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Sez. 1, Sentenza n. 897 del 11/03/1975 (Rv. 374284 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - USURPAZIONE, CONTRAFFAZIONE, IMITAZIONE, REGISTRAZIONE, TRASFERIMENTO - MARCHIO NON REGISTRATO - USO - LIMITI - TRASFERIMENTO - LICEITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374284-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - USURPAZIONE, CONTRAFFAZIONE, IMITAZIONE, REGISTRAZIONE, TRASFERIMENTO - MARCHIO NON REGISTRATO - USO - LIMITI - TRASFERIMENTO - LICEITA - CONDIZIONI.*

Il semplice uso del marchio non registrato e sufficiente per completare la fattispecie costitutiva del bene e l'acquisto di un diritto assoluto da parte di chi, attraverso l'uso, oggettivizza e delimita il marchio stesso nella sua funzione distintiva, quando sussistono i requisiti della liceita e della novita. L'uso del marchio trova un limite nel principio che preclude l'uso da cui derivi un danno per il pubblico, e nell'altro principio, espresso dall'art 15 del RD 21 giugno 1942, n 929, che sancisce che dal trasferimento del marchio non deve derivare pericolo di inganno in quei caratteri dei prodotti e delle merci che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico, ai quali cioe risale il pubblico attraverso il marchio. L'uso di fatto del marchio, costituendo un diritto assoluto, puo essere legittimamente trasferito con i limiti suddetti, in quanto non sussiste una espressa norma contraria ed ulteriormente limitativa. E la normativa del trasferimento del marchio (artt 2573 cod civ e 15 del citato decreto), pur riferendosi al marchio registrato, dispone un principio applicabile anche al marchio usato ma non registrato, non potendo il brevetto costituire, di per se, una ragione della circolazione del marchio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2573, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)