diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 542 del 1987

Decisione
decisa il 1987-11-27, depositata il 1987-12-17
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:542
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 3915

  • R.pe.f. (imposta sul reddito delle persone fisiche)
  • Oneri deducibili
  • Contributi previdenziali versati, vigente la normativa sul cumulo dei redditi, dal coniuge che non abbia redditi sufficienti a consentire la detrazione
  • Indeducibilità, per effetto del decumulo, anche da parte dell'altro coniuge
  • Manifesta non fondatezza della questione.
Leggi la massima
Il sistema di tassazione separata del reddito dei coniugi - adottato dalla L. n. 114 del 1977 (artt. 19 e 20) - costituisce puntuale e razionale applicazione del principio secondo cui l'one- re viene dedotto dal reddito del contribuente che lo sostiene; né rileva il convincimento dei contribuenti formatosi sotto il vi- gore della previgente normativa sul cumulo dei redditi (dichiara- ta costituzionalmente illegittima con sent. n. 179/1976), giacché il principio della capacità contributiva (art. 53 Cost.) ha carattere oggettivo, riferendosi ad indici concretamente rivela- tori di ricchezza e non già a stati soggettivi di affidamento del contribuente. (Manifesta non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 Cost. - della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 20, L. 13 aprile 1977, n. 114, in quanto - per effetto del decumulo dei redditi dei coniugi - non consente al dichiarante la deduzione dei contributi previdenziali volontari versati, sotto il vigore della normativa previgente, dal coniuge che non abbia redditi tali da consentire la detrazione medesima). - v. S. n. 143/1982.

Norme impugnate

  • art. 20 legge 13 aprile 1977, n. 114

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1979 dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova, iscritta al n. 965 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 dell'anno 1984; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da Traverso Giovanni contro l'iscrizione a ruolo, per l'anno 1975, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, riliquidata ai sensi dell'art. 19 della legge 13 aprile 1977, n. 114, senza il riconoscimento della deduzione a favore del ricorrente degli oneri costituiti da contributi previdenziali volontari pagati dal coniuge, la Commissione tributaria di primo grado di Genova con ordinanza del 2 febbraio 1979 (reg. ord. n. 965 del 1983) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge citata; che secondo la Commissione, per effetto della citata disposizione l'onere in questione non poteva più essere dedotto dal reddito del ricorrente, ma neppure poteva essere dedotto dal coniuge per insufficienza dei propri redditi, nonostante che sotto la vigenza della precedente normativa sul cumulo dei redditi quest'ultimo avesse pagato i detti contributi, con l'esatta prospettiva della loro deducibilità; che, a parere della Commissione la disposizione impugnata sembrava in contrasto con gli artt. 3, 29, 31 e 53 Cost., aggravando la posizione tributaria dei coniugi più poveri; che appariva inoltre iniquo, ad avviso del giudice a quo, non consentirne ora la deduzione con una legge retroattiva, così ledendo l'affidamento dei contribuenti nella legislazione vigente nel momento in cui gli oneri vennero sostenuti; che la Presidenza del Consiglio dei Ministri interveniva chiedendo che la questione fosse dichiarata non fondata;
punto 2
Considerato che la legge 13 aprile 1977, n. 114, in aderenza ai principi affermati con la sentenza n. 179 del 1976, dichiarativa della illegittimità costituzionale del cumulo dei redditi, ha disposto con gli artt. 19 e 20 che l'imposta si applica separatamente sul reddito complessivo netto di ciascun coniuge e che gli oneri previsti dall'art. 10 del d.P.R. 597/1973 sono deducibili dal reddito complessivo del coniuge che li ha sostenuti; che con l'adozione del sistema di tassazione separata del reddito dei coniugi trova così puntuale e razionale applicazione il principio che l'onere viene dedotto dal reddito del contribuente che lo sostiene, per cui non può il principio stesso non valere anche in materia di deducibilità di contributi previdenziali volontari pagati dalla moglie; che non sembra neppure conferente il richiamo, contenuto nell'ordinanza di rimessione, al convincimento dei contribuenti riguardo alla prospettiva della deducibilità di detto onere, in quanto il principio sancito dall'art. 53 Cost. ha carattere oggettivo, riferendosi ad indici concretamente rivelatori di ricchezza e non già a stati soggettivi di affidamento del contribuente (cfr. sent. n. 143 del 1982); che pertanto nessuno degli invocati parametri può avvalorare la censura di illegittimità costituzionale della norma denunciata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 13 aprile 1977, n. 114, sollevata in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: SAJA Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze