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Sez. 3, Sentenza n. 3023 del 11/02/2026 (Rv. 677753-02)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Dinanzi a diverso plesso giurisdizionale - Art. 59, comma 2, l. n. 69 del 2009 - Riproposizione della domanda con le modalità previste per il processo davanti al giudice adito - Necessità.
Stato
decisa il 2026-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677753-02

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE

Ai fini della riassunzione dinanzi al giudice di un diverso plesso giurisdizionale, trova applicazione la previsione dell'art. 59, comma 2, della l. n. 69 del 2009 che, in caso di dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice civile, contabile, amministrativo o tributario - e, in generale, dei giudici speciali -, richiede, per la tempestiva riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione, che la domanda sia riproposta con le modalità e secondo le forme previste per il processo davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile.

Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)