoscere il diritto dell'interessata alle prestazioni di disoccupazione.
paragrafo 5
La ricorrente nella causa principale sostiene che questa Corte ha già statuito in tal senso nella sentenza emessa il 6 giugno 1972 nella causa 2/72 (Murru, Racc. 1972, pag. 338).
paragrafo 6
Essa conclude che l'ente di uno Stato membro che applica l'art. 67, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 e che subordina il riconoscimento dei periodi di occupazione compiuti nel territorio di un altro Stato membro alla condizione ch'essi siano tali da essere considerati come periodi d'assicurazione qualora fossero stati compiuti sotto la sua legislazione, deve considerare come validi periodi assicurativi i periodi di occupazione compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro, purché questi periodi siano riconosciuti come periodi assicurativi dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti.
paragrafo 7
La Commissione, dopo aver ricordato che l'art. 67, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 corrisponde, a prescindere da talune modifiche puramente formali, a quanto disposto dall'art. 33, nn. 2 e 3, dell'abrogato regolamento n. 3, sostiene che l'equiparazione dei periodi stranieri, necessaria ai fini del cumulo nello Stato del quale si applica la legislazione, è disciplinata, per quanto riguarda la disoccupazione, nel seguente modo:
paragrafo 8
a) Allorché la legislazione da applicare richiede che vengano maturati dei periodi di assicurazione, l'art. 67, n. 1, offre due possibilità. Esso consente, in primo luogo, il cumulo di periodi assicurativi ai sensi dell'art. 1, lett. r), cioé definiti o riconosciuti come tali in un altro Stato membro. In secondo luogo, esso ammette che siffatti periodi di assicurazione vengano cumulati con semplici periodi di occupazione definiti o riconosciuti come tali in un altro Stato membro. Tuttavia, in tal caso — che è per l'appunto quello cui si riferisce la questione d'interpretazione — detti periodi di occupazione costituiscono oggetto di cumulo soltanto qualora siano tali da essere considerati come periodi assicurativi se fossero stati compiuti sotto la legislazione dello Stato in cui si effettua il cumulo. b) Allorché, invece, la legislazione da applicare richiede che vengano maturati dei periodi di occupazione, l'art. 67, n. 2, consente il cumulo di periodi di assicurazione o di occupazione, senza ripetere, per questi ultimi, la condizione posta dall'art. 67, n. 1, in fine.
paragrafo 9
La Commissione osserva che la Corte di cassazione, nella sentenza di rinvio, presuppone, da un lato, che la legislazione da applicare (nella fattispecie quella belga) subordini l'acquisto del diritto alle prestazioni al fatto di aver maturato dei periodi di assicurazione e, dall'altro, che il periodo di lavoro domestico compiuto dall'interessata in Italia sia ivi considerato come un periodo di assicurazione.
paragrafo 10
Richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia nella causa Murru, la Commissione sostiene che, per stabilire se un periodo d'occupazione vada equiparato ad un periodo di assicurazione ai sensi dell'art. 1, let. r) o dell'art. 67, n. 1, «si deve aver riguardo alle leggi sotto le quali detto periodo è stato compiuto».
paragrafo 11
Stando così le cose, la condizione posta dall'art. 67, n. 1, in fine, è inapplicabile.
paragrafo 12
Ne consegue che l'ente belga, il quale applica una legislazione che tiene conto, ai sensi dell'art. 67, n. 1, dei periodi di assicurazione, dovrebbe necessariamente constatare che, in forza della legislazione italiana, il periodo considerato è un periodo di assicurazione, anche se, per la legislazione belga, trattasi di un semplice periodo di occupazione, non equiparato ad un periodo assicurativo.
paragrafo 13
La Commissione conclude nel senso che la questione pregiudiziale andrebbe risolta nel seguente modo:
paragrafo 14
«L'art. 67, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee 14 giugno 1971, n. 1408, a norma del quale uno Stato membro deve tener conto di un periodo d'occupazione maturato in forza della legislazione di un altro Stato membro solo a condizione che tale periodo d'occupazione sia tale da essere considerato come periodo di assicurazione qualora fosse stato maturato in forza della legislazione del primo Stato membro, non si applica nell'ipotesi in cui tale periodo di occupazione sia equiparato, nell'altro Stato membro, ad un periodo di assicurazione.»

SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
La Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio agente sig. J.-C. Séché, ha svolto osservazioni orali nell'udienza del 9 marzo 1978.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nella stessa udienza.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con sentenza 19 settembre 1977, pervenuta in cancelleria il 24 ottobre successivo, la Corte di cassazione belga ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione vertente sull'interpretazione dell'art. 67, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, «relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità» (GU 1971, n. L 149, pag. 2);
punto 2
l'art. 67 del regolamento n. 1408/71, che definisce la funzione del cumulo dei periodi assicurativi ai fini dell'acquisto del diritto alle prestazioni di disoccupazione, precisa al n. 1 : «L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione ch'essa applica, a condizione tuttavia che i periodi di occupazione venissero considerati come periodi di assicurazione se fossero stati maturati sotto tale legislazione.»;
punto 3
secondo l'art. 1, lett. r), dello stesso regolamento, il termine «periodi di assicurazione» designa i «periodi di contribuzione o di occupazione, quali sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti»;
punto 4
la questione sollevata dalla Corte di cassazione belga mira a stabilire se la condizione posta dall'art. 67, n. 1, in fine, valga anche qualora il periodo di occupazione considerato sia equiparato, in forza della legislazione dello Stato membro in cui esso è stato compiuto, ad un periodo di assicurazione.
punto 5
La portata del diritto attribuito dall'art. 67, n. 1, al lavoratore migrante, e cioè quello relativo al cumulo, da parte dell'ente competente di uno Stato membro, dei periodi di assicurazione o di occupazione maturati dall'interessato in forza della legislazione di un altro Stato membro, varia secondo la natura dei periodi considerati;
punto 6
la suddetta norma consente infatti il cumulo, da una parte, dei periodi di assicurazione ai sensi dell'art. 1, lett. r), e, dall'altra, dei semplici periodi di occupazione definiti o riconosciuti come periodi assicurativi in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza dell'ente competente;
punto 7
in quest'ultima ipotesi, come risulta dal testo dell'art. 67, n. 1, i periodi di occupazione vengono cumulati soltanto alla condizione che sarebbero stati considerati come periodi di assicurazione se fossero stati maturati sotto la legislazione dello Stato competente;
punto 8
tale condizione non si applica, invece, al cumulo dei periodi d'assicurazione ai sensi dell'art. 1, lett. r), del regolamento;
punto 9
inoltre, dall'art. 1, lett. r), del regolamento si desume che, per stabilire se un periodo di occupazione vada equiparato ad un periodo di assicurazione — ai fini dell'applicazione del principio del cumulo sancito dall'art. 67, n. 1 — si deve aver riguardo alle leggi sotto le quali detto periodo è stato compiuto.
punto 10
Dalle precedenti considerazioni risulta quindi che un periodo di occupazione maturato in forza della legislazione di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'ente competente, e definito o riconosciuto come periodo di assicurazione da tale legislazione, non è soggetto alla condizione posta dall'art. 67, n. 1, in fine, del regolamento n. 1408/71.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 11
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione;
punto 12
nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Seconda sezione), pronunziandosi sulla questione sottopostale dalla Corte di cassazione belga con sentenza 19 settembre 1977, dichiara: Un periodo di occupazione maturato in forza della legislazione di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'ente competente, e definito o riconosciuto come periodo di assicurazione da tale legislazione, non è soggetto alla condizione posta dall'art. 67, n. 1, in fine, del regolamento n. 1408/71.

Firme

Sørensen Mackenzie Stuart Touffait Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 15 marzo 1978. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente della Seconda sezione M. Sørensen

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