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Sez. 1, Sentenza n. 13126 del 11/12/1992 (Rv. 479994 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Diritti e doveri dei coniugi - Educazione, istruzione e mantenimento della prole - In genere | Figlio maggiorenne - Diritto al mantenimento - Sussistenza - Limiti - Mantenimento - Obbligo - Cessazione - Prova - Soggetto onerato.
Stato
decisa il 1992-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479994-01

Famiglia - Matrimonio - Diritti e doveri dei coniugi - Educazione, istruzione e mantenimento della prole - In genere

Il diritto del figlio di essere mantenuto dai genitori (ex. art. 147 cod. civ.) non cessa con la maggiore età, ma si protrae fino a quando egli non sia in grado di provvedere direttamente alle proprie esigenze, o non versi in colpa per il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica. Ne consegue che spetta al genitore, il quale deduca il venir meno del suo obbligo di mantenimento, di fornire la prova del verificarsi di dette situazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)