Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni
Testo in vigore al
Titolo I. Sviluppo economico e attivita' produttive
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 4, comma 5, che prevede l'emanazione da parte del Governo di uno o piu' decreti legislativi con i quali vengono ripartite fra la regione e gli enti locali le funzioni conferite alle regioni qualora le regioni non abbiano adottato, entro sei mesi dall'emanazione dei decreti legislativi previsti nella stessa legge, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Considerato che le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Marche, Lazio, Molise, Campania, Puglia e Calabria non hanno provveduto entro il termine di cui al citato comma 5 dell'articolo 4 della legge n. 59 del 1997;
Sentite le regioni inadempienti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della sanita', con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dei trasporti e della navigazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di cui all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed all'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individua quali delle funzioni amministrative conferite alle regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono mantenute in capo alla regione e quali sono trasferite o delegate agli enti locali, le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Marche, Lazio, Molise, Campania, Puglia e Calabria.1
Capo I. Artigianato
Art. 2 Funzioni della regione
1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative relative:
a) alla definizione di interventi cofinanziati con lo Stato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112 del 1998;
b) alla previsione di incentivazioni alle imprese artigiane;
c) alla definizione delle eventuali intese con lo Stato per consentire l'avvalimento dei comitati tecnici regionali, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998.1
Art. 3 Funzioni delle province
1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative previste dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 112 del 1998.1
Capo II. Industria
Art. 4 Funzioni della regione
1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative in materia di industria previste dall'articolo 19, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo n. 112 del 1998, ivi compresa la determinazione dei presupposti, dei requisiti e dei criteri per la concessione e la erogazione alle industrie di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e contributi di qualsiasi genere, comunque denominati.1
Art. 5 Funzioni delle province
1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative concernenti la concessione e la erogazione alle imprese industriali di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e contributi di qualsiasi genere, anche se derivanti da interventi comunitari.1
Capo III. E n e r g i a
Art. 6 Funzioni della regione
1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative previste dall'articolo 30, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo n. 112 del 1998.1
Art. 7 Funzioni delle province
1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative relative al controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia.1
Capo IV. Miniere e risorse geotermiche
Art. 8 Funzioni della regione
1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative previste dall'articolo 34, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 112 del 1998, salvo quanto disposto dal successivo articolo 9.1
Art. 9 Funzioni delle province
1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative di vigilanza e di polizia sulle attivita' di ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali, nonche' le funzioni di polizia mineraria in materia di coltivazione di cave e torbiere, ed inoltre:
a) le funzioni di polizia mineraria su terraferma che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti;
b) le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche su terraferma;
c) le funzioni di concessione ed erogazione degli ausili finanziari previsti da leggi dello Stato.1
Capo V. Ordinamento delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura
Art. 10 Funzioni della regione
1. Sono esercitate dalla regione le funzioni di controllo sugli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui all'articolo 37, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998.1
Capo VI. Fiere, mercati e commercio
Art. 11 Funzioni della regione
1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative relative:
a) al riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale, nonche' al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento;
b) alla pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;
c) alla promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio;
d) alla definizione di interventi per l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese del settore del commercio e per la qualificazione della rete di vendita e dei servizi connessi;
e) al coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche;
f) agli enti fieristici di Milano, Verona e Bari.1