Sez. L - , Sentenza n. 26607 del 18/10/2019 (Rv. 655398 - 02)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Condizioni - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
In tema di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo da parte del somministratore nei confronti del dipendente è subordinato alla prova dell'impossibilità di reperire, per un congruo periodo di tempo, occasioni di lavoro compatibili con la professionalità originaria o acquisita del lavoratore, nonché dell'impossibilità di mantenerlo in condizione di ulteriore disponibilità. (Fattispecie in cui è stata ritenuta non dimostrata l'impossibilità della ricollocazione essendo stata accertata l'esistenza, presso l'utilizzatrice, all'epoca di cessazione della missione, di numerose attività, aperte e vacanti, a cui il lavoratore poteva essere assegnato).
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 20 com. 2, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)